Intercettazioni: l'invio dei file audio alla difesa è dovuto solo in caso di divergenza rispetto ai “brogliacci”
27 Marzo 2019
«In tema di riesame, l'omesso deposito del c.d. “brogliaccio” di ascolto e dei file audio delle registrazioni di conversazioni oggetto di intercettazioni non è sanzionato da nullità o inutilizzabilità, dovendosi ritenere sufficiente la trasmissione, da parte del P.M., di una documentazione anche sommaria e informale, che dia conto sinteticamente del contenuto delle conversazioni riferite negli atti della polizia giudiziaria, fatto salvo l'obbligo del Tribunale di fornire congrua motivazione in ordine alle difformità specificamente indicate dalla parte fra i testi delle conversazioni telefoniche richiamati negli atti e quelli risultanti dall'ascolto in forma privata dei relativi file audio». Il principio è stato affermato da Cass. pen., Sez. III, 23 gennaio 2019 (dep. 26 marzo 2019), n. 13074. Il caso riguardava tre indagati per i reati di lesioni aggravate e violenza privata ai quali era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere da parte del Gip del tribunale di Velletri, misura confermata anche dal tribunale di Roma, quale giudice del riesame. Avverso l'ordinanza di quest'ultimo, gli indagati ricorrevano in Cassazione lamentando la lesione del diritto di difesa dovuta alla mancata trasmissione dei file audio delle intercettazioni, anziché dei soli brogliacci come invece avvenuto, nonché della trascrizione integrale delle sommarie informazioni rese dalla persona offesa. Secondo i ricorrenti, infatti, sarebbe stato onere del P.M. mettere a disposizione della difesa tutti gli atti presenti con la richiesta di applicazione della misura cautelare e quindi dei file audio delle conversazioni intercettate e ritenute utili. La S.C. ha rigettato il ricorso in quanto a) il Gip aveva posto a fondamento della decisione la trascrizione delle SIT rese dalla P.O., in quanto la registrazione non gli era stata trasmessa per scelta legittima del P.M.; b) in tema di misure cautelari, in capo al P.M. non sussiste alcun obbligo di mettere a disposizione del Gip, e poi del Tribunale del riesame, gli atti di indagine nella loro integralità. |