Contratto di vendita di bene mobile con riserva di proprietà

Andrea Penta

Riferimenti normativi:
Codice Civile Articolo 2054 - Articolo 2915 - Articolo 1523 - Articolo 1153 - Articolo 1155

Riferimenti giurisprudenziali:
Cass. Civ. sez. II, 15 novembre 2006, n. 24299
Cass. Civ. sez. III, 6 ottobre 2004, n. 19950
Cass. Civ. sez. II, 24 novembre 2003, n. 17859
Cass. Civ. sez. I, 25 marzo 2003, n. 4364
Cass. Civ. sez. II, 8 aprile 1999, n. 3415
Cass. Civ. sez. I, 26 agosto 1998, n. 8478
Cass. Civ. sez. I, 12 novembre 1998, n. 11433
Cass. Civ. sez. I, 13 maggio 1991, n. 5324
Cass. Civ. sez. II, 12 dicembre 1986, n. 7399
Cass. Civ. sez. I, 6 febbraio 1986, n. 723


Inquadramento

La vendita con riserva di proprietà è una tipologia di vendita molto diffusa nel mondo del commercio in ragione dei vantaggi che dalla stessa discendono sia per il venditore che per il compratore. Per il compratore, difatti, essa consiste in una sorta di finanziamento, in quanto egli ottiene il godimento immediato del bene senza tuttavia doverne pagare il prezzo in un'unica soluzione. Al contempo, il patto di riservato dominio rappresenta una garanzia per il venditore, che resta proprietario del bene fino a quando il prezzo non viene interamente pagato. Il differimento dell'effetto traslativo al momento del pagamento di tutto il prezzo differenzia il contratto di vendita con riserva di proprietà dal semplice patto sulla rateizzazione del prezzo.

Formula

COMPRAVENDITA BENE MOBILE CON PATTO DI RISERVATO DOMINIO

Il sig. ... , nato a ... il ... ed ivi residente in Via ... n. ... (c.f. ... ), in prosieguo denominato "Alienante "

E

Il sig. ... , nato a ... il ... ed ivi residente in Via ... n. ... (c.f. ... ), in prosieguo denominato "Acquirente "

Con il presente contratto, da valersi a tutti gli effetti di legge tra le parti, le parti

convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 (Oggetto)

Il sig. ... vende al sig. ... , che accetta, il seguente bene mobile 1 ... , alle seguenti condizioni dalle parti singolarmente pattuite ed integralmente accettate; 


Articolo 2 (Riserva di proprietà)

La vendita viene fatta ratealmente 2 con la riserva della proprietà a favore dell'Alienante e il sig. ... acquisterà, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1523 c.c., la proprietà del bene e di quant'altro elencato, con il pagamento dell'ultima rata prevista nel paragrafo seguente. 


Articolo 3 (Prezzo)

Il prezzo della vendita è pattuito in € ... (€ ... / ... ) 3 , comprensivo di interessi nella misura convenuta, e verrà così corrisposto: n. ... rate da € ... cadauna scadenti dal ... al ... 


Articolo 4 (Consegna)

Il Bene viene consegnato all'Acquirente contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto.

Articolo 5 (Garanzie dell'alienante)

L'alienante garantisce la piena proprietà e disponibilità del bene in oggetto; garantisce, inoltre, che il bene è libero da pesi e vincoli.

Articolo 6 (Garanzia e responsabilità dell'acquirente)

6.1. L'Acquirente dichiara di aver visionato il Bene, di averlo trovato privo di vizi ed idoneo all'uso cui è destinato.

6.2. Con la consegna del bene e di quant'altro in calce menzionato, tutti i rischi saranno assunti dall'acquirente e perciò in caso di furto, di danneggiamento, di incendio e di ogni altro caso fortuito, sarà tenuto a pagare al venditore tutto quanto dovuto sino a quel momento, rimossa sin d'ora qualsiasi eccezione contraria.

