Condizioni e presupposti di risarcimento del danno lamentato dall’operatore economico

Redazione Scientifica
19 Marzo 2019

L'acclarata illegittimità di un provvedimento amministrativo è presupposto necessario ma non sufficiente a fondare la domanda...

L'acclarata illegittimità di un provvedimento amministrativo è presupposto necessario ma non sufficiente a fondare la domanda risarcitoria, essendo a tale fine necessaria l'allegazione e la prova in giudizio di tutti gli ulteriori elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art.2043 c.c.. Fondamentale, a tal fine, è verificare se il pretendente sia titolare di una situazione in grado di determinare un oggettivo affidamento circa la conclusione positiva del procedimento, e cioè di una situazione che, secondo la disciplina applicabile era destinata, in base a un criterio di normalità, ad un esito favorevole. L'obbligazione risarcitoria, infatti, affonda le sue radici nella verifica della sostanziale spettanza del bene della vita ed implica un giudizio prognostico in relazione al se, a seguito del corretto agire dell'Amministrazione, il bene della vita sarebbe effettivamente o probabilmente (cioè secondo il canone del “più probabile che non”) spettato al titolare dell'interesse: solo ove il giudizio si concluda con la valutazione della sua spettanza, certa o probabile, il danno, in presenza degli altri elementi costitutivi dell'illecito, può essere risarcito, rispettivamente, per intero o sotto forma di perdita di chance.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.