Assegno divorzile: escluso il riconoscimento se il matrimonio non ha peggiorato la posizione patrimoniale dell’ex coniuge
14 Marzo 2019
Il caso. La Corte d'appello di Napoli ha accolto il ricorso proposto da un uomo (prestigioso avvocato) avverso la sentenza di primo grado che riconosceva alla ex moglie (insegnante) un assegno divorzile di 1.300 euro mensili sulla base dei bisogni concreti della richiedente, individuati in particolare nella “dignità dell'alloggio” e nella “passata condivisione di abitudini di vita sontuosa”.
Escluso il riconoscimento dell'assegno divorzile all'ex coniuge se il matrimonio non ne ha peggiorato la posizione patrimoniale. Nella decisione in esame, la Corte territoriale – aderendo alla statuizione delle Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 18287/2018) – ribadisce che l'assegno divorzile non è diretto ad assicurare al coniuge economicamente più debole l'agiatezza goduta nel corso della via matrimoniale, ma a compensare l'investimento compiuto nel progetto matrimoniale medesimo. Nel caso di specie, e alla luce di tale orientamento, i giudici d'appello osservano che il matrimonio, per quanto di lunga durata, è stato contratto quando entrambi i coniugi erano avanti negli anni: il marito cinquantenne e la moglie quasi quarantenne. Entrambi venivano da precedenti matrimoni, da cui erano nati dei figli, senza però avere figli in comune. Entrambe le parti quindi nell'intraprendere la nuova vita matrimoniale avevano già operato le proprie scelte professionali e la loro posizione patrimoniale si era già formata e consolidata. Di conseguenza, osserva la Corte territoriale, il matrimonio non ha peggiorato in alcun modo le prospettive lavorative e reddituali della donna, la quale, tra l'altro, non ha provato in sede di giudizio di aver contribuito significativamente, in qualche modo, alla vita della famiglia. Ma anzi, ha tratto vantaggio proprio dal matrimonio in quanto ha goduto di un altissimo tenore di vita in virtù delle costanti contribuzioni del marito. Infine, osservano i giudici di merito, l'assegno non può esser comunque riconosciuto neppure in funzione solo assistenziale, prescindendo quindi dalla funzione perequativo-compensativa, inoperante nel caso in esame, poichè la donna è economicamente autosufficiente, per quanto deteriore sia la sua posizione rispetto a quella dell'ex marito. Se così non fosse, l'assegno divorzile allora finirebbe per assumere proprio quel “carattere locupletatorio stigmatizzato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione” (sentenza n. 18287/2018). |