Vietato alla compagna dell’ex marito pubblicare le foto dei minori sui social network senza il consenso dei genitoriFonte: Trib. Rieti , 7 marzo 2019
25 Marzo 2019
Il caso. La compagna di un uomo, il quale aveva iniziato questa nuova relazione prima del divorzio, pubblicava le foto dei figli minorenni di lui sui suoi profili social (Facebook e Instagram), e ciò nonostante i ripetuti inviti della madre dei bambini a metter fine a tali pubblicazioni, perché senza autorizzazione. La donna però continuava a pubblicare foto e la madre allora le inoltrava formale diffida a rimuovere quanto pubblicato sui social network. Tuttavia la pubblicazione delle foto dei minori riprendeva poco dopo, seppur con il viso coperto, seguita anche da commenti offensivi alla madre. In sede di divorzio congiunto quest'ultima pretendeva l'inserimento della seguente condizione: «la pubblicazione di fotografie dei figli minori sui social network sarà consentita esclusivamente ai genitori e non a terze persone, salvo consenso congiunto di entrambi». Le pubblicazioni però proseguivano anche dopo il divorzio, senza nemmeno l'oscuramento del viso. La madre avanzava al Tribunale di Rieti domanda cautelare volta ad ottenere la rimozione delle foto dei figli minori dai profili social della nuova compagna dell'ex marito.
Disposta la rimozione dai social delle foto dei minori pubblicate senza il consenso dei genitori. Il Tribunale di Rieti accoglie la domanda e condanna la compagna dell'ex marito a rimuovere immediatamente le immagini dei minori pubblicate sui social network, le inibisce di pubblicare in futuro altre foto senza il preventivo consenso dei genitori, le commina la sanzione di 50 euro giornalieri per ogni giorno di ritardo nell'eliminazione delle foto. In particolare, i giudici di merito concedono il provvedimento di urgenza ex art. 700 c.p.c. in quanto sussistono sia il fumus bonis iuris sia il periculum in mora. Rispetto al primo presupposto, in sede di divorzio congiunto, gli ex coniugi hanno espressamente stabilito che «la pubblicazione di fotografie dei figli minori sui social network sarà consentita esclusivamente ai genitori e non a terze persone, salvo consenso congiunto di entrambi». Con questa previsione, gli stessi ex coniugi hanno inteso regolamentare nell'interesse dei figli le modalità di diffusione delle relative immagini sul web, subordinandola al consenso congiunto di entrambi. Sussiste anche il periculum in mora, in quanto «l'inserimento di foto di minori sui social network deve considerarsi un'attività in sé pregiudizievole in ragione delle caratteristiche proprie della rete internet. Il web, infatti, consente la diffusione dati personali e di immagini ad alta rapidità, rendendo difficoltose ed inefficaci le forme di controllo dei flussi informativi ex post». In particolar modo, prosegue il Tribunale, «la diffusione delle immagini fra un numero indeterminato di persone, conosciute e non, le quali possono essere malintenzionate e avvicinarsi ai bambini dopo averli visti più volte in foto on-line, non potendo inoltre andare sottaciuto l'ulteriore pericolo costituito dalla condotta di soggetti che "taggano" le foto online dei minori e, con procedimenti di fotomontaggio, ne traggono materiale pedopornografico da far circolare fra gli interessati, come ripetutamente evidenziato dagli organi di polizia […] il pregiudizio per il minore è dunque insito nella diffusione della sua immagine sui social network (cfr. Trib. Mantova 19 settembre 2017; Trib. Roma 23 dicembre 2017)».
La tutela normativa dei minori. Per giungere a tali conclusioni, i giudici di merito hanno in particolar modo esaminato: - il Considerando n. 38 del Regolamento UE n. 679/2016, secondo cui «i minori meritano una specifica protezione relativamente ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali (...)»; - l' art. 8 di tale regolamento, secondo cui «qualora si applichi l'art. 6, par. 1, lett. a) [il consenso], per quanto riguarda l'offerta diretta di servizi della società dell'informazione ai minori, il trattamento di dati personali del minore è lecito ove il minore abbia almeno 16 anni. Ove il minore abbia un'età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale. Gli Stati membri possono stabilire per legge un'età inferiore a tali fini purché non inferiore ai 13 anni». - il Codice privacy n. 101/2018, secondo cui il trattamento dei dati del minore di età inferiore ai 14 anni da parte della società dell'informazione pertanto è lecito solo se autorizzato dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale. |