Contratto di vendita di azienda con riserva di proprietà

Andrea Penta

Riferimenti normativi:
Codice Civile Articolo 1523 - Articolo 1525 - Articolo 2555 - Articolo 2556 - Articolo 2558 - Articolo 2559 - Articolo 2560 - Articolo 2565

Riferimenti giurisprudenziali:
Trib. Savona , 2 marzo 2012
Cass. Civ. sez. II, 26 settembre 2007, n. 20191
C.T.C. sez. XXIV, 12 febbraio 1998, n. 19524


Inquadramento

Ai sensi dell'art. 1523 c.c., nella vendita a rate con riserva della proprietà (c.d. patto di riservato dominio), l'acquirente acquista la proprietà della cosa con il pagamento dell'ultima rata del prezzo pattuito, ma assume i rischi dal momento della consegna. La vendita con riserva di proprietà, ancorché sia disciplinata con specifico riferimento ai beni mobili, è applicabile anche con riguardo ai beni immobili, anche se è necessaria un'opera di armonizzazione con la relativa disciplina, in particolare con quella della trascrizione e dell'opponibilità della vendita nei confronti dei terzi. Al riguardo, occorre distinguere tra vendita di beni immobili (il cui patto di riservato dominio è opponibile ai terzi solo qualora la trascrizione sia disposta ai sensi dell'art. 2683 c.c.), e vendita di beni mobili, disciplinata dall'art. 1524 c.c., secondo cui la riserva è opponibile ai creditori del compratore, solo se risulti da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento. Con riferimento all'azienda, occorre tenere presente che questa si compone di beni materiali (mobili, immobili, impianti, ecc.) e beni immateriali (organizzazione, avviamento), collegati funzionalmente tra loro. Se da un lato non vi è dubbio in merito all'applicabilità del negozio in commento alla cessione d'azienda, dall'altro lato, in considerazione della sua natura, rimane da risolvere il nodo interpretativo rappresentato dalla tutela dell'acquirente e del terzo nell'ipotesi di vendita a rate con riserva di proprietà della stessa. Al riguardo, al fine di dirimere i conflitti tra più aventi causa dallo stesso cedente, sarà necessario fare riferimento alla disciplina pubblicitaria prevista per ogni singolo bene oggetto del trasferimento. Pertanto, andrà tutelato l'acquirente che per primo abbia provveduto: (i) alla trascrizione dell'acquisto nei registri immobiliari ex art. 2644 e (ii) alla trascrizione ex art. 2688, per i mobili registrati. Per quanto riguarda i beni mobili non iscritti in pubblici registri, andrà data priorità al possesso ex art. 1155 c.c. Infine, per i diritti personali di godimento ex art. 1380 c.c., si prenderà in considerazione l'anteriorità del godimento.

Formula

CONTRATTO DI VENDITA D'AZIENDA CON RISERVA DI PROPRIETÀ

Con la presente scrittura, da valersi ad ogni effetto di legge, i sottoscritti:

a) .... nato a .... il ...., residente in ...., alla via ...., C.F. ....;

oppure, se società

Società ...., con sede legale in ...., alla via ...., C.F. ...., partita IVA ...., nella persona del legale rappresentante .... (C.F. ....), d'ora in poi anche «Cedente»;

b) ...., nato a .... il ...., residente in ...., alla via ...., C.F. ....;

oppure

Società ...., con sede legale in ...., alla via ...., C.F. ...., partita IVA ...., nella persona del legale rappresentante .... (C.F. ....), d'ora in poi anche «Cessionario»;

PREMESSO

a) che il Cedente è titolare di un complesso di beni organizzati in azienda, che svolge attività di ....;

b) che il Cedente intende cessare tale attività;

c) che il Cessionario è disponibile ad acquistare l'azienda di cui alla precedente lett. a);

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto del contratto

Il Cedente vende al Cessionario, che accetta ed acquista, l'azienda (commerciale/artigiana/altro) avente per oggetto .... (descrizione dell'attività), corrente in ...., alla via ...., esercitata giusta autorizzazione n. ...., rilasciata dal Sindaco del Comune di .... in data ....

