Requisito della regolarità contributiva e (mera) istanza di rateizzazione

Flaminia Aperio Bella
26 Marzo 2019

L'operatore economico che partecipa alle gare per l'affidamento di commesse pubbliche ha l'obbligo di indicare tutti i requisiti di partecipazione previsti a pena di esclusione dall'articolo 80 del d.lgs. n. 50 del 2016. La presentazione di un'istanza di rateizzazione del debito fiscale all'Agenzia delle Entrate (non ancora accettata) non esime l'operatore dalla dichiarazione della presenza di una irregolarità fiscale e la relativa omissione comporta, oltre all'esclusione, la segnalazione all'ANAC e l'escussione della cauzione provvisoria.

La questione. In sede di verifica del possesso dei requisiti dichiarati, effettuata mediante la consultazione del sistema AVCPASS istituito presso l'ANAC, la stazione appaltante apprendeva di una grave irregolarità fiscale perpetrata dall'aggiudicataria. Nel corso del contraddittorio procedimentale conseguentemente avviato, l'aggiudicataria rappresentava di aver proposto istanza di rateizzazione del debito fiscale all'Agenzia delle Entrate prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte. L'istanza veniva effettivamente accolta circa un mese dopo, comunque successivamente allo spirare del termine di presentazione delle offerte.

La stazione appaltante escludeva l'aggiudicataria per violazione dell'obbligo di dichiarazione del debito tributario, escutendo la cauzione provvisoria e segnalando la dichiarazione apparentemente mendace all'ANAC per l'avvio del procedimento di iscrizione nel casellario informatico.

Il ragionamento del Collegio. Il TAR, investito della contestazione della legittimità dell'esclusione e dei provvedimenti consequenziali, respinge il ricorso, confermando la carenza, rilevata dalla stazione appaltante, del requisito di regolarità fiscale alla data di presentazione della domanda di partecipazione. In via preliminare, il Collegio si sofferma sui requisiti della gravità e della definitività della violazione fiscale accertata, affermando la ricorrenza di entrambi in ragione, per un verso, del superamento della soglia di euro 10.000,00 e, per l'altro, dell'omessa impugnazione della cartella di pagamento nel termine decadenziale di sessanta dalla sua notificazione.

Viene poi analizzata l'eccezione legislativa all'applicazione della sanzione espulsiva connessa all'accertamento di una violazione contributiva grave e definitiva “quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande”. Il TAR esclude la ricorrenza di tale ipotesi esimente stante la mera presentazione, in data antecedente alla scadenza del termine di partecipazione, dell'istanza di rateizzazione.

Il Collegio, affermando di aderire alla giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 9 febbraio 2207, in causa C- 228/2004, Zilch) e del Consiglio di Stato (Adunanza Plenaria, 5 giugno 2013, n. 15; Sez. III, 21 luglio 2017, n. 3614; Sez. V, 12 febbraio 2018, n. 856; Sez. V, 3 settembre 2018, n. 5139), ritiene che la mera presentazione dell'istanza di rateizzazione non rilevi ai fini della dimostrazione del requisito della regolarità fiscale, essendo necessaria la relativa accettazione prima della scadenza del termine di partecipazione.

Ove non fosse richiesta l'accettazione dell'istanza da parte dell'Amministrazione finanziaria, prosegue il Collegio, la partecipazione alla gara sarebbe rimessa esclusivamente alla discrezionalità del concorrente il quale potrebbe proporre l'istanza di rateizzazione al solo scopo di assicurarsi la partecipazione alle gare, salvo poi recedere dalla sua volontà una volta sottoscritto il contratto, senza nessuna garanzia per l'adempimento del debito tributario.

Solo con la stipulazione dell'accordo si verifica, dunque, la novazione oggettiva dell'obbligazione tributaria, ossia la nascita di una nuova obbligazione tributaria rafforzata da una speciale disciplina dell'inadempimento del piano di ammortamento.

Conclusioni. Affinché possa ritenersi provato il requisito di regolarità fiscale è necessario che l'istanza di rateizzazione venga accolta prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, mediante la formazione di un accordo procedimentale che scaturisce da una fattispecie complessa in cui il momento iniziale è costituito dalla proposta del contribuente e il momento finale dall'accettazione della proposta da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.