Articolo 7 (Obblighi dell'acquirente)

7.1. L'Acquirente si impegna a mantenere il bene in perfetto stato e l'Alienante potrà, in ogni momento ed a sue spese, ispezionare la cosa per verificarne lo stato di manutenzione.

7.2. L'acquirente si obbliga altresì ad assicurare il bene contro rischi di cui al precedente articolo e a farne buon uso.

7.3. L'acquirente non potrà altresì vendere, donare, permutare, alienare, costituire un pegno, sequestro od in alcun altro modo alterare o vincolare il bene in oggetto fino al pagamento totale del prezzo.

Articolo 8 (Risoluzione del contratto)

8.1. In caso di mancato pagamento di due o più rate, anche non consecutive, che eccedono complessivamente ... del prezzo dovuto, il contratto si intenderà risolto di diritto 4 ;

8.2. Le rate riscosse, fatta deduzione del compenso per l'uso del bene, resteranno acquisite all'alienante a titolo di indennità nei limiti del danno subito, salva l'eventuale eccedenza 5 .

Articolo 9 (Foro competente)

Si conviene del pari espressamente la competenza esclusiva del foro di ... , per qualsiasi controversia inerente, connessa e conseguente questo contratto.

Articolo 10 (Disposizioni generali)

Le spese di registrazione 6 e, ove necessario, di trascrizione 7 con autentica delle firme della presente scrittura, sono a carico della parte acquirente 8 .

Articolo 11 (Rinvio)

Per quanto non previsto nel presente contratto si applicano le disposizioni del codice civile.

Luogo e data ...

Letto, approvato e sottoscritto 


Firma dell'alienante ...

Firma dell'acquirente ...

[1] 1. Descrivere il bene mobile compravenduto.

[2] 2. Il patto di riservato dominio può essere incluso anche in una vendita che preveda il pagamento non rateale, ma interamente o parzialmente differito (in questo senso, Cass. II, n. 6322/2006).

[3] 3. Il prezzo del bene compravenduto deve essere indicato prima in numeri e poi in lettere.

[4] 4. Oppure è possibile prevedere la risoluzione automatica del contratto in caso di inadempimento da parte del compratore anche di una sola rata, purché questa sia quantomeno superiore all'ottava parte del prezzo. Diversamente, è affetta da nullità, ai sensi dell'art. 1525 c.c., la clausola che prevede la risoluzione del contratto in caso di inadempimento di una sola rata che non superi l'ottava parte del prezzo.

[5] 5. In caso di risoluzione del contratto, l'art. 1526, comma 2 c.c. prevede espressamente la possibilità per le parti di convenire che le rate pagate dal compratore restino acquisite al venditore a titolo di indennità (salva la facoltà del giudice, secondo le circostanze, di ridurre comunque l'indennità convenuta). In mancanza di espressa previsione, il venditore, ai sensi dell'art. 1526, comma 1 c.c., deve restituire le rate riscosse, salvo, poi, il diritto di percepire un equo compenso per l'uso della cosa da parte del compratore ed il risarcimento per il maggior danno.

[6] 6. L'art. 1524, comma 1 c.c. che disciplina l'opponibilità del patto di riservato dominio ai terzi creditori dell'acquirente, prevede che la riserva è ad essi opponibile se risultante da atto scritto avente data certa. A tal fine l'accordo potrà essere stipulato con atto notarile, con autentica delle firme, o con registrazione.

[7] 7. La vendita di bene mobile con riservato dominio va trascritta solo ove riguardi bene mobile registrato. In quel caso, ove il bene mobile sia, ad esempio, un autoveicolo, il contratto va trascritto ai sensi della l. n. 510/1928 e r.d. 1814/1927, presso il Pubblico Registro Automobilistico; ove si tratti di macchinari, invece, il contratto andrà trascritto nei registri della cancelleria del Tribunale competente per luogo, ai sensi dell'art. 1524, comma 2 c.c.