Art. 2 - Ditta e insegna

Per effetto della presente vendita, in conformità a quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2565 c.c., non si trasmette all'acquirente la ditta « ....». L'insegna aziendale costituita da « ....» dovrà essere rimossa entro il ....

Oppure

Per effetto della presente vendita, in conformità a quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2565, c.c., la parte cedente presta il proprio consenso al trasferimento all'acquirente della ditta « ....». L'insegna aziendale « ....» potrà essere mantenuta ed utilizzata dal Cessionario, il quale potrà successivamente modificarla, sopprimerla o cederla a terzi.

Art. 3 - Individuazione dei beni aziendali

L'azienda oggetto del presente contratto è costituita da un complesso di beni aziendali idoneo allo svolgimento dell'attività sopra descritta, beni che le parti dichiarano di ben conoscere.

Oppure

Oggetto della presente vendita è il complesso di beni, diritti e rapporti riconducibili all'esercizio dell'attività di cui sopra. Per la individuazione dei singoli beni compresi nell'azienda ceduta le parti fanno riferimento all'elenco, che si allega al presente atto sotto la lettera «A». Per quanto riguarda le merci, le parti fanno riferimento all'inventario, che si allega al presente atto sotto la lettera «B».

Art. 4 - Determinazione del prezzo e modalità di pagamento

Le parti dichiarano che il prezzo della presente vendita è stato convenuto in complessivi € ...., da suddividersi come segue:

-€ .... quanto all'avviamento;

-€ .... quanto agli immobili;

-€ .... quanto alle attrezzature ed agli altri beni strumentali;

-€ .... quanto alle merci e alle scorte costituenti il magazzino.

La parte venditrice dichiara di aver ricevuto prima d'ora il prezzo su indicato dalla parte acquirente, alla quale rilascia quietanza liberatoria.

oppure

Le parti dichiarano che il prezzo su indicato verrà corrisposto come segue:

- quanto ad € ...., la parte cedente dichiara di aver già ricevuto per intero la somma dalla parte cessionaria, alla quale rilascia valida e liberatoria quietanza, con la formale promessa di nulla più avere a chiedere o pretendere per questo titolo;

- quanto ai residui € ...., in .... rate mensili di pari importo a decorrere dal .... e successivamente scadenti al termine di ciascun mese solare fino al .... compreso, a mezzo di effetti cambiari emessi in data odierna dalla parte acquirente, che la parte venditrice dichiara di avere già ricevuto.

Art. 5 - Riserva della proprietà

Ai sensi dell'art. 1523 c.c., la cessione di cui al presente atto viene effettuata con riserva della proprietà in capo al Cedente fino all'integrale pagamento dell'importo indicato nell'articolo precedente. Tuttavia, ogni rischio sarà a carico della parte cessionaria sin dalla data odierna, con la consegna alla stessa dell'azienda in premessa, nello stato in cui si trova, come visto e piaciuto alla parte cessionaria stessa.

Ai sensi dell'art. 3 della l. n. 1329/1965, il presente contratto di vendita con patto di riservato dominio potrà essere trascritto nei Pubblici Registri, a cura e spese del Cedente.

Dal suo canto, il Cessionario non potrà alienare i singoli beni aziendali o, comunque, disporne senza il consenso scritto del Cedente, fino al passaggio di proprietà dell'azienda.

Art. 6 - Cessione del contratto di locazione dell'immobile aziendale

Ai sensi dell'art. 36 della l. n. 392/1978, il Cedente trasferisce al Cessionario, che accetta, il contratto di locazione relativo ai locali nei quali si svolge l'attività, contratto registrato a .... il ....

oppure

Ai sensi dell'art. 36 della l. n. 392/1978, il Cedente concede in sublocazione al Cessionario, che accetta, i locali ubicati in .... nei quali si svolge l'attività d'impresa, e pertanto vengono convenute le seguenti clausole: ....

oppure

Dai beni aziendali è escluso ogni diritto sull'immobile nel quale l'impresa stessa viene esercitata.

Art. 7 - Consegna dell'azienda

Il Cessionario dichiara di aver ricevuto la consegna in possesso dell'azienda oggetto della presente vendita in data odierna, nonché tutti i relativi documenti.

oppure

Il Cedente si obbliga a consegnare l'azienda oggetto della presente vendita, nonché le relative scritture contabili, entro la data del ....

