Il difensore domiciliatario dell’imputato deve ricevere due copie a mezzo PEC dell’ordinanza di rinvio dell’udienza?

Redazione scientifica
19 Marzo 2019

Nel caso di comunicazione a mezzo PEC di avvisi destinati, tanto all'imputato domiciliato presso il difensore, quanto al difensore medesimo, non è necessario che la cancelleria provveda ad un doppio invio del medesimo avviso allo stesso indirizzo mail.

Nessuna nullità si verifica nel caso in cui l'ordinanza di rinvio dell'udienza venga comunicata a mezzo PEC solo al difensore nella qualità di domiciliatario dell'imputato interessato e non anche allo stesso difensore in quanto tale. Ai fini della validità della comunicazione a mezzo PEC di avvisi destinati, sia all'imputato domiciliato presso il difensore, sia al difensore medesimo, dunque, non è necessario inviare due copie dello stesso atto.

Comunicazione del rinvio dell'udienza. La Corte d'Appello di Trento ha confermato la sentenza di condanna dell'imputato per il reato di truffa e ricettazione. Avverso questa sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, tra l'altro, che la nullità assoluta ed insanabile della decisione in conseguenza dell'omessa notifica al difensore della data di rinvio dell'udienza di appello, che era stata differita accogliendo una richiesta in tal senso del difensore.
Più in particolare, è stato dedotto che la data del rinvio era stata comunicata all'imputato irreperibile tramite PEC presso il difensore domiciliatario, mentre lo stesso difensore, “in proprio”, non aveva ricevuto alcuna comunicazione.
Al riguardo, è stata prodotta la copia dell'ordinanza di rinvio del procedimento di appello, con la quale il collegio disponeva la comunicazione alla Procura Generale, al difensore e all'imputato, sia la copia della comunicazione ricevuta dal difensore via PEC nella qualità di domiciliatario dell'imputato.

La questione. La questione sottoposta alla Corte concerne nello stabilire se, in caso di comunicazione a mezzo PEC di avvisi destinati tanto all'imputato, quanto al difensore domiciliatario dello stesso imputato, sia necessario che la cancelleria provveda ad un doppio invio del medesimo avviso, allo stesso indirizzo di posta certificata, distinguendo quello destinato al difensore in quanto tale da quello rivolto al medesimo difensore quale domiciliatario dell'imputato.

Contano le caratteristiche del mezzo di trasmissione. La tematica è già stata affrontata in precedenza dalla Suprema Corte (Cass. n. 12309/2018, si veda la Giurisprudenza Commentata a firma del dott. Luigi Giordano), che ha sancito un orientamento condiviso dalla Corte di Cassazione nella sentenza in esame. Con questa pronuncia, infatti, è stato ribadito che, quando la comunicazione o la notificazione è eseguita a mezzo PEC, deve tenersi conto delle caratteristiche tecniche del mezzo di trasmissione adoperato.
Il fatto di ricevere un documento via PEC, infatti, mette nella definitiva disponibilità del destinatario la copia informatica dell'atto notificato. Il destinatario può prenderne visione in ogni momento; può crearne quante copie desidera; può inoltrare ad altri il documento (nella specie, al suo assistito per informazione).
È, quindi, irrilevante procedere alla consegna al soggetto che riceve la notifica di tante copie quanti sono i destinatari dell'atto, perché lo stesso sistema tecnologico ne consente la riproduzione all'occorrenza.
Nel caso di specie, peraltro, la Corte ha rilevato che, nel biglietto di cancelleria inviato a mezzo PEC, è specificato che destinatari della comunicazione dell'avviso fossero il difensore nella sua qualità e per l'esercizio delle sue prerogative e lo stesso soggetto in quanto domiciliatario dell'imputato.
Per queste ragioni, il Collegio ha dichiarato infondato il motivo di ricorso.

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