[8] 8. Oppure “sono a carico della parte alienante”.

Commento

Premessa.

Il contratto di vendita di bene mobile con patto di riservato dominio è disciplinato dagli artt. 1523 e ss. del c.c.

In termini generali, la vendita con patto di riservato dominio, anche detta vendita con riserva della proprietà, è un contratto di compravendita in forza del quale, in deroga al principio consensualistico, l'acquisizione del diritto di proprietà è subordinata al pagamento, da parte del compratore, dell'intero prezzo convenuto dalle parti.

Tuttavia, il compratore, fin dal momento della consegna del bene, che è contestuale ex lege alla stipulazione del contratto, assume su di sé i rischi di perimento derivanti dal godimento del bene compravenduto.

La peculiare situazione di fatto e di diritto originata dalla vendita con riserva di proprietà, e consistente nella separazione tra titolarità del bene e godimento dello stesso (con contestuale accollo dei rischi), è fonte di possibili conflitti tra le parti ed i terzi che vantano diritti sul medesimo bene compravenduto.

In particolare, si pone il problema dell'opponibilità del patto di riservato dominio ai creditori e agli aventi causa di ciascuna delle parti.

La disciplina al riguardo prevista dalla legge si presenta incompleta; pertanto, la soluzione dei suddetti conflitti postula, in primo luogo, l'inquadramento sistematico del contratto di vendita con riservato dominio e, in secondo luogo, l'individuazione del bene oggetto della vendita.

Natura giuridica della vendita e situazioni soggettive delle parti.

La circostanza che dalla fattispecie disciplinata dall'art. 1523 c.c. discendano, da un lato il differimento dell'effetto traslativo e, dall'altro, la consegna immediata del bene al compratore con contestuale passaggio di rischi in capo a quest'ultimo, pone l'interprete di fronte alla difficile questione della qualificazione delle posizioni giuridiche che fanno capo rispettivamente al venditore e al compratore nella fase che precede il trasferimento della proprietà.

In tale contesto si pone la questione di chi sia legittimato all'esercizio di azioni a difesa della proprietà, del possesso, nonché a disporre uti dominus.

Deve in primo luogo evidenziarsi come l'opinione dottrinale, che considera la fattispecie in esame come una ipotesi di vendita obbligatoria dalla quale nascerebbe l'obbligo del venditore di trasferire la proprietà della cosa in seguito al pagamento integrale del prezzo, sia ormai superata e smentita dallo stesso dato testuale dell'art. 1523 c.c.

La lettera della norma, difatti, prevede che “il compratore acquista la proprietà della cosa col pagamento dell'ultima rata di prezzo”, senza che sia invece necessario alcun ulteriore atto di adempimento da parte del venditore.

Il trasferimento della proprietà si verifica automaticamente quando il prezzo della compravendita è interamente corrisposto, onde l'effetto traslativo costituisce il risultato di un'attività doverosa non già del venditore, ma del compratore.

In considerazione delle argomentazioni che precedono, parte della dottrina e della giurisprudenza (in questo senso Cass. n. 3415/1999; Cass. n. 8478/1998) hanno spiegato il differimento dell'effetto traslativo al momento del pagamento dell'intero prezzo facendo ricorso allo schema della condizione sospensiva.

Il contratto di vendita con riserva di proprietà, per questo orientamento, è un negozio condizionato sospensivamente solo con riguardo all'effetto traslativo e non all'intero negozio, il quale resta puro con riferimento agli altri effetti che immediatamente da esso discendono, a cominciare dal sorgere dell'obbligazione di pagare il prezzo della compravendita.

Anche avverso tale tesi non sono mancate critiche: in primo luogo, difatti, si è obiettata l'inammissibilità del condizionamento del solo effetto reale; in secondo luogo l'invalidità della condizione che abbia ad oggetto, come nel caso di specie, l'adempimento dell'obbligazione del pagamento del prezzo, che è l'obbligazione principale del compratore.

