Contratto di appalto per l'esecuzione di lavori privati

Andrea Penta

Riferimenti normativi:
Codice Civile Articolo 1655

Riferimenti giurisprudenziali:
Cass. Civ. sez. II, 6 dicembre 2017, n. 29218
Cass. Civ. sez. II, 6 giugno 2017, n. 14006
Cass. Civ. sez. II, 19 settembre 2016, n. 18285
Cass. Civ. sez. I, 5 agosto 2016, n. 16530
Cass. Civ. sez. II, 12 maggio 2016, n. 9767
Cass. Civ. sez. II, 3 maggio 2016, n. 8700
Cass. Civ. sez. II, 6 novembre 2012, n. 19103
Cass. Civ. sez. II, 21 maggio 2012, n. 8016
Cass. Civ. sez. II, 6 ottobre 2011, n. 20484
Cass. Civ. sez. lav., 27 maggio 2011, n. 11757
Cass. Civ. sez. II, 4 maggio 2011, n. 9796
Cass. Civ. sez. I, 26 ottobre 2009, n. 22616
Cass. Civ. sez. III, 25 agosto 1984, n. 4697
Trib. Arezzo , 30 ottobre 2017, n. 1227
Trib. Lucca , 16 gennaio 2015, n. 73


Inquadramento

Il contratto di appalto di lavori privati si caratterizza per la particolare natura dell'opus commissionato, che consiste sostanzialmente nell'esecuzione di un'attività su di un bene di proprietà del committente; in ciò differenziandosi dall'appalto di opera che ha ad oggetto la modificazione dello stato materiale di cose preesistenti, e dall'appalto di servizio, avente ad oggetto qualsiasi utilità, diversa dalle opere, che può essere creata da un soggetto. Nello svolgimento del rapporto contrattuale sia il committente che l'appaltatore possono avvalersi dell'opera intellettuale di ulteriori figure professionali, sulla cui responsabilità la giurisprudenza si è più volte interrogata.

Formula

CONTRATTO DI APPALTO PER LAVORI PRIVATI

Con la seguente scrittura privata, da valere a tutti gli effetti di legge, tra:

il/la Signore/a .... Committente), nella qualità di proprietario dell'unità immobiliare sita in .... Via/Piazza .... n. .... con C.F. n. ....

el'impresa .... (Appaltatore), con sede in .... via/Piazza .... n. .... con p. IVA .... iscritta alla CCIAA di .... n. Registro imprese ...., nella persona del suo legale rappresentante il Signor .... nato a .... il .... residente in ...., via .... n. ...., C.F. ....,

Si conviene e si stipula quanto segue:

premesso che il Committente, ha deciso di eseguire lavori di ....

e che l'Appaltatore ha dichiarato il proprio interesse ad eseguire i lavori di cui è oggetto il presente Contratto;

che la sunnominata ditta dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità:

1) di aver preso visione dell'entità e della natura dei lavori da eseguire, nonché di tutte le circostanze di fatto e di luogo per acquisita diretta conoscenza mediante sopralluoghi, e di normativa generale e particolare;

2) di disporre di capitali, maestranze specializzate, personale tecnico, attrezzature, mezzi d'opera e quant'altro necessario in misura idonea e sufficiente a garantire l'andamento ed il buon esito dei lavori.

3) di essere in possesso di tutti i requisiti di legge in relazione alle opere da eseguire.

Tutto ciò premesso, tra le parti in epigrafe si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1) OGGETTO DEL CONTRATTO.

Il Committente affida all'Appaltatore, che accetta, l'esecuzione dei seguenti lavori di ...., come meglio descritti nella documentazione tecnico amministrativa [1] che si allega al presente contratto e di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

ART. 2) DURATA DEI LAVORI.

2.1. I lavori oggetto del presente contratto dovranno avere inizio entro il .... e dovranno essere completati in ogni loro parte ed a perfetta regola, entro .... giorni naturali [2] e consecutivi dalla data di consegna dei lavori.

2.2. In caso di ritardo nella consegna, l'Appaltatore incorrerà nel pagamento di una penale di € .... per ogni giorno di ritardo [3] ;

2.3. L'Appaltatore potrà richiedere al Committente, prima della scadenza del termine di ultimazione contrattualmente previsto, un'eventuale proroga del termine per particolari difficoltà di esecuzione incontrate nel corso dell'opera, senza che ciò costituisca titolo ad ottenere indennizzi o risarcimenti per il prolungamento dei tempi di esecuzione.