Art. 8 - Cessione dei contratti

Ai sensi dell'art. 2558 c.c., il Cessionario subentra in tutti i contratti stipulati dal Cedente per l'esercizio dell'azienda oggetto della presente vendita, con esclusione di quelli aventi natura personale elencati di seguito:

.... (Elenco contratti personali)

oppure

In deroga a quanto previsto dall'art. 2558 c.c., il Cessionario subentra nei seguenti contratti stipulati dal Cedente per l'esercizio dell'azienda oggetto della presente vendita:

.... (Elenco contratti)

oppure

In deroga a quanto previsto dall'art. 2558 c.c., il Cessionario non subentra in alcuno dei contratti stipulati dal Cedente per l'esercizio dell'azienda oggetto della presente vendita.

Art. 9 - Lavoratori dipendenti

Premesso che nell'azienda ceduta sono occupati meno di quindici lavoratori e che, pertanto, non si è reso necessario l'espletamento delle procedure di cui alla l. n. 428/1990, le parti danno atto che, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 2112 c.c., i rapporti di lavoro dipendente continueranno con il Concessionario e i lavoratori conserveranno tutti i diritti che ne derivano.

oppure

Premesso che nell'azienda ceduta sono occupati oltre quindici lavoratori e che, pertanto, si è reso necessario l'espletamento delle procedure di cui alla l. n. 428/1990, le parti danno atto che, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 2112 c.c., i rapporti di lavoro dipendente continueranno con il Concessionario e i lavoratori conserveranno tutti i diritti che ne derivano.

Art. 10 - Trasferimento dei crediti

Ai sensi dell'art. 2559 c.c., la presente cessione d'azienda comporta il trasferimento in capo al cessionario di tutti i crediti relativi all'azienda. Il Cedente è comunque obbligato a versare al Cessionario l'importo dei crediti di pertinenza dell'azienda che egli abbia eventualmente riscosso dai debitori dopo la data del trasferimento.

oppure

La presente cessione non comporta il trasferimento al Cessionario dei crediti relativi all'azienda. Il Cedente riscuoterà, pertanto, direttamente l'importo dei crediti di pertinenza dell'azienda ed il Cessionario si obbliga a corrispondere al Cedente l'importo di quelli eventualmente riscossi dai debitori dopo la data del trasferimento.

Art. 11 - Trasferimento dei debiti

Il Cedente trasferisce al Cessionario, che accetta, i debiti esistenti alla data del trasferimento ed inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta, fermo restando che il Cedente non è liberato dai suddetti debiti senza il consenso dei relativi creditori. Il Cessionario si obbliga, pertanto, a rifondere al Cedente quanto questi sarà tenuto a pagare per i detti debiti.

oppure

Le parti convengono che i debiti inerenti all'azienda ceduta, maturati prima della data del trasferimento, restino in capo al Cedente e, poiché ai sensi dell'art. 2560 c.c. di essi risponde anche il Cessionario, il Cedente si obbliga a rifondere al Cessionario quanto questi sarà eventualmente tenuto a pagare per i debiti predetti.

Art. 12 - Divieto di concorrenza

Per il periodo di .... anni dalla data di sottoscrizione del presente contratto, ed in conformità a quanto previsto dall'art. 2557 c.c., il Cedente dovrà astenersi dall'iniziare una nuova impresa che per l'oggetto, l'ubicazione o altre circostanze, sia idonea a sviare la clientela dell'azienda ceduta.

oppure

In deroga a quanto stabilito dall'art. 2557 c.c., il Cedente non è tenuto ad astenersi dallo svolgere attività d'impresa concorrenti con quella propria dell'azienda ceduta con il presente contratto.

Art. 13 - Garanzia del cedente

Il Cedente dichiara e garantisce che i beni facenti parte del complesso aziendale trasferito sono di sua proprietà e nella sua disponibilità, liberi da vincoli, privilegi, pignoramenti, sequestri, trascrizioni ed ogni altro onere pregiudizievole, e dichiara di aver presentato tutte le dichiarazioni dei redditi relative ai precedenti esercizi.

