L’applicazione del rito superaccelerato è subordinato all’adempimento di alcune prescrizioni da parte della stazione appaltante

Redazione Scientifica
27 Febbraio 2019

Il più recente e condivisibile orientamento di questo Consiglio di Stato...

Il più recente e condivisibile orientamento di questo Consiglio di Stato (ribadito dalle sentenze della sez. V, 7 novembre 2018, n. 6292, 21 novembre 2018, n. 6574 e 8 gennaio 2019 n. 173, che hanno corretto il precedente indirizzo espresso dalla stessa sezione con la pronuncia 23 marzo 2018, n 1843) è giunto ad escludere che la mera presenza di un delegato di un concorrente alla seduta di gara in cui si sono deliberate le ammissioni possa fare decorrere il termine decadenziale per proporre il ricorso ex art. 120 comma 2-bis cod. proc. amm.: a questo fine, infatti, deve farsi riferimento esclusivo alla data di pubblicazione sul profilo del committente dei provvedimenti relativi a questa fase ai sensi dell'art. 29 del codice dei contratti pubblici (Cons. Stato, III, 8 febbraio 2018, n. 1765; V, 29 ottobre 2018, n. 6139, 8 giugno 2018, n. 3481), e ciò in considerazione del carattere speciale, derogatorio, e pertanto di stretta interpretazione del “rito superspeciale” sulle ammissioni ed esclusioni, in relazione al quale sono tassativamente richieste le formalità pubblicitarie poc'anzi richiamate.

L'inserimento nel corpo del comma 1 dell'art. 29 del Codice appalti dell'inciso “il termine per l'impugnativa di cui al citato articolo 120, comma 2-bis, decorre dal momento in cui gli atti di cui al secondo periodo sono resi in concreto disponibili, corredati di motivazione” (disposizione introdotta dal d.lgs. n. 56 del 2017 in vigore dal 20 maggio 2017, quindi in epoca successiva al 15 dicembre 2016) non rileva ai fini della questione di cui si controverte nella specie, tutta incentrata sulla essenzialità o meno della pubblicazione sul profilo del committente dei provvedimenti di ammissione; tematica, questa, rispetto alla quale rimane del tutto distinto e ininfluente l'ulteriore aspetto (meglio precisato dal correttivo del 2017) della necessità aggiuntiva della messa a disposizione degli atti e della relativa motivazione. Ed invero, nel testo applicabile ratione temporis dell'art. 120, comma 2-bis, cod. proc. amm. (cioè quello vigente prima delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 56 del 2017) era già prevista la pubblicazione degli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori “sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, e tra questi atti anche del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico professionali (cfr. in termini Cons. Stato, sez. V, 21 novembre 2018, n. 6574).

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