Violazione degli obblighi di assistenza familiare. L’adempimento alternativo al versamento di denaro salva l’obbligato?

13 Marzo 2019

Quando sussiste un obbligo di versamento di una somma di denaro, stabilita dal giudice in sede di separazione o divorzio, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore, è possibile un adempimento alternativo da parte dell'obbligato? La ratio dell'art. 570, comma 2, c.p. risiede nel fatto di...

Quando sussiste un obbligo di versamento di una somma di denaro, stabilita dal giudice in sede di separazione o divorzio, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore, è possibile un adempimento alternativo da parte dell'obbligato?

La ratio dell'art. 570, comma 2, c.p. risiede nel fatto di garantire a un soggetto minore, la cui età lo rende privo di concreta capacità reddituale, di poter contare su una disponibilità anche economica per il proprio mantenimento in termini di mezzi di sussistenza da parte di chi esercita su di lui la potestas. In tale modo, viene garantita l'efficace portata funzionale del rapporto genitore – figlio nel quale, il genitore, assume un ruolo fondamentale e principale.

Quando il giudice civile, in sede di separazione o divorzio, stabilisce con provvedimento che un genitore è tenuto a versare una somma di denaro a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore, l'adempimento dell'obbligo di assicurare i mezzi di sussistenza si concretizza con la messa a disposizione continuativa, regolare e certa, che non lasci pause o inadeguatezze, dei mezzi economici in favore del genitore affidatario, responsabile immediato di una gestione ordinata delle quotidiane esigenze di sussistenza del minore.

Il corretto adempimento dell'obbligazione, che consiste nella dazione dei mezzi di sussistenza nella qualità e nel valore fissato dal giudice, impone di fornire solo ed esclusivamente quel bene o quel valore che il giudice della separazione o del divorzio ha ritenuto di determinare, nel dialettico confronto delle parti e nel superiore interesse del soggetto debole, oggetto di tutela privilegiata.

Nella nozione penalistica di mezzi di sussistenza sono compresi sia i mezzi per la sopravvivenza vitale (quali il vitto, l'alloggio e il vestiario) sia gli strumenti che consentano, in rapporto alle reali capacità economiche e al regime di vita personale del soggetto obbligato, un sia pur contenuto soddisfacimento di altre complementari esigenze della vita quotidiana (quali, l'abbigliamento, i libri di istruzione, i mezzi di trasporto, i mezzi di comunicazione). Ciò comporta che l'ordine fisiologico non può essere invertito dalla unilaterale iniziativa dell'obbligato in quanto, questi ultimi strumenti, assumono rilevanza solo quando siano preventivamente e adeguatamente soddisfatti i primi ovvero i bisogni essenziali.

Per questo motivo, i contributi economici materiali che, pur comportando impegno di risorse a vantaggio mediato del minore, non siano armonici al coordinamento delle sue esigenze primarie, non sono idonei all'adempimento dell'obbligo.

Pertanto, l'obbligato non ha la facoltà di sostituire, di sua iniziativa, la somma di denaro stabilita dal giudice civile a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, con cose o beni che, secondo una sua scelta arbitraria, meglio corrispondono alle esigenze del minore beneficiario (Cass. pen., Sez. VI, 11 febbraio 2010, n. 8998).

Alla luce di ciò, integra il reato di cui all'art. 570, comma 2, n. 2 c.p., la condotta del soggetto obbligato che, non versando in uno stato di indigenza, determinativo dell'assoluta impossibilità di contribuire al mantenimento della prole, sostituisce arbitrariamente la somma di danaro stabilita dal giudice civile con "regalie" di beni voluttuari o comunque inidonei ad assicurare il quotidiano soddisfacimento delle esigenze primarie (Cass. pen., Sez. VI, 29 maggio 2014, n. 23017).

Si fa presente, inoltre, che la Suprema Corte, ha ritenuto integrato il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare anche quando il genitore, obbligato con provvedimento del giudice civile a versare una somma di denaro a titolo di contributo per il mantenimento di un figlio minore, gli conferisce il diritto di nuda proprietà su di un immobile, essendo tale prestazione inidonea ad assicurare una concreta e rapida disponibilità economica ad un soggetto privo di capacità reddituale (Cass. pen., Sez. VI, 23 aprile 2013, n. 23599).

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.