ART. 3) SISTEMA DEL CONTRATTO - PREZZI.

Le opere del presente contratto sono appaltate a corpo e non a misura e l'ammontare dei lavori è di €. .... (dicasi ....) oltre IVA come per legge. Detto importo sarà fisso ed invariato per l'intera durata dei lavori, salvo quanto previsto ai punti successivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1664, comma 1 c.c.[4]

ART. 4) MODALITÀ DI PAGAMENTO.

4.1. All'Appaltatore sarà corrisposto un anticipo sui lavori del .... % pari a € ....;

il .... % pari a € .... entro ....;

il .... % pari a € .... entro ....;

il restante .... % pari a € .... ad ultimazione dei lavori e collaudo delle opere.

L'IVA nella misura dovuta per legge, relativa alla fattura che sarà emessa dall'impresa ....,sarà a carico del Committente [5] .

4.2. I pagamenti verranno effettuati dal Committente mediante Bonifico bancario, al n. IBAN .... [6] .

ART. 5) RESPONSABILITÀ

L'impresa assume a proprio carico i rischi e le responsabilità riguardanti le opere da eseguire in forza del predetto Contratto. L'impresa è responsabile dei danni causati a terzi, cose e animali ed a tale titolo predisporrà una polizza assicurativa di adeguato importo.

Art 6) ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE

Sono a carico del Committente, salvo diversa ed espressa pattuizione:

a) l'integrazione, ove necessario, degli allegati progettuali, al fine di consentire all'Appaltatore l'esecuzione dei lavori di cui al presente contratto;

b) l'Imposta sul Valore Aggiunto sui corrispettivi d'appalto, con l'aliquota di legge stabilita a seconda della tipologia di intervento;

c) tutti gli adempimenti di carattere tecnico, amministrativo e i relativi oneri/costi ai fini dell'ottenimento di permessi e autorizzazioni, [7] necessari per la realizzazione dei lavori. Resta fermo che l'Appaltatore dovrà avere cura di indicare tempestivamente al Committente la necessità di ottenere ulteriori/particolari autorizzazioni al fine di poter iniziare e/o proseguire i lavori; [8]

d) gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro derivanti dall'applicazione del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., tra cui la verifica dell'idoneità tecnico-professionale dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori ai sensi dell' Allegato XVII. [9]

ART. 7) OBBLIGHI ACCESSORI DELL'IMPRESA

Fermo restando l'importo pattuito per le opere di cui all'art. 3, l'impresa dovrà a propria cura e spese:

- eseguire l'impianto di sicurezza, nel rispetto del piano di sicurezza redatto dalla Direzione dei Lavori;

- eseguire l'impianto di cantiere;

- provvedere a trasporti, carichi, scarichi, stoccaggi ed accatastamenti di materiali senza creare intralcio alla circolazione dei pedoni e delle auto;

- provvedere alla fine dei lavori, allo sgombero di tutte le attrezzature ed una accurata pulizia delle zone fatte oggetto di cantiere.

ART. 8) DIREZIONE TECNICA DEL CANTIERE

8.1. L'Appaltatore affida la direzione tecnica del cantiere al Sig. .... [10] , con domicilio in .... (tel. .... fax ...., email/pec ....), iscritto nell'Albo dei/degli .... di .... col n. ....;

8.2. L'incarico a persona di fiducia dell'Appaltatore non esonera quest'ultimo da responsabilità nei confronti del Committente.

ART. 9) CONTROLLO SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI

Il controllo sui lavori è esercitato dal Committente personalmente e/o incaricando un Responsabile dei lavori, sin d'ora individuato nel Sig. ....

ART. 10) DIREZIONE TECNICA DEI LAVORI

10.1. Il committente dichiara di avere affidato la Direzione dei Lavori a .... con domicilio in .... (tel. ...., fax ...., email/pec ....), iscritto nell'Albo dei/degli .... di .... col n. .... 10.2 Il nominativo del Direttore dei lavori deve essere comunicato all'Appaltatore in tempo utile rispetto all'inizio dei lavori.

ART. 11) VERIFICA FINALE

11.1. Le operazioni di verifica finale di cui all'art. 1665 c.c. dovranno essere completate entro ....giorni dalla data del verbale di ultimazione dei lavori.

