Scioglimento dell’unione civile tra due donne: riconosciuto l’assegno alla parte economicamente più debole
20 Marzo 2019
Il caso. Due donne, legate sentimentalmente da tempo, decidono alla fine del 2016 di unirsi civilmente con «atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio» del loro Comune di residenza. Tuttavia il rapporto tra le due giunge ad irrimediabile rottura, tanto da chiedere ai giudici di ufficializzare lo scioglimento del loro legame.
Assegno riconosciuto alla parte economicamente più debole a seguito dello scioglimento dell'unione civile. Per il Tribunale appare evidente, per quanto marginale, «lo squilibrio tra le condizioni economico-patrimoniali delle parti», alla luce delle «dichiarazioni dei redditi depositate», della «ricostruzione dei rispettivi patrimoni» e delle scelte di vita assunte nel corso della relazione delle parti. Non solo. I giudici di merito, a fondamento della propria decisione, prendono in considerazione anche la «fase di convivenza di fatto prima della celebrazione dell'unione civile», in quanto ritengono «altamente verosimile che nel corso della stabile convivenza delle parti in causa, con inizio già nell'autunno del 2013, siano state adottate da parte di una delle donne decisioni in ordine al trasferimento della propria residenza ed alla attività lavorativa dettate non solo dalla maggior comodità del posto di lavoro rispetto ai luoghi di convivenza, ma anche dalla necessità di coltivare al meglio la relazione e trascorrere quanto più tempo possibile con la propria compagna, non comprimendo il tempo libero con le ore necessarie per il trasferimento da una città all'altra per almeno due volte al giorno», rinunciando così ad «una attività lavorativa leggermente meglio remunerata rispetto a quella attuale». Sulla base di queste argomentazioni e in virtù del principio sancito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 18287/2018), per il Tribunale di Pordenone appare opportuno riconoscere l'assegno alla partner economicamente più debole a seguito dello scioglimento dell'unione civile sussistendo un effetto perequativo per perdita di chance. |