Per individuare l’organo competente a valutare l’anomalia dell’offerta si deve guardare alla lex specialis

Tommaso Cocchi
21 Marzo 2019

La Commissione di gara può effettuare la valutazione sull'anomalia dell'offerta qualora tale potere sia previsto dalla lex specialis. Il giudice amministrativo può sindacare la suddetta valutazione solo in caso di macroscopiche illegittimità, quali gravi ed evidenti errori oppure valutazioni abnormi o inficiate da errori di fatto, ferma restando l'impossibilità di sostituire il proprio giudizio a quello dell'Amministrazione.

Il caso. Un comune indiceva una procedura aperta per l'affidamento, avente durata di cinque anni, dei servizi integrati di igiene urbana nel proprio territorio. Alla procedura partecipavano due concorrenti. L'impresa classificatasi per seconda impugnava il provvedimento di aggiudicazione lamentando, per quel che qui rileva, l'erroneità del giudizio di affidabilità e sostenibilità dell'offerta presentata dal R.T.I. aggiudicatario. In particolare, la ricorrente riteneva generiche, indeterminate e prive di supporto probatorio le giustificazioni prodotte dall'impresa aggiudicataria circa l'affidabilità e sostenibilità della propria offerta. Inoltre, a tal proposito, la ricorrente lamentava l'illegittimità del giudizio di congruità dell'offerta dell'aggiudicatario, asserendo l'incompetenza della commissione di gara a condurre, in via esclusiva, il sub-procedimento di verifica dell'anomalia che, al contrario, ad avviso della ricorrente, sarebbe dovuto rientrare tra le funzioni del RUP.

La soluzione del TAR. Il giudice amministrativo ha ritenuto di non accogliere due doglianze.

In particolare, con riferimento alla censura riguardante il merito del giudizio di verifica dell'anomalia dell'offerta, il Collegio ha richiamato una «granitica giurisprudenza» secondo la quale «il giudizio di verifica dell'anomalia dell'offerta […] ha natura globale e sintetica e costituisce espressione di un tipico potere tecnico-discrezionale riservato alla Pubblica amministrazione». Inoltre, il giudice amministrativo ha ritenuto che esso, pur potendo sindacare le valutazioni della Pubblica amministrazione sotto il profilo della logicità, ragionevolezza ed adeguatezza dell'istruttoria, non può tuttavia procedere «ad alcuna verifica della congruità dell'offerta e delle singole voci, ciò rappresentando un'inammissibile invasione della sfera propria della Pubblica amministrazione». Vieppiù, secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, «soltanto in caso di macroscopiche illegittimità, quali gravi ed evidenti errori di valutazione oppure valutazioni abnormi o inficiate da errori di fatto, il giudice di legittimità può esercitare il proprio sindacato, ferma restando l'impossibilità di sostituire il proprio giudizio a quello della Pubblica amministrazione» (Cons. St., Sez. III, 13.09.2018, n. 5378). Il Collegio ha pertanto affermato che, alla luce delle giustificazioni allegate dal R.T.I. aggiudicatario, le censure sul giudizio di congruità dell'offerta sarebbero da ricondurre in una sfera di merito non sindacabile in giudizio, rimanendo sul piano dell'opinabilità delle valutazioni discrezionali proprie dell'amministrazione. Con riferimento alla seconda doglianza, relativa al profilo della competenza alla valutazione dell'anomalia dell'offerta, il giudice amministrativo ha in primo luogo richiamato l'art. 97 del d.lgs. 50/2016, ove si prevede che tale verificazione spetti alla “Stazione appaltante”, senza ulteriori specificazioni. Nel caso di specie, la lex specialis attribuiva la menzionata competenza alla commissione di gara. Il Collegio, richiamando una precedente pronuncia (TAR Abruzzo, sez. I., 22 maggio 2018, n. 169), ha ritenuto che la citata previsione del bando di gara non contrastasse con l'art. 97 del d.lgs. 50/2016. Al contrario, l'attribuzione della competenza sul giudizio circa la congruità dell'offerta attribuita alla commissione, sarebbe da considerarsi cogente poiché il bando, costituendo la lex specialis della gara, va interpretato «in termini strettamente letterali, con la conseguenza che le regole in esso contenute vincolano rigidamente l'operato dell'Amministrazione, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità». Inoltre, sotto il precipuo profilo della competenza dell'organo deputato alla verifica della congruità dell'offerta «non può sostenersi un'ipotesi di “eterointegrazione del bando” che, come noto presuppone la sussistenza di una “lacuna” nella legge di gara ed opera solo qualora la stazione appaltante ometta di inserire nella disciplina di gara elementi previsti come obbligatori dall'ordinamento giuridico».

In conclusione, il TAR, ritenendo legittimo l'atto di aggiudicazione impugnato, ha dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese di lite.

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