11.2. Entro .... giorni dal termine delle operazioni di verifica verrà sottoscritto tra le parti il relativo verbale. Qualora l'esito della verifica finale risulti positivo, il verbale conterrà anche l'accettazione dei lavori senza riserve con contestuale consegna del bene.

Art. 12) RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione del presente contratto è competente il Foro di .... [11] .

ART. 13) RINVIO ALLA LEGISLAZIONE

Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto e dall'allegato capitolato si rinvia a quanto disposto dal Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto

Luogo e data ....

Il Committente ....

L'Appaltatore ....

Firma del Direttore Lavori (per presa visione) ....

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile si approvano le seguenti clausole n. ...., ....; [12]

Firma del Committente ....

Firma dell'Appaltatore ....

Luogo e data ....

[1]La documentazione tecnica può consistere in una mera elencazione delle opere da eseguire, in un capitolato più dettagliato o in un progetto urbanistico-esecutivo. Qualora la legislazione vigente lo richieda oppure il committente lo ritenga comunque opportuno, il progetto deve essere redatto da un professionista abilitato. Nell'ambito della documentazione tecnica rientrano, ove ne sia previsto l'obbligo dal d.lgs. n. 81/2008, anche il piano di sicurezza e coordinamento o il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza, essendo tali documenti parte integrante del contratto di appalto. La documentazione amministrativa è formata a titolo esemplificativo: dalle copie dei titoli abilitativi, permessi, autorizzazioni, nulla osta pareri (ecc.) rilasciati dalle competenti autorità necessari per eseguire i lavori appaltati; (in caso di lavori condominiali: delibera di approvazione dei lavori e di assegnazione dell'appalto).

[2]Fatte salve cause di forza maggiore, quali particolari avversità atmosferiche, difficoltà di approvvigionamento di materiali, sospensioni lavori imposti dalla pubblica autorità, variazioni di progetto concordate od ordinate dal Committente, e simili.

[3]Il ritardo non sarà da considerarsi imputabile all'Appaltatore, e pertanto nessuna penale sarà da questi dovuta, nel caso in cui sia stato determinato da circostanze imprevedibili o da forza maggiore.

[4]Eventualmente, è possibile prevedere che “nel caso in cui la durata contrattuale dei lavori sia superiore a 300 giorni (solari o lavorativi), l'importo dei lavori da eseguire a partire dal secondo anno sarà rivalutato in base alla variazione dell'indice ISTAT del costo di costruzione del fabbricato residenziale, (se la variazione supera .... % su base annua) ovvero secondo le seguenti modalità ....

[5]Oppure “mediante n. .... rate mensili, al netto delle eventuali ritenute, di singolo importo pari a € .... da corrispondersi entro il .... “;

oppure “ mediante pagamento in unica soluzione”.

[6]Eventualmente è possibile anche prevedere che “Sull'importo indicato in ogni stato di avanzamento lavori il Committente effettuerà una trattenuta del .... a garanzia della buona esecuzione. Tali somme saranno liquidate entro .... dalla verifica finale.

Qualora sia inserita tale clausola potrà essere accordata facoltà dell'appaltatore di sostituire tale garanzia con fideiussione bancaria o assicurativa di pari importo il cui costo graverà sull'appaltatore. La fideiussione sarà svincolata decorsi .... mesi dalla data della nota con cui l'appaltatore comunicherà al committente l'ultimazione dei lavori.

[7]Le parti possono prevedere che il contratto sia sottoposto alla condizione sospensiva del rilascio dei provvedimenti amministrativi nonché alla decorrenza dei termini previsti per legge.

[8]In alternativa è possibile prevedere che sia l'Appaltatore a farsi carico di richiedere le autorizzazioni necessarie per dare inizio ai lavori. In tal caso i relativi oneri economici saranno rimborsati dal Committente all'atto del pagamento del primo Sal.

[9]Documenti da esibire ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale: Iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto, documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., documento unico di regolarità contributiva di cui al d.m. 24 ottobre 2007, dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. Nel caso di cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., la verifica dell'idoneità tecnico professionale si considera soddisfatta mediante presentazione da parte dell'impresa del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'Allegato XVII del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

[10]Oppure “l'appaltatore si obbliga a svolgere ogni attività necessaria di direzione di cantiere personalmente”.

[11]Per garantire una risoluzione della lite in tempi rapidi e a costi predeterminati è possibile inserire una delle clausole conciliative ed arbitrali.