Art. 14 - Licenze ed autorizzazioni

Il Cedente dichiara di essere titolare delle licenze, autorizzazioni e concessioni relative all'azienda ceduta, di aver sempre provveduto ai rinnovi delle stesse e di prestare il proprio consenso per consentire il rilascio di equivalenti licenze, autorizzazioni e concessioni in favore della parte cessionaria, impegnandosi altresì ad intervenire presso i pubblici uffici per ottenerne la rinnovazione ove fosse richiesto.

Art. 15 - Condizione risolutiva

L'efficacia del presente contratto è subordinata alla condizione risolutiva che, entro .... giorni da oggi, il Cessionario non ottenga il rilascio delle licenze, autorizzazioni e concessioni necessarie per l'esercizio dell'attività propria dell'azienda ceduta.

Art. 16 - Spese ed oneri relativi all'atto

Spese, imposte e tasse del presente atto e relative alle conseguenti formalità si convengono a carico del Cessionario, così come le spese per il rilascio di licenze, autorizzazioni e concessioni necessarie per l'esercizio dell'attività.

Art. 17 - Imposta di registro

Il presente atto è soggetto ad imposta di registro [1] .

Art. 18 - Clausola compromissoria

Qualunque controversia che dovesse eventualmente insorgere tra le parti per l'applicazione del presente contratto verrà deferita al giudizio inappellabile, da pronunciarsi in via di equità e senza formalità di procedure, di un arbitro amichevole compositore, da nominarsi di comune accordo tra le parti o, in caso di disaccordo, da nominarsi su istanza anche di una sola parte, dal Presidente del Tribunale di ....

oppure

Ogni controversia eventualmente insorgente dall'interpretazione o dall'applicazione del presente contratto dovrà essere sottoposta per la sua risoluzione ad un Collegio Arbitrale composto da tre membri: nominati i primi due, uno per ciascuno dai sottoscritti, ed il terzo da quelli, o, in caso di disaccordo, dal presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di ....

La costituzione dell'arbitrato dovrà essere richiesta dall'interessato con raccomandata all'altra parte, contenente la nomina del proprio membro e l'invito all'altra parte a nominare il suo membro entro 20 giorni. Il Collegio Arbitrale potrà istituire e decidere la controversia con i più ampi poteri, anche in via di equità, e senza obblighi formali di sorta.

Letto, confermato e sottoscritto a ...., il ....

Ai sensi dell'art. 1341 c.c., le parti approvano specificamente le clausole contrattuali di cui agli articoli 2, 12, 15, 18.

Letto, confermato e sottoscritto a ...., il ....

[1]Nell'ipotesi in cui un atto di cessione di azienda contenga una clausola di riserva di proprietà fino al pagamento dell'ultima rata del prezzo, il successivo atto non può che essere interpretato alla luce del primo, attribuendogli natura meramente ricognitiva e quindi assoggettandolo a registrazione in misura fissa (Comm. trib. centr., XXIV, 12 febbraio 1998, n. 19524). Sul piano fiscale, l'apposizione della clausola di riservato dominio non rileva ai fini dell'individuazione del momento in cui la cessione si considera effettuata (che rimane pertanto la data di stipulazione del relativo atto). Infatti, l'art. 109, comma 2, lett. a), che individua nella data di stipula dell'atto di cessione d'azienda la relativa competenza del componente reddituale (plusvalenza), salvo che l'effetto traslativo non si verifichi successivamente, precisa che non si tiene conto di eventuali clausole di riserva della proprietà, le quali hanno pertanto una valenza meramente civilistica e non consentono in alcun modo di differire la tassazione della plusvalenza da cessione d'azienda. L'eventuale inadempimento dell'acquirente, che produce la risoluzione del contratto, è qualificabile come un'ulteriore vendita dello stesso bene, ma in direzione contraria: l'originario venditore diventa acquirente, l'originario acquirente diventa venditore. Il nuovo cessionario (ossia il primo venditore) diventa responsabile in solido con il nuovo venditore (il cessionario del primo negozio giuridico) per i debiti tributari (come previsto dall'art. 14 d.lgs. n. 472/1997).