Ambo le notazioni, invero, non paiono decisive, considerando che è ormai superata la concezione secondo cui si potrebbe condizionare l'effetto dispositivo discendente dal contratto solo unitamente a quest'ultimo, e che la giurisprudenza ha ormai risolto in maniera positiva la questione della deducibilità in condizione dell'adempimento di una delle obbligazione che sorgono ex contractu (Cfr. Cass. n. 17859/2003; Cass. n. 4364/2003; Cass. n. 19950/2004; Cass. n. 24299/2006).

Più controversa, invece, resta la obiezione di inconciliabilità tra posizione giuridica dell'acquirente, nelle more del trasferimento della proprietà, ed accollo immediato da parte di quest'ultimo del rischio di perimento della cosa compravenduta.

Il compratore, difatti, finché non interviene il pagamento dell'ultima rata è titolare di un mero diritto personale di godimento, assimilabile a quello che spetta al conduttore, come tale insufficiente a giustificare l'immediato passaggio del rischio.

Proprio in ragione di tale inconciliabilità, un diverso orientamento ha sostenuto che la vendita con riserva di proprietà è un contratto di vendita risolutivamente condizionato al mancato pagamento del prezzo.

Coerentemente con l'immediato passaggio del rischio di perimento, difatti, la conclusione del contratto determinerebbe anche l'acquisto immediato del diritto di proprietà.

Da tanto deriverebbe un diritto di proprietà risolubile del compratore al quale corrisponde un'aspettativa di riacquisto della cosa del venditore o, secondo una diversa tesi, un diritto reale di garanzia del bene.

Entrambe le ricostruzioni appena esposte, tuttavia, si pongono in palese contrasto con la chiara lettera dell'art. 1523 c.c., che subordina l'acquisto della proprietà da parte del compratore al versamento dell'ultima rata in un momento che è necessariamente successivo alla conclusione del contratto.

A ciò si aggiunga, inoltre, che l'acquisto della proprietà non è neppure necessario per spiegare il passaggio del rischio a carico del compratore, come si evince da un'analisi sistematica dell'ordinamento. Si pensi, ad esempio, all'art. 1465, comma 2 c.c. che pone a carico dell'acquirente il rischio di perimento fortuito della cosa, anche quando l'effetto traslativo sia differito allo scadere del termine e la cosa non gli sia stata consegnata.

In questo ultimo caso, la deroga al principio res perit domino si giustifica con la circostanza che l'effetto traslativo si produce automaticamente allo scadere del termine, in quanto con la prestazione del consenso l'alienante ha già fatto tutto quanto necessario per il verificarsi dello stesso.

Allo stesso modo, nella vendita con riserva di proprietà la deroga al principio res perit domino risulta coerente con un contratto in cui il verificarsi dell'effetto traslativo dipende esclusivamente da un comportamento dell'acquirente, che non è libero, ma costituisce attuazione del programma contrattuale stesso.

In questo senso, dunque, si spiega il riconoscimento in capo al compratore, durante il periodo di rateizzazione del prezzo, di una vera e propria aspettativa di natura reale e non semplicemente di un diritto personale di godimento (Cass. n. 11433/1998).

A sostegno della conclusione che precede, è possibile richiamare l'art. 73, comma 2,l. fall. che, proprio con riguardo alla vendita con riserva di proprietà, afferma che il “fallimento del venditore non è causa di scioglimento del contratto”.

La suddetta disposizione è di tenore analogo all'art. 72, comma 1 l.fall., secondo cui, con riguardo ai contratti ad effetti reali in genere, il fallimento di uno dei contraenti non sospende l'esecuzione del contratto, allorché “sia già avvenuto il trasferimento del diritto”.

Posto quanto sopra, dalla equiparazione dei due casi da un punto di vista di disciplina, deriva che il compratore con patto di riservato dominio, anche prima del pagamento del prezzo integrale del bene, è considerato alla stregua del contraente che abbia già acquistato un diritto reale.

