Gli ospedali cd. “classificati” non possono essere equiparati al regime degli ospedali pubblici

Redazione Scientifica
01 Marzo 2019

La Corte di giustizia UE (dec. C 606/17) ha affermato la contrarietà alla disciplina comunitaria degli appalti di una normativa nazionale che equiparando...

La Corte di giustizia UE (dec. C 606/17) ha affermato la contrarietà alla disciplina comunitaria degli appalti di una normativa nazionale che equiparando gli ospedali classificati agli ospedali pubblici, “attraverso il loro inserimento nel sistema della programmazione pubblica sanitaria nazionale, regolata da speciali convenzioni, distinte dagli ordinari rapporti di accreditamento con gli altri soggetti privati partecipanti al sistema di erogazione delle prestazioni sanitarie”, li escluda dall'applicazione della disciplina nazionale e comunitaria sugli appalti pubblici (anche nei casi in cui gli ospedali classificati siano incaricati di fabbricare e fornire gratuitamente alle strutture sanitarie pubbliche specifici prodotti necessari per lo svolgimento dell'attività sanitaria, quale corrispettivo per la percezione di un finanziamento pubblico funzionale alla realizzazione e alla fornitura di tali prodotti).

Gli ospedali classificati, dunque, anche se non sono soggetti al regime dell'accreditamento e operano nell'ambito del servizio sanitario nazionale direttamente erogando le prestazioni, sulla base di accordi con le regioni ai sensi dell'art. 8 quinquies comma 2 quater del d.lgs. n. 502 del 1992, non si possono ritenere, a tutti gli effetti, nell'ordinamento nazionale equiparati ad un soggetto pubblico, come peraltro, già evidenziato nella sentenza n. 4631 del 2017, con riferimento al rapporto di lavoro dei dipendenti e alla inapplicabilità del diritto europeo e nazionale sugli appalti pubblici in caso siano essi stessi committenti di contratti di lavori, servizi e forniture.

Si deve ritenere che la qualifica di ospedale classificato e l'inserimento dell'ospedale nella rete ospedaliera del Servizio sanitario regionale non consentono la possibilità di attribuire la fornitura di un prodotto nei confronti di altri ospedali e aziende sanitarie della Regione, senza l'esperimento delle prescritte procedure di gara.

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