Collocamento paritario dei figli presso entrambi i genitori da preferire se sussistono le condizioni di fattibilità
19 Marzo 2019
Il caso. A seguito della rottura di una convivenza more uxorio, da cui era nato un figlio, una madre chiedeva al Tribunale di Catanzaro di disporre l'affidamento condiviso del minore e il suo collocamento prevalente presso di lei, nonché di prevedere un regime di visita del padre articolato in 2 pomeriggi a settimana (dall'uscita di scuola all'ora di cena), fine settimana alternati senza pernottamento, festività alternate, estate da concordarsi. L'uomo, costituitosi in giudizio, concordava – rispetto alle richieste formulate dalla sua ex compagna – sul regime di affido condiviso, ma chiedeva il collocamento alternato e paritario tra lui e la madre del bambino.
Disposto il collocamento paritario dei figli se sussistono le condizioni di fattibilità. Il Tribunale di Catanzaro, nel provvedimento in esame, afferma che il collocamento dei figli presso entrambi i genitori con tempi paritetici è da preferire, "laddove ve ne siano le condizioni di fattibilità e tenendo sempre in considerazione le caratteristiche del caso concreto". Di conseguenza, la shared custody va esclusa quando ci sono figli molto piccoli o quando gli impegni lavorativi dei genitori o le abitazioni delle quali dispongono non la rendono la soluzione migliore. Nel caso di specie, la previsione di tempi paritetici risulta priva di ostacoli e, in quanto tale, assolutamente preferibile per il giudice di merito: il bambino, infatti, ha quasi 6 anni e ha sempre vissuto nella casa familiare in cui al momento vive il padre. Pertanto, non sono state ravvisate esigenze particolari per cui il minore non potrebbe distaccarsi dalla madre per lungo tempo o di notte né circostanze che renderebbero la permanenza presso l'abitazione del padre una scelta pregiudizievole. I tempi che trascorrerà con il padre e quelli che trascorrerà con la madre sono stati quindi stabiliti in misura paritetica.
La responsabilità genitoriale paritetica. Per giungere a tali conclusioni, il tribunale ha prima esaminato i provvedimenti sul collocamento paritario dei minori, soffermandosi in particolar modo sulla Risoluzione del Consiglio d'Europa n. 2079/2015 e sulla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo (ratificata in Italia con la l. n. 176/1991). Ha poi esaminato la letteratura scientifica sul tema, osservando come negli Usa e in molti paesi europei - dove la shared custody è utilizzata in maniera sempre crescente - il figlio che vede la figura paterna coinvolta nella propria crescita grazie a una frequentazione fisica costante trae dei benefici a livello psicologico rispetto al figlio che frequenta il padre solo per poche ore a settimana o nel fine settimana. Infine ha ripercorso la normativa e la giurisprudenza italiana in materia di joint custody. |