Rito super-accelerato e contestazioni in merito all’offerta tecnica
07 Marzo 2019
Con la sentenza di cui si dà notizia il T.A.R. Lombardia torna ad occuparsi del tanto controverso rito super accelerato di cui al comma 2 bis dell'art. 120 c.p.a. Rito che, come noto, è stato recentemente ritenuto dalla Corte di giustizia compatibile con il diritto dell'Unione europea (cfr. Cgue, Sez. IV, 14 febbraio 2019, C-54-18, con nota di S. Tranquilli) e rispetto al quale tuttora pende la questione di legittimità costituzionale sollevata dal T.A.R. Puglia (Tar Bari, sez. III, ord., 20 luglio 2018, n. 1097).
In attesa che la Consulta si pronunci sulla legittimità costituzionale di detta norma, il T.A.R. Lombardia ne circoscrive in via interpretativa la portata, ribadendo che la stessa, in quanto norma di carattere eccezionale, debba essere interpretata in modo restrittivo. Come si legge, infatti, nella sentenza in parola “le norme sul c.d. rito super accelerato (…) sono di stretta interpretazione” e, come tali, “non possono applicarsi al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge” (in termini si veda Cons. Stato, sez. V, 7 novembre 2018, n. 6292). Ne deriva –e questo è il principio di diritto che si ricava dalla pronuncia in parola- che il rito di cui al richiamato comma 2-bis trovi applicazione solo nel caso in cui si contesti l'insussistenza, in capo ad un concorrente “ammesso” alle successive fasi della gara, dei “requisiti di partecipazione soggettivi, economico-finanziari e tecnico professionali”, ma nonanche nel caso in cui venga contestata “l'inidoneità e la incompletezza dell'offerta tecnica di un concorrente”. |