Ancora sul rito superaccelerato

Redazione Scientifica
08 Marzo 2019

Con l'ord., 14 febbraio 2019, C- 54/18, la Corte di Giustizia UE ha rilevato che una normativa nazionale, quale il comma 2 bis dell'art. 120 c.p.a. – che prevede...

Con l'ord., 14 febbraio 2019, C- 54/18, la Corte di Giustizia UE ha rilevato che una normativa nazionale, quale il comma 2 bis dell'art. 120 c.p.a. – che prevede che i ricorsi avverso i provvedimenti delle amministrazioni aggiudicatrici recanti ammissione o esclusione dalla partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici debbano essere proposti, a pena di decadenza, entro un termine di 30 giorni a decorrere dalla loro comunicazione agli interessati – è compatibile con la direttiva 89/665 solo a condizione che i provvedimenti in tal modo comunicati siano accompagnati da una relazione dei motivi pertinenti, tale da garantire che i suddetti interessati siano venuti o potessero venire a conoscenza della violazione del diritto dell'Unione dagli stessi lamentata.

L'intento del legislatore inerente la norma di cui al comma 2 bis dell'art. 120 c.p.a. cit. è stato quello di definire prontamente la platea dei soggetti ammessi alla gara in un momento antecedente all'esame delle offerte (Cons. St., comm. spec., parere n. 885 dell'1 aprile 2016), creando un “nuovo modello complessivo di contenzioso a duplice sequenza, disgiunto per fasi successive del procedimento di gara, dove la raggiunta certezza preventiva circa la res controversa della prima è immaginata come presupposto di sicurezza della seconda” (Cons. St., sez. V, ord., 15 marzo 2017, n. 1059).

Peraltro dalla disposizione di cui ai commi 2 bis e 6 bis dell'art. 120 c.p.a. non è possibile trarre una tensione espressiva di un principio generale secondo cui tutti i vizi del bando dovrebbero essere immediatamente denunciati, ancorché non strutturantisi in prescrizioni immediatamente lesive in quanto escludenti (Cons. St., ad. plen., 26 aprile 2018, n. 4).

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