Bancarotta: è penalmente responsabile il sindaco che omette di vigilare
21 Marzo 2019
Per la configurabilità della responsabilità dei sindaci ex art. 2407, comma 2, c.c. per i fatti o le omissioni degli amministratori, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica, non è richiesta l'individuazione di specifici comportamenti che si pongano espressamente in contrasto con tali doveri ma è sufficiente che essi non abbiano rilevato una macroscopica violazione o, comunque, non abbiano in alcun modo reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità, così da non assolvere l'incarico con diligenza, correttezza e buona fede, eventualmente anche segnalando all'assemblea le irregolarità di gestione riscontrate o denunciando i fatti al tribunale per consentirgli di provvedere ai sensi dell'art. 2409 c.c.
Il caso. La Corte d'appello confermava la decisione con la quale il tribunale dichiarava il presidente del collegio sindacale di una S.p.a., dichiarata fallita, colpevole – in concorso con gli amministratori della detta società e con altri membri del collegio sindacale - del reato di cui agli artt. 110 e 223, comma 1, c.p. in relazione all'art. 216, commi 1 e 3, 223, comma 2 e 219 l.fall. Il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione a carico dell'amministratore di una società per azioni. È configurabile il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione a carico dell'amministratore di una S.p.a. che procede al rimborso di finanziamenti erogati dai soci in violazione della regola della postergazione di cui all'art. 2467 c.c. o di versamenti effettuati in conto capitale, in quanto le somme versate devono essere destinate al perseguimento dell'oggetto sociale e possono essere restituite solo quando tutti gli altri creditori sono stati soddisfatti. Qualora il socio creditore si identifichi con lo stesso amministratore della società, la condotta di quest'ultimo, volta alla restituzione – in periodo di dissesto – di finanziamenti in precedenza concessi, integra il reato di bancarotta per distrazione e non quello di bancarotta preferenziale. Postergazione e credito restitutorio. La disciplina della postergazione non individua un diverso grado del credito restitutorio ma rende inesigibile la pretesa alla restituzione, proprio perché il legislatore espressamente intende che le somme erogate devono essere vincolate al perseguimento dell'oggetto sociale e non possono essere restituite se non quando, ormai soddisfatti tutti i creditori, viene meno la stessa esigenza di garanzia delle loro ragioni. |