Anche il codice civile, al comma 3 dell'art. 2054 dettato in materia di danno prodotto dalla circolazione di veicoli senza rotaie, depone nel senso della configurabilità, nonostante la riserva di proprietà, di un diritto reale (non personale) di godimento in capo al compratore, lì dove, ritenendo quest'ultimo responsabile in vece del proprietario del veicolo, assimila l'acquirente con patto di riservato dominio all'usufruttario.

Alla luce di tali elementi è quindi evidente che sulla medesima cosa si verifica una concorrenza di situazioni soggettive di natura reale, entrambe conformate da un vincolo di destinazione del bene.

Da un lato vi è la situazione giuridica del compratore, consistente in un diritto reale di godimento in forza del quale egli potrà godere e disporre del bene acquistato nei limiti consentiti dal vincolo di garanzia del venditore, insito nella riserva di proprietà; dall'altro vi è la titolarità, in capo al venditore, di un diritto reale conformato da un vincolo di destinazione all'acquirente.

Il venditore, difatti, pur conservando la proprietà del bene non potrà alienarlo a terzi, in quanto al momento della stipula del patto di riservato dominio ha già esercitato ed esaurito il suo potere di disposizione, onde non potrebbe disporne nuovamente a favore di altri.

Nelle more del pagamento integrale del prezzo, pertanto, il venditore non può alienare a terzi il bene compravenduto con riserva di proprietà, in quanto l'eventuale alienazione del bene configurerebbe una vendita di cosa altrui.

Allo stesso modo, soggiace ad un divieto di alienazione anche il compratore, il quale prima del pagamento dell'ultima rata potrebbe alienare il bene solo come cosa altrui, non avendone ancora la piena proprietà (in questo senso anche Cass., pen. n. 524/1970).

Le situazioni soggettive così delineate in capo al venditore e al compratore attribuiscono, rispettivamente, al venditore la sola legittimazione ad esercitare azioni a difesa della proprietà nei confronti sia dei terzi che del compratore; all'acquirente, sia la legittimazione ad esperire azioni petitorie (in senso contrario Cass. n. 2211/1976 e Cass. n. 7399/1986, escludono l'esperibilità dell'azione di rivendicazione da parte dell'assegnatario di un fondo con riserva della proprietà), sia ad esperire le azioni possessorie, pur in mancanza di un pieno potere dispositivo. Ne deriva che l'acquirente legittimato non solo all'esercizio dell'azione di reintegrazione, che compete anche al detentore qualificato, ma anche a quella di manutenzione che è riservata al solo possessore.

Dalla piena disponibilità della cosa in capo al compratore e, quindi, dal rischio di perimento della cosa, discende l'obbligo di manutenzione della stessa con contestuale legittimazione all'esercizio di azioni cautelari e conservative.

I conflitti tra le parti e i terzi creditori o aventi causa.

La questione della natura giuridica del contratto con riserva di proprietà e delle connesse situazioni soggettive configurabili in capo alle parti assume particolare rilievo nelle fattispecie che, come quella oggetto del presente commento, concernono la vendita di beni mobili non registrati.

Rispetto alla vendita di beni mobili, difatti, non è invocabile la disciplina prevista dall'art. 1524, commi 2 e 3 c.c. che, concernendo beni soggetti alla disciplina della trascrizione, risolve il problema dell'opponibilità del patto di riservato dominio facendo applicazione della regola della priorità della stessa.

Diversamente, lì dove il bene acquistato dal compratore con riserva di proprietà sia un bene mobile, la soluzione dei conflitti ingeneratisi a causa della soggezione a procedura esecutiva del bene compravenduto, ovvero a causa di alienazione a terzi da parte del compratore, non potrà seguire le regole della trascrizione ma dovrà ispirarsi a criteri differenti.

