Sui criteri ambientali minimi. Valore premiante, o meno, degli stessi

Redazione Scientifica
19 Marzo 2019

Il rispetto dei criteri di cui al par. 2.4. dell'allegato 2 al d.m. 11 gennaio 2017, recante...

Il rispetto dei criteri di cui al par. 2.4. dell'allegato 2 al d.m. 11 gennaio 2017, recante “Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”, attinente alle specifiche tecniche dei componenti edilizi, deve essere verificato in fase di esecuzione dei lavori, mediante l'osservanza delle modalità e la richiesta dei documenti prescritti nel decreto e contemplati nell'ambito delle attività di verifica previste in corrispondenza di ogni criterio; pertanto, alla mancanza di riferimenti espressi ai criteri minimi ambientali di cui al suddetto d.m. nell'offerta del concorrente non va attribuito il significato di carenza dell'offerta stessa.

Ai sensi dell'art. 34 d.lgs. n. 50 del 2016 nonché del d.m. 11 gennaio 2017, è indispensabile il rispetto dei criteri minimi ambientali in fase di progettazione esecutiva, mentre solo l'offerta di condizioni superiori rispetto a quelle minime può costituire criterio premiante, in quanto variante migliorativa.

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