L’importanza della dimostrazione della disponibilità dei beni essenziali per l’esecuzione dell’appalto ai fini dell’aggiudicazione

Tommaso Cocchi
16 Marzo 2019

È illegittima l'aggiudicazione all'impresa che non abbia dimostrato il possesso dei requisiti minimi previsti dal capitolato tecnico di gara per poter svolgere il servizio richiesto: nella specie, il giudice amministrativo ha ritenuto determinante la mancata dimostrazione, da parte dell'aggiudicataria, della disponibilità dei beni essenziali per l'esecuzione del contratto, ritenendo che è nello spirito stesso delle procedure di gara individuare i concorrenti in grado di eseguire la prestazione in termini certi, sia sotto il profilo qualitativo che temporale.

Il caso. Una società di gestione di scali aeroportuali indiceva una procedura di gara avente ad oggetto l'affidamento del servizio di shuttle bus presso un aeroporto. All'interno del capitolato tecnico di gara, tra i requisiti minimi per svolgere il servizio richiesto dalla stazione appaltante, veniva indicato che le imprese partecipanti avessero la disponibilità dei mezzi destinati allo svolgimento del servizio e di un ulteriore mezzo avente carattere sostitutivo.

Alla procedura partecipavano due imprese. L'aggiudicataria, all'interno della propria offerta, circa il riferimento alla disponibilitàdei mezzi, si era limitata ad allegare una semplice richiesta di preventivo relativa all'acquisto di tre bus per lo svolgimento del servizio oggetto della gara, con la descrizione delle caratteristiche tecniche dei mezzi e dei tempi di consegna.

In ragione di ciò, la seconda classificata impugnava il provvedimento di aggiudicazione e, come forma di tutela in forma specifica, la conseguente aggiudicazione in proprio favore (ex art. 124 c.p.a.).

La soluzione del TAR Toscana. Il giudice amministrativo, in primo luogo, per quel che qui rileva, ha ritenuto di dover prendere in esame l'interpretazione del concetto di disponibilità dei mezzirichiesto dal capitolato tecnico di gara. A tal riguardo, il Collegio, ha affermato che l'allegazione compiuta dall'impresa aggiudicataria, consistente in una semplice richiesta di preventivo unitamente alla descrizione delle caratteristiche tecniche dei mezzi e dei tempi di consegna, non fosse sufficiente a dimostrare il requisito della disponibilitàrichiesto dal capitolato. Invero, con riferimento alla documentazione fornita dall'impresa aggiudicataria sul punto, essa sarebbe inidonea non solo a dimostrare la proprietà o il possesso del bene al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara, ma anche la possibilità di poterlo acquisire successivamente in tempi certi. Il TAR afferma che tale disponibilità avrebbe potuto più opportunamente essere dimostrata mediante la presentazione non di un semplice preventivo, bensì con l'esibizione dell'ordinativo degli autobus, rappresentante la conclusione del rapporto negoziale con il fornitore del bene.

A questo punto, il giudice amministrativo prosegue affermando che è nello spirito stesso delle procedure di gara selezionare i concorrenti in grado di eseguire con certezza la prestazione, sia sotto il profilo qualitativo che temporale. In altri termini, “non richiedere alcuna dimostrazione circa la disponibilità dei beni essenziali per lo svolgimento della prestazione prima della conclusione del contratto, si pone in forte contraddizione con la necessità fondamentale che il partecipante ad una gara vada a presentare un'offerta realmente realizzabile, e in tempi precisi”. Infatti, ad avviso del Collegio, risulterebbe stridente con la logica sopradescritta la presentazione di un'offerta condizionata a fatti futuri e incerti, come quella presentata dall'impresa aggiudicataria. In essa, invero, l'acquisizione del bene essenziale per lo svolgimento della prestazione oggetto della gara viene rimandata ad un momento successivo e, vieppiù, senza fornire alcuna garanzia circa il suo adempimento. Di conseguenza, l'offerta presentata dall'impresa aggiudicataria sarebbe da considerarsi priva del requisito essenziale della serietà e avrebbe dovuto perciò essere esclusa.

Conclusione. In ragione di quanto detto, il TAR ha annullato l'aggiudicazione e trattandosi di una procedura con due soli partecipanti, ha accolto la domanda ex art. 124 c.p.a. aggiudicando la gara nei confronti di quest'ultima, salvi i controlli previsti dalla legge

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