Violazione degli obblighi di assistenza familiare. La dichiarazione di fallimento osta alla configurabilità del reato?

20 Marzo 2019

La dichiarazione di fallimento è sufficiente per far venire meno gli obblighi di assistenza familiare? I requisiti essenziali del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare ex art. 570 c.p., sono costituiti dallo stato di effettivo bisogno del soggetto o dei soggetti passivi e dalla disponibilità di risorse sufficienti da parte del soggetto attivo. Premesso ciò, è evidente che la dichiarazione di fallimento...

La dichiarazione di fallimento è sufficiente per far venire meno gli obblighi di assistenza familiare?

I requisiti essenziali del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare ex art. 570 c.p., sono costituiti dallo stato di effettivo bisogno del soggetto o dei soggetti passivi e dalla disponibilità di risorse sufficienti da parte del soggetto attivo.

Premesso ciò, è evidente che la dichiarazione di fallimento non è di per sé sola sufficiente a far venire meno l'obbligo di fornire i mezzi di sussistenza alla famiglia da parte dell'obbligato in quanto, l'art. 46, comma 1 n. 2 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare) prevede che non sono compresi nel fallimento gli assegni aventi carattere alimentare, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il fallito guadagna con la sua attività, entro i limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della famiglia. Il comma 2, poi, dispone che i limiti previsti nel primo comma, n. 2), sono fissati con decreto motivato del giudice delegato che deve tener conto della condizione personale del fallito e di quella della sua famiglia. Infine, l'art. 47, comma 1, prevede che, qualora al fallito vengano a mancare i mezzi di sussistenza, il giudice delegato, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, può concedergli un sussidio a titolo di alimenti per lui e per la famiglia.

Da ciò ne deriva, che non sussiste da parte dell'obbligato, l'impossibilità giuridica di fornire ai propri familiari i mezzi di sussistenza loro dovuti (Cass. pen., Sez. IV, 21 settembre 1994, n. 11465).

In tale situazione, quindi, bisogna preliminarmente accertare se sussistano i presupposti per la configurazione del reato e successivamente verificare se la dichiarazione di fallimento sia un ulteriore elemento idoneo a far venire meno gli obblighi di assistenza familiare.

Il soggetto attivo deve, quindi, provare che le difficoltà economiche in cui versava o versa si siano tradotte in stato di vera e propria indigenza economica e nell'impossibilità di adempiere, sia pure in parte, alle prestazioni alle quali è obbligato (Cass. pen., Sez. VI, 1 marzo 1995, n. 5780).

Più in generale bisogna tenere presente che, secondo consolidata giurisprudenza, la responsabilità per omessa prestazione dei mezzi di sussistenza non è esclusa dall'indisponibilità dei mezzi necessari, quando questa sia dovuta, anche parzialmente, a colpa dell'obbligato (Cass. pen., Sez. VI, 3 marzo 2011, n. 11696).

In conclusione, la dichiarazione di fallimento non è di per sé sola sufficiente a far venire meno l'obbligo di fornire i mezzi di sussistenza alla famiglia ma per raggiungere tale scopo, l'obbligato deve fornire la prova del fatto che versi in gravi difficoltà economiche tali da impedirgli di ottemperare ai propri obblighi.

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