Annotazione nel Casellario Informatico delle notizie utili deve essere accompagnata da completa descrizione risultanze istruttorie e adeguatamente motivata

Redazione Scientifica
11 Marzo 2019

In tutti in casi in cui le annotazioni nel Casellario Informatico non siano direttamente previste dal legislatore come “atto dovuto”, le stesse devono essere adeguatamente motivate, con riferimento...

In tutti in casi in cui le annotazioni nel Casellario Informatico non siano direttamente previste dal legislatore come “atto dovuto”, le stesse devono essere adeguatamente motivate, con riferimento alle concrete risultanze istruttorie, in ordine alle ragioni della ritenuta utilità. In sostanza, la mera valenza di “pubblicità notizia” delle circostanze annotate come “utili” e il fatto che le stesse non impediscano, in via automatica, la partecipazione alle gare, non esonera l'Autorità da una valutazione in ordine all'oggetto dell'iscrizione. Tale principio, nei casi in cui, come in quello in esame, l'operatore economico a carico del quale l'iscrizione è destinata a produrre effetti abbia fornito una lettura dei fatti diversa da quella del segnalante, si traduce, quantomeno, in un obbligo di più completa descrizione delle risultanze istruttorie ovvero, ove l'Autorità le ritenga inconferenti, nell'esposizione delle ragioni di recessività delle stesse.

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