Obbligo di completezza e di motivazione anche per le annotazioni nel Casellario informatico ANAC delle notizie “utili” e non automaticamente escludenti

Ester Santoro
13 Marzo 2019

Nei casi in cui le annotazioni nel Casellario informatico dell'ANAC (all'epoca dei fatti A.V.C.P.) non siano direttamente previste dal legislatore come “atto dovuto”, ma siano state inserite quali “notizie utili” e non automaticamente escludenti dalle gare, sussiste comunque un obbligo di completezza espositiva e un onere di adeguata motivazione, con riferimento alle concrete risultanze istruttorie, in ordine alle ragioni della ritenuta utilità.

Il caso. Il TAR ha annullato un provvedimento, adottato nel 2013 dall'allora A.V.C.P. (oggi ANAC), con il quale, ai sensi dell'art. 8, co. 2, lett. d) del D.P.R. n. 207/2010, era stata disposta l'annotazione nel Casellario informatico della revoca di un'aggiudicazione per mancata stipula del contratto per fatto dell'impresa. La società ricorrente aveva lamentato, inter alia, la violazione del principio del contraddittorio, il difetto di istruttoria e di motivazione, in quanto, nel provvedimento di annotazione, l'Autorità non avrebbe dato atto delle ragioni della ricorrente e non avrebbe evidenziato che quest'ultima si era legittimamente sottratta alla stipula del contratto per inutile decorso del termine di 180 giorni di vincolatività dell'offerta.

La decisione. Il TAR ha ritenuto dirimente la violazione del principio del contraddittorio e il difetto di motivazione, rilevando che l'annotazione nel Casellario informatico dell'ANAC delle notizie ritenuti “utili” (come quella del caso di specie) deve avvenire “in applicazione dei canoni di proporzionalità e ragionevolezza dell'azione amministrativa” (TAR Lazio, Roma, sez. I, 18 febbraio 2019, n. 2178; Id., 24 aprile 2018, n. 4577).

Questo comporta un onere di completezza espositiva e di motivazione da parte dell'Autorità, la quale, nei casi in cui, in sede istruttoria, sia emerse ricostruzioni del fatto da parte dell'operatore economico a carico del quale l'iscrizione è destinata a produrre effetti diverse rispetto a quelle dell'Amministrazione segnalante, è tenuta a darne conto in sede di provvedimento ovvero, laddove le ragioni dell'operatore economico siano ritenute inconferenti, è tenuta ad indicarne le ragioni.

Sotto tale aspetto, viene evidenziato dal TAR, che la mera valenza di “pubblicità notizia” delle circostanze annotate nel Casellario come “utili” e il fatto che le stesse non impediscano, in via automatica, la partecipazione alle gare, non esonera l'Autorità da una valutazione in ordine all'oggetto dell'iscrizione. Va, infatti, considerato che le annotazioni dell'Autorità incidono “comunque in maniera mai “indolore” nella vita dell'impresa, anche nella forma che non prevede l'automatica esclusione o la conseguente interdizione dalle gare pubbliche, perché comunque rilevanti sia sotto il profilo dell'”immagine” sia sotto quello dell'aggravamento della partecipazione a selezioni pubbliche” (cfr. Tar Lazio, Roma, sez. III, 29 marzo 2013, n. 3233).

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