Sì al criterio del tenore di vita se bilanciato con gli altri indicatori ex art. 5 l. div.
08 Marzo 2019
Il caso. La Corte d'appello di Catania ha respinto l'appello proposto da Tizio confermando l'attribuzione in favore di Caia di un assegno divorzile alla luce delle condizioni personali di quest'ultima, prossima a compiere sessant'anni di età, priva di attività lavorativa e di fonti di reddito alternative e con remote possibilità di inserirsi nel mondo del lavoro. Avverso tala sentenza, Tizio ha presentato ricorso per cassazione.
Sì al tenore di vita se valutato con gli altri indicatori dell'art. 5. Secondo la Cassazione, la Corte territoriale ha sì orientato la propria pronuncia sul criterio del tenore di vita goduto dalla resistente in costanza di matrimonio ma seguendo un percorso argomentativo che evita volutamente ogni forzatura specificando che tale criterio «concorre e va poi bilanciato, caso per caso, con tutti gli altri criteri indicati nell'art. 5 l. div.» non rifuggendo pertanto da un'attenta ponderazione dei valori che la tematica dell'assegno divorzile mette in gioco secondo la lettura delle Sezioni Unite (Cass. n. 18287/2019). Infatti, nonostante lo scenario del suo ragionamento non sia più attuale, il giudizio che la Corte declina nel caso concreto «si mostra in singolare sintonia con la “natura composita” che le Sezioni Unite hanno inteso rivendicare quale prius qualificante il parametro sulla base del quale procedere al riconoscimento del diritto». Anzi, laddove opera «la diretta saldatura» del criterio dell'adeguatezza agli altri indicatori enunciati dalla norma «ne ricalca, sia pure inconsapevolmente, le linee, assecondando una chiave di lettura dell'istituto non incoerente con quella delle S.U.». La Suprema Corte rigetta quindi il ricorso. |