Il difensore domiciliatario dell’imputato deve ricevere due copie a mezzo PEC dell’ordinanza di rinvio dell’udienza?
19 Marzo 2019
Nessuna nullità si verifica nel caso in cui l'ordinanza di rinvio dell'udienza venga comunicata a mezzo PEC solo al difensore nella qualità di domiciliatario dell'imputato interessato e non anche allo stesso difensore in quanto tale. Ai fini della validità della comunicazione a mezzo PEC di avvisi destinati, sia all'imputato domiciliato presso il difensore, sia al difensore medesimo, dunque, non è necessario inviare due copie dello stesso atto.
Comunicazione del rinvio dell'udienza. La Corte d'Appello di Trento ha confermato la sentenza di condanna dell'imputato per il reato di truffa e ricettazione. Avverso questa sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, tra l'altro, che la nullità assoluta ed insanabile della decisione in conseguenza dell'omessa notifica al difensore della data di rinvio dell'udienza di appello, che era stata differita accogliendo una richiesta in tal senso del difensore.
La questione. La questione sottoposta alla Corte concerne nello stabilire se, in caso di comunicazione a mezzo PEC di avvisi destinati tanto all'imputato, quanto al difensore domiciliatario dello stesso imputato, sia necessario che la cancelleria provveda ad un doppio invio del medesimo avviso, allo stesso indirizzo di posta certificata, distinguendo quello destinato al difensore in quanto tale da quello rivolto al medesimo difensore quale domiciliatario dell'imputato.
Contano le caratteristiche del mezzo di trasmissione. La tematica è già stata affrontata in precedenza dalla Suprema Corte (Cass. n. 12309/2018, si veda la Giurisprudenza Commentata a firma del dott. Luigi Giordano), che ha sancito un orientamento condiviso dalla Corte di Cassazione nella sentenza in esame. Con questa pronuncia, infatti, è stato ribadito che, quando la comunicazione o la notificazione è eseguita a mezzo PEC, deve tenersi conto delle caratteristiche tecniche del mezzo di trasmissione adoperato.
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