Dies a quo dell’impugnazione dell’aggiudicazione e principio della effettiva conoscenza del contenuto del provvedimento

Redazione Scientifica
07 Marzo 2019

La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha affrontato la questione della tempestività dei motivi aggiunti, qualora la...

La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha affrontato la questione della tempestività dei motivi aggiunti, qualora la possibilità di conoscere i contenuti dell'offerta (e prospettare i vizi della relativa valutazione) sia derivata soltanto dall'accesso agli atti assicurato dall'art. 79 del d.lgs. 163/2006.

Nel solco dei principi affermati dalla Corte di Giustizia UE (cfr. in particolare, la sentenza 8 maggio 2014, in C-161/13), è stato riassuntivamente affermato (cfr. Cons. Stato, V, n. 718/2018, che cita III, n. 4432/2014) che:

- il termine di trenta giorni per l'impugnazione del provvedimento di aggiudicazione non decorre sempre dal momento della comunicazione di cui all'art. 79, comma 5, del d.lgs. 163/2006, ma può essere incrementato di un numero di giorni pari a quello necessario affinché il soggetto (che si ritenga) leso dall'aggiudicazione possa avere piena conoscenza del contenuto dell'atto e dei relativi profili di illegittimità ove questi non siano oggettivamente evincibili dalla comunicazione (cfr. Cons. Stato, V, n. 592/2017);

- poiché detta disposizione consente la visione ed estrazione di copia dei documenti di gara entro dieci giorni dalla comunicazione, il termine per l'impugnazione può essere prorogato al massimo di dieci giorni rispetto a quello decorrente dalla comunicazione (e deve essere correlativamente ridotto nelle ipotesi in cui, effettuato l'accesso agli atti della gara, la relativa documentazione sia stata resa disponibile in un termine inferiore rispetto a quello di dieci giorni);

- se la parte ha già proposto ricorso avverso l'aggiudicazione, può proporre motivi aggiunti, ai sensi dell'art. 43, cod. proc. amm., nell'ulteriore termine, che può essere al massimo di dieci giorni, per vizi rilevati dagli atti successivamente conosciuti attraverso l'accesso agli atti;

- inoltre (cfr. Cons. Stato, III, n. 3308/2016), qualora la stazione appaltante rifiuti illegittimamente di consentire l'accesso, il termine non inizia a decorrere e il potere di impugnare non si “consuma”, in quanto il termine di impugnazione comincia a decorrere solo a partire dal momento in cui l'interessato abbia avuto cognizione degli atti della procedura (cfr. Cons. Stato, V, n. 4144/2015; III, n. 5121/2011); in altri termini, in caso di comunicazione omessa o incompleta, la conoscenza utile ai fini decorrenza di quel termine coincide con la cognizione comunque acquisita degli elementi oggetto della comunicazione (cfr. Cons. Stato, III, n. 25/2015), eventualmente acquisita in sede di accesso, senza che sia necessaria l'estrazione delle relative copie (cfr. Cons. Stato, V, n. 1250/2014).

Se la stazione appaltante ritiene di applicare la procedura ordinaria di cui agli artt. 22 e ss. della legge 241/1990 per l'accesso, e non, invece, quella accelerata e semplificata prevista dall'art. 79, comma 5-quater, del d.lgs. 163/2006, tale scelta comporta il superamento del termine di quaranta giorni (trenta giorni ordinari cui si aggiungono i dieci per l'accesso), che però deve ritenersi imputabile alla stazione appaltante e pertanto idoneo a rendere tempestiva l'impugnazione proposta oltre detto termine.

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