Trasmissione dell'ipoteca dal marito alla moglie solo a seguito della sua accensione
27 Marzo 2019
Il caso. Attraverso un accordo di modifica delle condizioni di separazione omologato dal Tribunale, due coniugi prevedevano che il marito cedesse alla moglie un credito dal medesimo vantato in virtù di una sentenza di condanna al pagamento di una somma di denaro. La donna, pertanto, richiedeva all'Agenzia del Territorio di iscrivere ipoteca giudiziale nei confronti dei debitori. L'Agenzia iscriveva con riserva rilevando che avrebbe dovuto essere il marito, titolare effettivo del credito, a richiedere l'iscrizione ipotecaria di cui poi la moglie avrebbe potuto beneficiare attraverso la richiesta di annotazione della cessione del credito a margine della precedente iscrizione. I giudici di merito, in entrambi i gradi di giudizio, respingevano le doglianze della donna poichè il decreto di omologa delle condizioni di separazione costituiva titolo esecutivo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale nei confronti soltanto dell'altro coniuge e non anche nei confronti di soggetti terzi, debitori in base ad una sentenza di condanna rispetto alla quale vi era stata cessione del credito tra i coniugi. La richiesta di iscrizione ipotecaria e l'annotazione della cessione. Secondo la Corte di Cassazione, la Corte d'Appello aveva correttamente osservato che l'ipoteca giudiziale doveva iscriversi a favore del soggetto che risulti creditore in virtù della sentenza di condanna nei confronti dei terzi. La trasmissione della ipoteca dal marito alla moglie può verificarsi, sempre secondo la Suprema Corte, solo successivamente alla sua accensione che consegue alla iscrizione costitutiva della garanzia reale ed ha effetto in favore della moglie solo a seguito della annotazione a margine. |