In particolare, ai fini di un corretto inquadramento della problematica della opponibilità della riserva di proprietà di un bene mobile non registrato a terzi, occorre distinguere la posizione dei creditori del compratore da quella dei terzi sub-acquirenti dello stesso.

In ordine ai creditori del compratore, l'art. 1524, comma 1 c.c. prevede espressamente che la riserva della proprietà è ad essi opponibile se la data di questa risulta anteriore a quella del pignoramento.

La norma, pertanto, introduce un requisito di forma funzionale, necessario a determinare l'anteriorità del patto di riserva rispetto al pignoramento del bene.

La vendita di un bene mobile con riserva di proprietà può essere validamente stipulata anche verbalmente, come tutti i contratti di vendita aventi ad oggetto un bene mobile. L'atto scritto di cui all'art. 1524, comma 1 c.c., pertanto, è richiesto ai soli fini dell'opponibilità della detta riserva ai creditori del compratore e può consistere, oltre che nella scrittura contenente le dichiarazioni negoziali originarie, anche in un documento autonomo rispetto alla vendita, inteso ad accertare o riconoscere l'avvenuta stipulazione della riserva e redatto al solo fine di acquisire certezza di data ai fini dell'opponibilità.

Difatti, secondo il dettato dell'art. 1524 c.c., la suddetta riserva deve risultare da atto scritto, ma non necessariamente trovare nell'atto scritto la fonte negoziale del rapporto (In questo senso, Cass. I, n. 5324/1991).

La riserva di proprietà, inoltre, pur potendo consistere in un documento autonomo alla vendita, deve preferibilmente essere pattuita contestualmente al contratto di vendita, salva comunque la possibilità di procedere alla registrazione della scrittura privata anche in un momento successivo (in questo senso infra alios, già Cass. n. 723/1986).

Con riguardo all'opponibilità del patto di riserva solo se avente data certa, una parte della dottrina ha ritenuto di poter ravvisare una deroga ai principi generali in materia di responsabilità patrimoniale, facendo applicazione dei quali la riserva di proprietà avrebbe potuto essere sempre opposta, nelle more del pagamento dell'intero prezzo da parte dell'acquirente, ai creditori di quest'ultimo, in quanto fino al pagamento integrale il bene acquistato non sarebbe parte del patrimonio del debitore.

Diversamente, secondo l'opinione prevalente il comma 1 dell'art. 1524 c.c. non incide sulla disciplina sostanziale della garanzia patrimoniale, in quanto non consente in alcun modo ai creditori di aggredire beni appartenenti ad un soggetto diverso dal debitore, ma si limita a porre stringenti limitazioni probatorie al venditore che intenda opporre la riserva di proprietà al creditore del compratore.

Difatti, a differenza dei soli limiti della prova testimoniale ex art. 621 c.p.c. cui soggiace il terzo che affermi di avere la proprietà o altro diritto reale sui beni mobili pignorati, al fine di opporre il proprio diritto ai creditori pignoranti, il venditore con riservato dominio può provare la sua titolarità e, quindi, opporre il suo diritto ai creditori, solo se risultante da documento scritto che dimostri con certezza l'anteriorità del patto rispetto al pignoramento.

Se i conflitti tra venditore e creditore del compratore sono espressamente disciplinati dall'art. 1524 c.c., nulla dispone la norma riguardo ai conflitti tra venditore e terzi aventi causa dal compratore di bene mobile, con la conseguenza che, secondo l'orientamento dottrinale e giurisprudenziale prevalente troveranno applicazione sul punto i principi generali.

Giova a tal fine richiamare brevemente le conclusioni circa la natura giuridica della vendita con riserva di proprietà e le situazioni soggettive delle parti.

Secondo l'orientamento prevalente, si è detto, la vendita con riserva di proprietà è una vendita sospensivamente condizionata all'integrale pagamento del prezzo da parte del compratore, il quale tuttavia, fin dal momento della conclusione del contratto, entra in possesso del bene esercitando sullo stesso un diritto reale di godimento sottoposto, nelle more del pagamento, a divieto di alienazione.

