Esclusione dalla gara per incongruità del monte ore di lavoro complessivamente offerto

16 Marzo 2019

È legittima l'esclusione dell'impresa la cui offerta economica sia stata giudicata anomala per incongruità del costo della manodopera indicato, avendo stimato un monte ore significativamente diverso da quello indicato nel progetto e avendo prospettato tempi d'intervento esigui rispetto all'esecuzione delle lavorazioni fondamentali oggetto della commessa.

Il caso. La ricorrente impugnava la propria esclusione dalla procedura di gara, nonché il provvedimento di aggiudicazione adottato in favore di un'altra impresa partecipante, deducendone l'illegittimità, il difetto di istruttoria e il travisamento dei fatti in ragione dell'asserita erronea valutazione del costo della manodopera. La stazione appaltante, invero, aveva valutato la non congruità del costo indicato in quanto (i) il monte ore stimato dall'operatore si discostava dal monte ore teorico del progetto del 48,044% e (ii) i tempi di intervento della manodopera risultavano esigui per l'esecuzione di alcune categorie di lavorazioni fondamentali per l'esecuzione dell'appalto de quo.

La soluzione offerta dal Tar: Il Collegio ha ritenuto infondata la censura sollevata della ricorrente secondo cui l'Amministrazione, ai fini della valutazione del costo della manodopera, mettendo in relazione un costo lordo ad un costo netto (ossia avendo raffrontato valori non omogenei, quali il costo della manodopera al lordo di spese generali e utile, e il costo medio orario della manodopera al netto di spese generali e utile), sarebbe incorsa nell'errore di ritenere che il monte ore dalla medesima dichiarato sarebbe stato ingiustificatamente inferiore rispetto a quello posto a base di gara. All'esito dell'istruttoria, il TAR ha osservato che la documentazione prodotta dall'amministrazione evidenziava che, contrariamente da quanto asserito dalla ricorrente, “i valori messi in relazione dalla stazione appaltante sono entrami al netto di spese generali e utile”.

La ricorrente contestava ancora che l'Amministrazione avrebbe errato nella valutazione del costo della manodopera “perché avrebbe dovuto utilizzare come parametro di riferimento per l'individuazione del costo indicato, il c.d. piano di sicurezza e coordinamento”.

Anche tale tesi non è stata condivisa dal Collegio adito “in quanto il piano di sicurezza e coordinamento ha solo la funzione di determinare la presenza media giornaliera di maestranze in cantiere, che è quella rilevante ai fini della sicurezza, ma che resta estranea alla determinazione del costo della manodopera”.

Quanto poi alla dedotta erroneità della valutazione effettuata dall'amministrazione in sede di verifica dei tempi della manodopera dichiarati, il TAR ha osservato che le allegazioni dalla stessa offerte non erano tali da inficiare i dati considerati dalla stazione appaltante o a evidenziare l'irragionevolezza delle valutazioni espresse, non adducendo giustificazioni idonee a spiegare i “ridotti tempi della manodopera esposti in offerta”.

In conclusione, il Collegio ha ribadito l'infondatezza delle censure proposte e per l'effetto ha respinto il ricorso.

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