Sul soccorso istruttorio processuale

Redazione Scientifica
26 Febbraio 2019

Il soccorso istruttorio processuale ha ragion d'essere quando...

Il soccorso istruttorio processuale ha ragion d'essere quando - a fronte di una mera “incompletezza o irregolarità” della dichiarazione - vi comunque è “prova del possesso del requisito”, ovvero “è provato che la concorrente fosse effettivamente in possesso del prescritto requisito soggettivo fin dall'inizio della procedura di gara e per tutto il suo svolgimento” (Cons. St., sez. III, 2 marzo 2017, n. 975; in senso conforme v. Cons. Stato, sez. V, 8 giugno 2018, n. 3483 e 10 aprile 2018, n. 2180).

Invero, “è a carico della concorrente nei cui confronti è invocata la sussistenza di una causa di esclusione per carenza dei requisiti di partecipazione, in ossequio ai principi generali in materia di riparto dell'onere probatorio ai sensi dell'art. 2697 c.c. e, in particolare, al principio di prossimità o vicinanza della prova (si veda per tutte Cassazione, Sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533), provare che il requisito sussista e che si è trattato di una mera irregolarità documentale o dichiarativa.. l'impresa concorrente deve, cioè, dimostrare in giudizio che, ove il soccorso istruttorio fosse stato correttamente attivato da parte della stazione appaltante nel corso della procedura di gara, l'esito le sarebbe stato favorevole, disponendo essa del requisito in contestazione, non potendo pretendere di addurre soltanto in via ipotetica la violazione del principio del soccorso istruttorio” (Cons. Stato, sez. V, 10 aprile 2018, n. 2180).

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