Reati contro la P.A.: il patteggiamento impedisce l’applicazione della riparazione pecuniaria
21 Marzo 2019
«In tema di reati contro la pubblica amministrazione, il patteggiamento di una pena detentiva anche nella forma c.d. allargata preclude l'applicazione della riparazione pecuniaria di cui all'art. 322-quater c.p., presupponendo essa la pronuncia di una sentenza di “condanna” propriamente detta, cioè resa in seguito a rito ordinario o abbreviato». L'art. 322-quater c.p. è stato introdotto dalla l. 69/2015 e recentemente modificato dalla c.d. legge anticorruzione (l. 9 gennaio 2019, n. 3) per cui in caso di sentenza di condanna per alcuni reati contro la P.A. è ora sempre ordinato il pagamento di quanto indebitamente ricevuto anziché della somma equivalente al prezzo o al profitto del reato come richiesto nel testo originario della norma. La ratio legis della novella normativa è quella di un «rafforzamento dell'armamentario sanzionatorio posto a tutela del buon andamento della pubblica amministrazione», che si traduce in una sanzione civile accessoria alla condanna per uno dei reati previsti nel catalogo di cui all'art. 322-quater c.p. L'esplicito riferimento alla condanna, contenuto nel citato articolo, preclude, a parere del Collegio, l'applicazione di tale sanzione alle ipotesi di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti e la limita al solo provvedimento conclusivo del giudizio ordinario o abbreviato. Pertanto, l'indubbia distinzione fra condanna e sentenza di applicazione della pena comporta che la riparazione pecuniario ex art. 322-quater c.p. non può trovare spazio sia in caso di patteggiamento ordinario che in caso di patteggiamento c.d. allargato. |