Revisione dell'assegno divorzile: amministratore di sostegno rappresenta in giudizio l'ex moglie invalida
22 Marzo 2019
Il caso. La Corte d'Appello di Milano conferma il rigetto del ricorso proposto da un uomo al fine di ottenere la revisione delle condizioni di divorzio, che prevedevano l'obbligo di corresponsione all'ex moglie di un assegno mensile. La richiesta si fondava sul peggioramento della propria condizione economica a seguito di pensionamento e sul contestuale miglioramento di quella della beneficiaria. Secondo i giudici di secondo grado tali mutamenti non erano però dimostrati, anche in relazione alle condizioni di salute dell'ex moglie, invalida al 100%. L'uomo ha impugnato tale pronuncia con ricorso per cassazione lamentando il difetto di legittimazione processuale della controparte, rappresentata in giudizio dall'amministratore di sostegno.
Potere rappresentativo dell'amministratore di sostegno. Il ricorso viene rigettato dalla Suprema Corte, che sottolinea come correttamente l'amministratore di sostegno abbia partecipato al giudizio di primo e secondo grado, con specifica autorizzazione del giudice tutelare rilasciata su richiesta dello stesso amministratore. Precisa inoltre la Cassazione che il procedimento di cui agli artt. 404 ss. c.c. «è un procedimento in cui si tratta della capacità di agire della persona, sia pure non in maniera assoluta e generale come nel giudizio d'interdizione». Nel nominare l'amministratore di sostegno, il giudice tutelare decide infatti quali atti l'amministratore può compiere in nome e per conto del beneficiario, attribuendogli il potere rappresentativo degli interessi di quest'ultimo. Inoltre, la rappresentanza sostanziale conferita all'amministratore di sostegno è volta a tutelare specifiche situazioni sostanziali per le quali è stato riconosciuto il potere rappresentativo. Nel caso specifico in cui l'incarico di amministratore di sostegno sia stato conferito ad un avvocato – come nella fattispecie in esame –, egli può anche essere autorizzato a stare in giudizio personalmente ex art. 86 c.p.c. Pertanto, non si rendeva necessario procedere alla nomina di un curatore speciale posto che l'amministratore di sostegno della donna aveva richiesto specifica autorizzazione al giudice tutelare e che comunque non erano in discussione diritti personalissimi. |