Pertanto, ove il compratore non dominus violi il suddetto divieto, dovrà certamente escludersi che il terzo sub-acquirente abbia acquistato il bene mobile a titolo derivativo.

Diversamente, il terzo potrebbe acquistare la proprietà del bene in danno del venditore ancora dominus, solo a titolo originario, giusta la regola «possesso vale titolo» prevista dall'art. 1153 c.c. e, dunque, in presenza di buona fede da parte del terzo e di un titolo astrattamente valido per l'acquisto.

Se il terzo è in mala fede al momento dell'acquisto, pertanto, l'art. 1153 non può trovare applicazione. Va da sé che, qualora il terzo sub acquirente non sia in grado di acquisire a titolo originario e sia perciò a sua volta non dominus, i successivi cessionari si troveranno in una posizione identica a quella del terzo avente causa dal compratore di bene mobile con patto di riservato dominio.

L'acquisto a titolo originario, invece, è escluso per il compratore, in quanto la vendita con riserva di proprietà, proprio in forza del riservato dominio, è titolo già astrattamente inidoneo al trasferimento della proprietà, fino all'intervenuto pagamento del prezzo.

E tanto sia a voler configurare la posizione del compratore come mero detentore e non già pieno possessore (con conseguente inapplicabilità della regola ex art. 1153 c.c.), sia a voler aderire alla diversa ricostruzione secondo cui il compratore sarebbe titolare di un diritto reale (non personale) di godimento, alla stregua di un usufruttuario (anche giusta l'art. 2054, comma 3 c.c.), con conseguente applicazione analogica dell'art. 1153, comma 3 c.c. in attesa che, al termine del pagamento rateale, subentri la tutela piena del comma 1.

La tutela del compratore rispetto ai terzi creditori o aventi causa del venditore.

Il codice civile non regola l'ipotesi in cui il venditore con riserva della proprietà abbia alienato il medesimo bene a un secondo acquirente, così come manca una norma che tuteli espressamente il compratore dalle azioni esecutive compiute dai creditori del venditore sul bene compravenduto.

A tale lacuna, pertanto, occorre sopperire in via interpretativa.

Secondo l'orientamento prevalente, la riserva di proprietà avente ad oggetto un bene mobile crea un vincolo di indisponibilità sulla cosa, che ai sensi dell'art. 2915, comma 1 c.c. è opponibile ai creditori del proprietario solo se ha data cera anteriore al pignoramento, essendo in caso contrario preclusa ai creditori ogni azione esecutiva.

Tale conclusione è coerente, del resto, con gli artt. 73, che costituisce un indice inequivocabile del vincolo reale gravante sul bene acquistato con riserva di proprietà.

Ai sensi dell'art. 73 l. fall, difatti, il fallimento del venditore non è causa di scioglimento del contratto con riserva di proprietà; dalla sottrazione del bene alla procedura concorsuale, pertanto, si desume che il bene compravenduto non può essere assoggettato neppure a esecuzione individuale da parte dei creditori del venditore, sempre che il patto di riservato dominio abbia data certa anteriore alle procedure esecutive o concorsuali.

Dei principi generali, infine, va fatta applicazione anche con riguardo ai possibili conflitti tra il compratore e i successivi aventi causa dal medesimo dante causa.

Con la riserva di proprietà, si è detto, il venditore è titolare del diritto di proprietà del bene compravenduto fino a quanto il compratore non ha provveduto al pagamento integrale del prezzo; tuttavia, nelle more, il venditore non può alienare a terzi il bene compravenduto, in quanto l'eventuale alienazione del bene configurerebbe una vendita di cosa altrui, atteso che sul bene anche il compratore vanta un diritto reale.