Commento

La finalità, la natura giuridica e gli effetti della vendita d'azienda con patto di riservato dominio

L'azienda, quale complesso di elementi economici eterogenei strumentali all'esercizio di impresa, si compone di beni materiali (mobili, immobili, impianti, attrezzature, merci ecc.) e beni immateriali (organizzazione, avviamento, clientela), collegati funzionalmente e liberamente, ed è trasferibile ai sensi dell'art. 816 c.c. (che disciplina, appunto, l'universalità dei beni mobili appartenenti a uno stesso soggetto e con unitarietà della destinazione).

Nella cessione d'azienda è piuttosto frequente che l'acquirente paghi con prezzo dilazionato, utilizzando le entrate dell'azienda stessa. Si pone così il problema di garantire il venditore: una formula è quella di affittare l'azienda con patto di futura vendita, defalcando dal prezzo le rate che sono state versate durante l'affitto. Questo schema, però, esso ha un senso soltanto se l'esercizio dell'opzione di acquisto avviene senza dilazioni oppure richiede un termine piuttosto lungo dell'affitto.

La dilazione del pagamento del corrispettivo pattuito per il trasferimento dell'azienda si configura normalmente con una delle due seguenti fattispecie:

pagamento di rate di importo fisso a scadenze predeterminate, sovente garantite da emissioni di cambiali o pagherò cambiari;

pagamento di rate ad importo variabile, la cui quantificazione è espressa in percentuale al fatturato che il cessionario realizzerà per effetto dell'acquisizione dell'azienda.

In entrambe le ipotesi, si pone ovviamente il problema di prevedere apposite forme di garanzia per il cedente, affinché sia assicurata la corresponsione del prezzo anche dopo la stipula del contratto di cessione. A tal fine si può anche inserire nel contratto un'apposita clausola che preveda il trasferimento di proprietà dell'azienda solo con l'integrale pagamento del prezzo (condizione sospensiva), ovvero con il saldo dell'ultima rata di prezzo pattuita. In siffatta evenienza solo l'obbligazione consistente nella consegna dell'azienda avviene quindi prima del passaggio della proprietà, la quale avviene solo all'integrale pagamento del prezzo, mentre i rischi (relativi all'eventuale danneggiamento) sono assunti dal compratore sin dal momento della consegna.

Sotto il profilo giuridico, tra i vari inquadramenti proposti dalla dottrina, sembra preferibile quello che la considera una vendita obbligatoria: gli effetti reali traslativi sono rinviati sino a quando non si sono esaurite le obbligazioni delle parti, la principale delle quali è ovviamente quella relativa al pagamento del prezzo.

Nei casi di rateizzazione del corrispettivo dovuto al cedente, il patto di riservato dominio comporta l'impossibilità della cessionaria di cedere l'azienda prima dell'integrale pagamento del corrispettivo, salvo che lo stesso venga saldato anticipatamente in unica soluzione (Trib. Savona 2 marzo 2012).

Nelle ipotesi in cui l'atto notarile di compravendita immobiliare risulti regolarmente trascritto alla data della stipula, e dunque opponibile all'alienante, e nel successivo atto di quietanza e assenso alla cancellazione del riservato dominio sul bene, si dia atto che il patto di riservato dominio è stato a suo tempo convenuto unicamente a garanzia del pagamento del prezzo, una volta perfezionatasi la fattispecie con in pagamento del prezzo, gli effetti della compravendita retroagiscono al momento della stipula del contratto. L'avvenuto acquisto dell'immobile (non già alla data di pagamento dell'ultima rata del prezzo convenuto, bensì) alla data di sottoscrizione del contratto di compravendita comporta che l'acquirente ha la legittimazione attiva in ordine alla domanda risarcitoria avente origine da fatti prima del pagamento dell'ultima rata del prezzo.

La forma e l'opponibilità a terzi del patto di riservato dominio

Per le imprese soggette a registrazione i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda devono essere provati per iscritto, ex art. 2556 c.c., salva l'osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l'azienda o per la particolare natura del contratto. I contratti di cui al primo comma, in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, devono essere depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese, nel termine di trenta giorni, a cura del notaio rogante o autenticante.

