Notificazioni e comunicazioni per via telematica: un riassunto dello stato dell’arte
13 Marzo 2019
Introduzione
A quasi un lustro dall'avvio (dapprima nella materia civile, poi via via anche nelle giurisdizioni amministrativa e, sia pur solo parzialmente, penale), il processo telematico è tuttora un work in progress. La giurisdizione italiana si presenta, pertanto, come un ibrido, dovendo conciliare la via digitale con la necessitata sopravvivenza della tradizionale dimensione analogica. L'interazione fra i due mondi presenta ancora profili problematici, né è sempre possibile risolvere eventuali aporie col principio di cui (per restare nell'ambito civile) all'art. 156, comma terzo, c.p.c.. Un significativo esempio è costituito dalla materia delle comunicazioni e notificazioni, che rivela notevoli asimmetrie a seconda che l'agente sia l'ufficio giudiziario oppure la parte processuale. Questo contributo si propone, allora, la ricognizione dello stato dell'arte al presente momento. La via telematica quale regime ordinario delle notificazioni e comunicazioni da parte degli uffici giudiziari
Con riguardo alle modalità di attuazione in concreto, le notificazioni e le comunicazioni da parte delle cancellerie degli uffici giudiziari alle parti costituite nei procedimenti giudiziali — civili, amministrativi e penali — avvengono in via ordinaria tramite posta elettronica certificata: ciò, ai sensi dell'art. 16 d.l. 18 ottobre 2012 n. 179 e successive modificazioni e integrazioni (in questo caso, non si tratta di una formula di stile, poiché la norma in esame ha subito diversi rimaneggiamenti nel breve arco di poco più di un anno e mezzo dalla sua emanazione). Il processo civile è stato il primo a essere interessato da tale importante innovazione; successivamente, il ricorso al canale telematico è stato esteso al procedimento penale e, infine, al processo amministrativo.
L'art. 16, comma 4, d.l. n. 179/2012 stabilisce, infatti, che «le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica», sia pur precisandosi che ciò può avvenire solo nei confronti di quei soggetti che siano per legge obbligati a dotarsi a loro volta di un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire in pubblici elenchi. Al che consegue che rimangono esclusi dal regime ordinario telematico i soggetti privati, per i quali infatti la norma opportunamente specifica che le notificazioni e comunicazioni continueranno a effettuarsi nelle tradizionali modalità analogiche (tramite ufficiale giudiziario), con la significativa eccezione di cui al comma 7, ove si stabilisce che «nei procedimenti civili nei quali sta in giudizio personalmente la parte il cui indirizzo di posta elettronica certificata non risulta da pubblici elenchi, la stessa può indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale vuole ricevere le comunicazioni e notificazioni relative al procedimento». Nella medesima prospettiva, pertanto, le comunicazioni e notificazioni telematiche inerenti un procedimento penale sono indirizzate «a persona diversa dall'imputato» (art. 16, comma 4, ultimo periodo, d.l. n. 179/2012). L'applicabilità del regime delle comunicazioni e notificazioni telematiche è estesa al giudizio amministrativo mercé il comma 17-bis del medesimo art. 16. A scanso di equivoci, non sarà inopportuno precisare che tale disciplina vale solo per le comunicazioni e notificazioni che dagli uffici giudiziari sono dirette alle parti processuali, e non nel senso contrario.
Da ultimo, vale altresì evidenziare che anche la Corte di Cassazione ha compiuto il primo passo verso il processo telematico (come avvenuto del resto per il processo civile di merito) con l'attivazione delle comunicazioni telematiche: sebbene allo stato non sia ancora possibile il deposito telematico (e, quindi, non si possa parlare di PCT in Cassazione), le comunicazioni e notificazioni da parte della cancelleria della Suprema Corte avvengono adesso tramite messaggi di posta elettronica certificata indirizzati al domicilio digitale (ossia l'indirizzo PEC comunicato al proprio ordine e di qui inserito nel ReGIndE) dei difensori costituiti. La notificazione telematica nel processo (da parte degli avvocati), tra possibilità ed equivoci
Con la colloquiale locuzione di “notificazione telematica” s'intende indicare la facoltà riconosciuta agli Avvocati di effettuare in proprio la notificazione di atti in materia civile e amministrativa, sia in sede giudiziale sia in sede stragiudiziale, avvalendosi della posta elettronica certificata (PEC) secondo quanto disposto all'art. 3-bis l. 21 gennaio 1994 n. 53. La notificazione telematica è validamente esperibile sia nell'ambito del processo civile, sia nell'ambito del processo amministrativo, e ciò indipendentemente dalla circostanza che si operi nel processo “telematico” o in quello “analogico”, poiché la l. n. 53/1994 ha valenza generale ed “esterna” ai codici e alle norme di procedura. In altri termini, la notificazione telematica è senz'altro possibile anche quando inerisca a un giudizio pendente avanti la Suprema Corte di Cassazione o (all'estremo opposto) il Giudice di Pace (cioè gli uffici giudiziari che, a oggi, ancora non rientrano nel sistema del processo civile telematico); non a caso, infatti, la stessa l. n. 53/1994 prevede, all'art. 9, commi 1-bis e 1-ter, specifiche modalità per fornire la prova di un'avvenuta notificazione telematica in un contesto processuale “analogico”.