Ne deriva che, ove il venditore abbia alienato a terzi il bene acquistato dal compratore con riserva di proprietà, i relativi conflitti andranno risolti, trattandosi di bene mobile non registrato, ai sensi dell'art. 1155 c.c., secondo cui se il compratore ha conseguito in buona fede il possesso della cosa, può opporre il suo diritto ai successivi acquirenti, indipendentemente dalla priorità del suo titolo di acquisto.

Profili fiscali.

In tema di contabilizzazione dei ricavi, ai fini delle imposte sui redditi, l'art. 75, secondo comma, lett. a) del d.P.R. n. 917/1986, come anche l'art. 2, comma 2, n. 6, e l'art. 6 del d.P.R. n. 633/1972, pur riguardando fattispecie non omogenee dal punto di vista civilistico, trovano un'unica regolamentazione ai fini della determinazione del principio di competenza, dovendosi avere riguardo al momento della stipula dei contratti, (nella specie di locazione immobiliare con clausola di trasferimento della proprietà del bene). Ne consegue che, anche ai fini IVA, sia la vendita con riserva di proprietà che la locazione con patto di futura vendita devono essere trattate - quanto all'individuazione del momento di contabilizzazione - come operazioni ordinarie di cessione di beni, soggette all'imposta per l'intero corrispettivo al momento in cui viene effettuata, ai sensi dell'art. 6 del d.P.R. n. 633/1972, non assumendo rilievo, per ragioni antielusive, il differimento del trasferimento dominicale (Cass., sez. trib., n. 20974/2013).

L'art. 2, comma 3, d.P.R. n. 643/1972 dispone che in caso di vendita con riserva di proprietà, l'alienazione si considera avvenuta all'atto della stipulazione della vendita. Ciò significa che per la legge sull'Invim, poiché l'imposta si applica all'atto dell'alienazione a titolo oneroso (art. 2, comma 1, stesso d.P.R.), il momento cui risale il sorgere del debito fiscale è, in teoria, quello della stipula del contratto di vendita, con riserva di proprietà. Deriva da quanto sopra, pertanto, che nessun debito sussiste a carico dell'ente venditore qualora il contratto con riserva di proprietà sia stato stipulato nel 1964, e quindi, diversi anni prima dell'entrata in vigore (con decorrenza dall'1 gennaio 1973) d.P.R. 643 del 1972 istitutivo dell'Invim (Cass., sez. trib., n. 23469/2007).

La vendita con riserva di proprietà non è assimilabile alla condizione risolutiva espressa, trattandosi di due istituti oggettivamente differenti sia dal punto di vista della disciplina civilistica, sia da quello fiscale; pertanto, nel caso di risoluzione di un contratto di vendita con riserva di proprietà per mancato pagamento del prezzo, il contratto con cui viene convenuta la risoluzione, comportando la retrocessione del bene oggetto del contratto risolto, deve essere assoggettato ad imposta proporzionale di registro, con la aliquota prevista per i trasferimenti immobiliari (Cass. I, n. 5075/1998).

Dall'esame congiunto del primo e del comma 2 dell'art. 27, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634 si ricava che la risoluzione del contratto è soggetta all'imposta di registro in misura fissa in due casi: se dipende da condizione risolutiva espressa, ovvero se è gratuita, cioè se produce unicamente l'estinzione del vincolo e la liberazione delle parti contraenti. In ogni altro caso l'imposta è dovuta in misura proporzionale e va determinata con riferimento al corrispettivo della risoluzione e agli effetti da questa prodotti. Pertanto, in caso di risoluzione di un contratto di vendita con riserva di proprietà il contratto con il quale viene convenuta la risoluzione di detta vendita, comportando la retrocessione del bene oggetto del contratto risolto (che per la legge di registro si verifica anche nella ipotesi di vendita con riserva di proprietà, dato che tale normativa considera detta vendita immediatamente produttiva dell'effetto traslativo), deve essere assoggettato alla imposta proporzionale di registro da applicarsi con l'aliquota prevista per i trasferimenti immobiliari (Cass. I, n. 5075/1998).

Sommario