La vendita con riserva di proprietà, ancorché sia disciplinata con specifico riferimento ai beni mobili, è applicabile anche con riguardo ai beni immobili (sul punto si rinvia alla formula sulla vendita a rate), anche se è necessaria un'opera di armonizzazione con la relativa disciplina, in particolare con quella della trascrizione e dell'opponibilità della vendita nei confronti dei terzi.

Ai fini dell'opponibilità ai terzi, per i beni mobili non registrati non è necessaria la trascrizione, trovando applicazione la disciplina dettata dall'art. 1153 c.c., secondo cui colui al quale sono alienati beni mobili da parte di chi non ne è proprietario ne acquista la proprietà mediante il possesso, purché sia in buona fede al momento della consegna e sussista un titolo idoneo al trasferimento della proprietà. La proprietà si acquista libera da diritti altrui sulla cosa, se questi non risultano dal titolo e vi è la buona fede dell'acquirente. Tuttavia, nell'ambito della vendita con riserva della proprietà, quella di beni mobili è disciplinata dall'art. 1524 c.c., secondo cui la riserva è opponibile ai creditori del compratore solo se risulti da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento.

Quanto ai beni mobili iscritti in pubblici registri e ai beni immobili, l'opponibilità ai terzi del patto di riservato dominio è subordinata alla trascrizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2683 c.c.

Ai sensi dell'art. 1524, comma 2, c.c., se la vendita ha per oggetto macchine e il prezzo è superiore ad € 15,49, la riserva della proprietà è opponibile anche al terzo acquirente, purché il patto di riservato dominio sia trascritto in apposito registro tenuto nella cancelleria del tribunale nella giurisdizione del quale è collocata la macchina, e questa, quando è acquistata dal terzo, si trovi ancora nel luogo dove la trascrizione è stata eseguita.

In particolare, l'art. 1524, secondo comma, c.c. stabilisce che, nel caso di trascrizione del patto di riservato dominio, non è salvo l'acquisto (a non domino) del terzo di buona fede, che invece sarebbe inattaccabile a norma dell'art. 1153 c.c., poiché la norma ha una portata piuttosto estensiva dell'opponibilità ai terzi acquirenti della riserva di proprietà di beni mobili non iscritti in pubblici registri (cfr., in giurisprudenza, App. Milano, 2 marzo 2012). La pubblicità prevista dalla norma in esame ha la specifica funzione di risolvere, a favore del venditore “trascrivente”, il conflitto con i terzi, e questa soluzione ha significato proprio riguardo agli acquirenti di buona fede. Rispetto agli acquirenti di malafede, il venditore è, invece, già tutelato secondo la regola generale, e quindi, indipendentemente dall'onere della trascrizione. Pertanto, il subacquirente che compra avendo conoscenza del fatto che il bene sia gravato di riservato dominio, non può opporre il suo acquisto al titolare di un diritto reale già costituito, e ciò a prescindere dalla circostanza che la riserva sia stata o meno trascritta.

Con particolare riferimento all'azienda, occorre tenere presente che questa si compone di beni materiali (mobili, immobili, impianti, ecc.) e beni immateriali (organizzazione, avviamento), collegati funzionalmente tra loro. Se da un lato non vi è dubbio in merito all'applicabilità del negozio in commento alla cessione d'azienda (Cass. n. 2748/1961), dall'altro lato, in considerazione della sua natura, rimane da risolvere il nodo interpretativo rappresentato dalla tutela dell'acquirente e del terzo nell'ipotesi di vendita a rate con riserva di proprietà della stessa.

Sembra ragionevole concludere che, al fine di dirimere i conflitti tra più aventi causa dallo stesso cedente, sia necessario far riferimento alla disciplina pubblicitaria prevista per ogni singolo bene oggetto del trasferimento (occorrerà, tra l'altro, l'atto pubblico per i beni immobili e mobili registrati, laddove sarà sufficiente la scrittura privata per i beni mobili non registrati). Pertanto, andrà tutelato l'acquirente che per primo ha provveduto: (i) alla trascrizione dell'acquisto nei registri immobiliari ex art. 2644 e (ii) alla trascrizione ex art. 2688, per i mobili registrati. Per quanto riguarda i beni mobili non iscritti in pubblici registri, andrà data priorità al possesso ex art. 1155 c.c. e, infine, per i diritti personali di godimento ex art. 1380 c.c. si prenderà in considerazione l'anteriorità del godimento.

