La presenza del minore extracomunitario in Italia non fa presumere la mancanza di assistenza morale e materiale
12 Marzo 2019
Ai fini della dichiarazione dello stato di adottabilità del minore, deve essere verificata la sussistenza di una situazione particolarmente pregiudizievole all'interesse del figlio, potendo tale dichiarazione essere pronunciata nel caso in cui il comportamento dei genitori si sia concretizzato nella violazione del dovere di assistenza morale e materiale nei confronti del figlio. In particolare, nel caso di minore extracomunitario, non sussiste alcuna presunzione che consenta di connettere la presenza del minore in Italia con situazioni di mancanza di assistenza morale e materiale, essendo necessario procedere ad adeguati approfondimenti, anche mediante l'ascolto del minore, mediante i quali verificare la sussistenza di situazioni pregiudizievoli per il minore, tali da rendere necessaria l'adozione. |