Le conseguenze del mancato rispetto dello stand still processuale

Francesco Renda
08 Marzo 2019

La violazione del c.d. stand still processuale previsto dall'art. 32, comma 11, D.lgs. 50/16 impone al giudice di dichiarare, ai sensi dell'art. 121 c.p.a. e in caso di aggiudicazione illegittima, l'inefficacia del contratto stipulato con l'originaria aggiudicataria.

Il caso. La Società Azienda Regionale Centrale Acquisti – Arca Spa indiceva una procedura aperta per la fornitura di protesi e dispositivi per otorinolaringoiatria.

Al termine della procedura di gara, la seconda classificata impugnava innanzi al Tar Lombardia, Milano l'aggiudicazione disposta nei confronti di altro operatore economico, lamentandone l'illegittimità sotto plurimi profili; con il ricorso veniva inoltre richiesta la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato con l'aggiudicataria.

Successivamente, la stazione appaltante - cinque giorni dopo la notifica del ricorso - procedeva comunque alla stipula del contratto con l'impresa aggiudicataria.

La disciplina del c.d. stand still processuale e le conseguenze connesse al mancato rispetto dello stesso. Proprio in ragione della violazione del c.d. stand still processuale previsto dall'art. 32, comma 11 del d. lgs. n. 50 del 2016, il Tar Lombardia, Milano - con ordinanza n. 1533/2018 - aveva già disposto la sospensione dell'efficacia del contratto di affidamento sottoscritto.

Il provvedimento cautelare di sospensione dell'efficacia del contratto anticipa la successiva pronuncia di merito con cui il Tar Lombardia, Milano – accertata l'illegittimità dell'aggiudicazione disposta nei confronti della prima classificata – dispone l'inefficacia dell'accordo contrattuale.

Tale statuizione riposa sul disposto dell'art. 121, comma 1, let. d) del d. lgs. n. 104 del 2010, a tenore del quale, in caso di annullamento di un provvedimento di aggiudicazione definitiva, il giudice è tenuto a dichiarare anche l'inefficacia del contratto nell'ipotesi in cui lo stesso sia stato stipulato senza rispettare la sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione derivante dalla proposizione del ricorso giurisdizionale avverso l'aggiudicazione definitiva (e purché tale violazione, in aggiunta ai vizi propri dell'aggiudicazione stessa, abbia influito sulla possibilità dell'operatore di conseguire l'affidamento dell'appalto).

Conclusioni. Pertanto, come confermato dalla pronuncia in esame, il combinato disposto degli artt. 32, comma 11 del d. lgs. n. 50 del 2016 e 121 d. lgs. n. 104 del 2010 impone al giudice, in caso di mancata osservanza del c.d. stand still processuale da parte della stazione appaltante e di accertata illegittimità dell'aggiudicazione, di dichiarare l'inefficacia del contratto medio tempore stipulato.

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