Qualora l'acquirente di un'azienda con patto di riservato dominio ne effettui a sua volta la vendita, tale vendita non è nulla, ma integra una ipotesi di acquisto a non domino; pertanto deve qualificarsi come vendita di cosa altrui, anche se l'acquirente non sia stato a conoscenza dell'esistenza del patto di riservato dominio. Ciò in considerazione del fatto che il complesso di beni costituito in azienda costituisce una tipica universalità di beni ai sensi dell'art. 816 c.c., per la quale non può trovare applicazione il principio dell'acquisto immediato in conseguenza del possesso ai sensi dell'art. 1153 c.c., in virtù dell'esplicita esclusione sancita dall'art. 1156 c.c. (Cass. n. 20191/2007).

Le conseguenze dell'inadempimento (rinvio) e del fallimento del compratore

Nel rinviare alla formula dedicata alla vendita a rate per un approfondimento dello specifico tema, va qui segnalato che, in caso di risoluzione per inadempimento del compratore, il venditore deve restituire le rate riscosse, salvo il diritto a un equo compenso per l'uso della cosa, oltre al risarcimento del danno (sul punto si rimanda alla formula dedicata alla vendita a rate). Nel caso in cui le parti abbiamo pattuito che le rate pagate restino acquisite al venditore a titolo d'indennità, è possibile che il giudice possa ridurre l'indennità convenuta (reductio ad equitatem).

Nella vendita con riserva di proprietà, in caso di fallimento del compratore, se il prezzo deve essere pagato a termine o a rate, il curatore può subentrare nel contratto con l'autorizzazione del comitato dei creditori. Qualora il curatore si sciolga dal contratto, il venditore deve restituire le rate di prezzo già riscosse, salvo il diritto ad un equo compenso per l'uso della cosa. Il fallimento del venditore non è causa di scioglimento del contratto.

L'alienante, per rivendicare la proprietà di beni acquisiti al fallimento del compratore, adducendo che la vendita è stata stipulata con patto di riservato dominio, è tenuto ad allegare, con i requisiti di data certa anteriore all'apertura del fallimento, ai sensi degli artt. 1523 e 1524 c.c., il documento di compravendita, che includa il suddetto patto, ovvero anche un documento successivo, che esprima accordo riproduttivo o ricognitivo del patto stesso (Cass. n. 4976/1994).

In caso d'inerzia del curatore, il venditore può metterlo in mora e chiedere al giudice delegato di assegnargli un termine massimo di otto giorni, decorso il quale il contratto di intende risolto.

La responsabilità solidale del cessionario per i debiti (cenni)

Anche sullo specifico argomento si rimanda alla formula sulla vendita a rate.

È opportuno, peraltro, in questa sede evidenziare che la cessione d'azienda con riserva di proprietà può prevedere, nel pagamento delle imposte e sanzioni, la responsabilità dell'acquirente. In particolare, quanto ai debiti fiscali, la responsabilità solidale del cessionario concerne:

- le imposte e le sanzioni per violazioni relative all'anno in cui si è verificata la cessione e nei due precedenti;

- le sanzioni già irrogate e contestate nell'anno in cui si è verificata la cessione e nei due precedenti, anche nel caso in cui le violazioni risalgano a periodi antecedenti l'imposta.

La responsabilità solidale del cessionario in caso di cessione di azienda con riserva di proprietà è soggetta ad alcune limitazioni:

- non può eccedere il valore dell'azienda o del ramo d'azienda;

- è successiva alla preventiva escussione del cedente.

Profili fiscali

Nell'ipotesi in cui un atto di cessione di azienda contenga una clausola di riserva di proprietà fino al pagamento dell'ultima rata del prezzo, il successivo atto non può che essere interpretato alla luce del primo, attribuendogli natura meramente ricognitiva e quindi assoggettandolo a registrazione in misura fissa (Comm. trib. centr. XXIV, 12 febbraio 1998, n. 19524).

Sommario