La comprova dei requisiti dichiarati è una fase successiva all’aggiudicazione

Redazione Scientifica
19 Marzo 2019

L'art. 32, comma 7, del d.lgs. n. 50 del 2016 rimanda la verifica del possesso dei requisiti alla fase...

L'art. 32, comma 7, del d.lgs. n. 50 del 2016 rimanda la verifica del possesso dei requisiti alla fase successiva all'aggiudicazione, quale condizione integrativa dell'efficacia di quest'ultima, per cui:

- quanto dichiarato dagli operatori economici concorrenti nella domanda di partecipazione alla gara e nel DGUE costituisce prova documentale sufficiente del possesso dei requisiti dichiarati, dovendo essere basata su tali dichiarazioni la relativa valutazione ai fini dell'ammissione e della partecipazione alla gara (cfr. Cons. Stato, V, 5 giugno 2017, n. 2675), che spetta alla commissione di gara;

- di norma, fatte salve diverse previsioni della legge di gara e comunque fatto salvo l'esercizio delle facoltà riconosciute alla stazione appaltante dall'art. 85, comma 5, del d.lgs. n. 50 del 2016, soltanto all'esito della gara, dopo l'approvazione della proposta di aggiudicazione ed il provvedimento di aggiudicazione, si procede alla verifica del possesso dei prescritti requisiti, non da parte della commissione di gara, ma da parte della stazione appaltante mediante richiesta all'aggiudicatario di presentare i documenti all'uopo necessari, in conformità a quanto prescritto dagli artt. 86 e 87 del d.lgs. n. 50 del 2016.

Ne consegue che:

- con la domanda di partecipazione alla gara e con il DGUE, l'impresa ha fornito prova documentale del possesso di dei requisiti sulla capacità relativa ai servizi analoghi, idonea alla sua ammissione e partecipazione alla gara;

- non è necessario in tale fase comprovare il possesso di tali requisiti anche con la produzione dei contratti e dei certificati di avvenuta esecuzione dei lavori, essendo corretto rimandare tale verifica alla fase successiva all'aggiudicazione, di competenza della stazione appaltante;

- non vi sarebbe nemmeno la necessità di fare ricorso al c.d. soccorso istruttorio processuale, pur dovendosi riconoscere, in linea di principio, l'ammissibilità di tale rimedio, nei casi in cui si tratti di accertare, con attività vincolata, la sussistenza di un requisito apparentemente mancante per incompletezza della dichiarazione (cfr. Cons. Stato, V, 8 giugno 2018, n. 3483, che, in proposito, richiama i principi espressi nel precedente di Cons. Stato, III, 2 marzo 2017, n. 975, cui è qui sufficiente fare rinvio).

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