“Contratti ponte” delle Amministrazioni sanitarie: richiedono, in ogni caso, il rispetto delle regole della concorrenza

20 Marzo 2019

Le circolari MEF n. 12 del 4 marzo 2013 e n. 20518 del 19 febbraio 2016, che autorizzano le Amministrazioni sanitarie – nelle more delle procedure centralizzate – a stipulare “contratti ponte” (l'una) mediante estensione di contratti stipulati a seguito di pubblica gara da altra Azienda e (l'altra), a stipulare previa negoziazione senza pubblica gara, a norma dell'art. 63, comma 2, lett. c), cod. contratti, non esonerano l'Amministrazione sanitaria dal rispetto delle regole a tutela della concorrenza, che richiedono – ai fini della possibilità di estensione – che il contratto sia stato stipulato a seguito di pubblica gara il cui bando contenesse un'apposita clausola di estensione (riportata, poi nel contratto) e che, ove, invece, si faccia ricorso alla negoziazione senza gara, sia fatta applicazione del comma 1 dello stesso articolo 63, che prescrive una adeguata motivazione sulla sussistenza dei relativi presupposti e del comma 6, che impone, all'Amministrazione procedente, l'adozione una serie di puntuali misure (espressamente enunciate) tese a tutelare, in ogni caso, della concorrenza.

Il caso. Un'Azienda sanitaria locale della Regione Lazio – sebbene autorizzata a espletare una gara autonoma per l'affidamento di un laboratorio di analisi – decideva di avvalersi delle possibilità offerte dalla circolare MEF n. n. 12 del 14 marzo 2013 (affidamento per estensione).

La relativa deliberazione è stata impugnata dal fornitore uscente, che denunciava l'insussistenza dei presupposti per farsi luogo alla estensioneanzidetta, e l'obbligo, al contrario, dell'Amministrazione sanitaria, di espletare una pubblica gara.

Il T.A.R. del Lazio, investito della questione, ha accolto il ricorso, rilevando:

a) in primo luogo, la mancanza, nel contratto originario fra fornitore e Azienda ospedaliera romana, di una clausola di estensione di tipo convenzionale, non inserita, ab origine, nella disciplina di gara, a tutela della concorrenza;

b) la mancanza, in ogni caso, anche dei presupposti e delle condizioni di applicabilità dell'art. 63, comma 2, lett. c), Codice dei contratti, in quanto – a parte la mancata di motivazione specifica richiesta dal comma 1 dell'art. 63 (nel caso in esame tanto più essenziale, dal momento che l'Azienda era estata autorizzata, con atto regionale, all'espletamento di autonoma gara, nelle more dell'espletamento della procedura centralizzata) - l'Azienda avrebbe omesso di porre in atto il complesso di misure a tutela della concorrenza, prescritte dal comma 6 del medesimo art. 63.

Condizioni e limiti dei contratti-ponte da parte dell'amministrazione sanitaria. L'obbligo delle Amministrazioni sanitarie di rivolgersi ai soggetti aggregatori per l'approvvigionamento di beni e servizi necessari al funzionamento della struttura, rinviene un temperamento nella possibilità di avvalersi dei c.d. contratti-ponte, per fronteggiare esigenze improcrastinabili delle strutture medesime.

In questo senso, le circolari MEF n. 12 del 4 marzo 2013 e n. 20518 del 19 febbraio 2016, hanno autorizzato le Amministrazioni sanitarie ad avvalersi – nelle more delle procedure centralizzate – di “contratti ponte”, l'una, mediante estensione di contratti stipulati da altre strutture sanitarie previa pubblica gara e l'altra, mediante il ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, ex art. 63, comma 2, lett. c), cod. contratti.

Tuttavia – avverte il TAR Laziale – l'una e l'altra facoltà eccezionale non sono accordate senza che da parte dell'Amministrazione sanitaria sia assicurato il rispetto della concorrenza, sia pure nell'attenuato rigore imposto dalle circostanze.

Così, non può essere fatto ricorso alla estensione nell'ipotesi in cui il contratto da estendere non contenga una apposita clausola ed essa, dello stesso tenore, non sia prescritta, ab origine, nella relativa disciplina di gara (argomento a contrario, da Cons. Stato, sez. III, 4 febbraio 2016, n. 445).

Ove, poi, si intenda fare ricorso alla negoziazione non preceduta da pubblica gara, ex art. 63, comma 2, lett. c), cod. appalti, occorre fare applicazione anche di quanto disposto dal comma 1 dello stesso articolo, che richiede una adeguata motivazione circa il ricorrere di determinati presupposti, e del comma 6, che, in tutti i casi contemplati dall'art. 63, prescrive una serie di dettagliate misure, volte ad assicurare un confronto concorrenziale adeguato.

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