Il processo telematico (anche il civile, quello più “consolidato”, se non altro per la maggiore “anzianità” operativa) è comunque e tuttora un work in progress: si danno, pertanto, alcune specialità (più che eccezioni alla regola), quali si rinvengono, per esempio, nelle procedure fallimentari, in cui l'insinuazione al passivo non viene depositata direttamente nella cancelleria (telematica, ça va sans dire) dell'ufficio procedente, bensì inviata tramite PEC allo speciale indirizzo assegnato alla procedura stessa; peraltro, al medesimo indirizzo PEC non possono inviarsi le notificazioni ex l. n. 53/1994 (si pensi, per esempio, all'atto di riassunzione di un giudizio civile instaurato nei confronti di un soggetto poi dichiarato fallito nelle more della trattazione), le quali potranno tuttavia essere dirette all'indirizzo PEC del curatore (il quale, in quanto professionista iscritto in albi, è tenuto a dotarsene ex art. 16, comma 7, d.l. 29 novembre 2008 n. 185), reperibile tramite INI-PEC.
Accanto alla notificazione propriamente detta, il codice di procedura civile contempla un'altra attività che per certi versi può esserle accostata: l'intimazione ai testimoni di cui all'art. 250, comma terzo, c.p.c..
Con riguardo a procedimento e processo penale, s'impone innanzitutto qualche precisazione. Si è detto che l'utilizzo della PEC non è validamente consentito alle parti private: ciò è vero, ma solo nel senso che il canale PEC non è ammissibile per le trasmissioni da difensore a ufficio giudiziario che consistano in depositi di atti (si rammenti che anche nel processo civile e, con minore rilevanza, nel processo amministrativo il deposito degli atti nel giudizio avviene tramite la PEC, per quanto “mascherata” dal software che predispone la busta telematica, che il più delle volte si interfaccia automaticamente con la casella PEC e provvede all'invio senza costringere l'utente alla specifica e distinta attività). Al di fuori della fattispecie “deposito”, tuttavia, alcuni spiragli s'intravvedono. Dobbiamo innanzitutto rammentare che nel processo penale il vigente codice di rito sin dall'inizio ha previsto per le notificazioni richieste dalle parti private la possibilità dell'invio da parte del difensore tramite raccomandata con avviso di ricevimento (in alternativa al ricorso all'ufficiale giudiziario: art. 152 c.p.p.). Tant'è vero che l'attuale art. 250 c.p.c. è stato costruito sul modello proprio dell'art. 152 c.p.p., anche se quest'ultimo non è stato in seguito “aggiornato” e non fa cenno alcuno a strumenti “tecnologici” quali il telefax o la posta elettronica certificata). Sotto altro profilo, una recente pronuncia della Corte di Cassazione Sezione V Penale, 2 ottobre 2018 (dep. 12 dicembre 2018) n. 55886 ha confermato l'orientamento espresso in precedenti arresti Cass. Pen., Sez. III, 13 dicembre 2017 (dep. 4 aprile 2018) n. 14832 e Cass. Pen., Sez. II, 11 gennaio 2017 n. 6320, secondo il quale, se pur rimane inammissibile il deposito di atti presso gli uffici giudiziari, a determinate condizioni è possibile utilizzare la PEC nelle comunicazioni/notificazioni tra le parti private (in tutti i casi ricordati sussistevano obiettive ragioni d'urgenza e in due di essi un elevato numero di parti private cui notificare degli atti — senza contare l'ulteriore circostanza che in un'occasione l'utilizzo della PEC era anche stato espressamente autorizzato dal giudice).
Orbene, a livello di elaborazione sistematica è in effetti possibile affermare che non vi siano ragioni ostative all'utilizzo della PEC laddove il codice di rito consente il mezzo della lettera R.A.R.; del resto, è la stessa Corte di Cassazione ricordare «che il d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 48 – Codice dell'amministrazione digitale – così come modificato dal d.lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 – equipara la posta elettronica certificata (P.E.C.) alla trasmissione postale a mezzo di lettera raccomandata» (Cass. Pen., Sez. III, n. 14832/2017).
In particolare, la Suprema Corte argomenta che: a) nel procedimento/processo penale non è consentita la comunicazione/notificazione telematica solo nei confronti della persona dell'imputato, ben essendo possibile verso le altre parti private; b) le norme del C.A.D. sono applicabili, salvo espressa e contraria disposizione di legge, anche al procedimento/processo penale (ex art. 2 C.A.D.); c) l'equiparazione fra lettera R.A.R. e messaggio PEC è sancita dall'art. 48 C.A.D.; per trarne la logica conclusione che per le attività di cui all'art. 152 c.p.p. il difensore può valersi anche della PEC.
A chiusura del ragionamento ritengo opportuno aggiungere (giacché la S.C. sul punto non si esprime) che in concreto la “notificazione sostitutiva” (quella di cui all'art. 152 c.p.p., in effetti, non è una “vera” notificazione, a differenza di quella prevista e disciplinata dalla l. n. 53/1994) dovrà avvenire nel rispetto dei limiti e delle modalità dettate nel pur diverso campo delle giurisdizioni civile e amministrativa, ossia tra indirizzi PEC presenti in pubblici elenchi: ciò, perché da un lato gli effetti certificativi della PEC che la rendono equipollente alla posta raccomandata si hanno solo all'interno del sistema PEC, dall'altro perché è pur sempre necessario far riferimento a un “luogo di destinazione ufficiale” (ossia, ciò che altrimenti viene detto “domicilio digitale”). Bibliografia di riferimento
In queste brevi riflessioni ho richiamato diversi concetti di “procedura telematica”, peraltro abbastanza consolidati e noti ai più. Per quanti, tuttavia, sentissero il bisogno di un approfondimento o semplicemente di una trattazione meno sintetica, mi permetto di rimandare ad altri miei scritti nei quali mi sono più nel dettaglio soffermato sui vari argomenti qui solo sfiorati:
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