[12]Secondo l'orientamento giurisprudenziale è necessario procedere ad una specifica indicazione delle clausole che si intendono vessatorie e, quindi, da approvarsi per iscritto (in questo senso, infra aliosCass. n. 21816/2009), mentre non può ritenersi realizzato l'adempimento ex art. 1341, comma 2, c.c. quando le parti richiamano in blocco tutte le condizioni generali del contratto o gran parte di esse, comprese quelle prive di carattere vessatorio (Cass. n. 2970/2012).

Commento

La forma del contratto.

Una questione di recente attenzione giurisprudenziale è se il preventivo di lavori privati, sottoscritto dal committente, possa o meno configurare un contratto di appalto.

In linea di principio, il contratto di appalto è un contratto a forma libera, in quanto non è soggetto ad alcun vincolo di forma. Tale principio trova conferma sia nel codice civile, che nella giurisprudenza, secondo cui il contratto d'appalto non è soggetto a rigore di forme e, pertanto, per la sua stipulazione non è richiesta la forma scritta, né ad substantiam, né ad probationem, potendo dunque essere concluso anche per facta concludentia (infra alios, Cass. I, n. 22616/2009).

In questo senso la giurisprudenza ha affermato che, con riguardo all'effettiva esecuzione delle prestazioni per il cui corrispettivo la parte committente, che se ne assuma creditrice, chieda l'ammissione al passivo del fallimento dell'appaltatore, ben possono assumere rilevanza la prova testimoniale e il verbale “informale” di ricognizione delle opere incompiute dal fallito, se non specificamente contestato dalla curatela (che, nella specie, se ne è servita per l'autonoma quantificazione dei lavori incompiuti), neppure quanto alla sua opponibilità per carenza di data certa (Cass. n. 16530/2016).

Attesa, dunque, l'assenza di requisiti di forma del contratto di appalto, la giurisprudenza si è interrogata sulla possibilità che un semplice “preventivo” di spesa, recante anche la firma del destinatario ma senza alcuna indicazione su data inizio lavori, modalità di esecuzione lavori, mancata indicazione dei termini di pagamento, possa configurarsi come contratto di appalto.

Secondo la Corte (Cass. n. 14006/2017), al di là del nome letterale dato ad un “documento” – nel caso di specie, il preventivo di spesa – ai fini del suo inquadramento in una delle figure contrattuali tipiche, occorre accertare, ai sensi dell'art. 1362 c.c., la volontà negoziale delle parti. Ne deriva, pertanto, che ancorché l'esecuzione di lavori privati possa, in linea teorica, essere affidata senza la sottoscrizione di un contratto scritto, non configura contratto di appalto la mera sottoscrizione del preventivo da parte del committente non accompagnata da alcuna espressione da cui possa desumersi l'assunzione di una vera e propria obbligazione. Affinché, difatti, si abbia un contratto di appalto è necessario che emerga la comune volontà delle parti, a prescindere dalla forma, di realizzare un vincolo contrattuale, con descrizione analitica quantomeno di tempi e modalità dell'esecuzione dell'opera e di pagamento del corrispettivo.

A ciò si aggiunga, peraltro, che il ricorso alla forma scritta del contratto di appalto è comunque auspicabile, attesa la opportunità di predeterminare la disciplina applicabile ad alcune vicissitudini che possono interessare il rapporto contrattuale (eventi atmosferici eccezionali, varianti in corso d'opera, lavori extracontrattuali, ritardi), nonché l'opportunità di disciplinare il regime di responsabilità delle diverse figure professionali che possono prendere parte all'appalto, così come dello stesso committente.

Le figure professionali dell'appalto di lavori privati e le rispettive responsabilità.

Le parti del contratto di appalto ex art. 1655 c.c. sono il committente, cioè il soggetto privato nel cui interesse viene realizzata l'opera o il servizio, e l'appaltatore, cioè l'impresa che, con propria organizzazione di mezzi e rischio a proprio carico, provvede alla realizzazione dell'oggetto del contratto.

Le parti nello svolgimento del rapporto contrattuale possono avvalersi di ulteriori figure professionali, la cui nomina, nel caso del contratto di appalto di lavori privati, è obbligatoria solo in alcune ipotesi previste dalla legge.

In termini generali, il committente può nominare un direttore dei lavori, come figura preposta a vigilare e garantire il risultato di una regolare realizzazione dell'opera, quando ritiene di non poter svolgere i suddetti compiti di persona.

In particolare, secondo la giurisprudenza di merito, in materia di appalti tra privati il direttore dei lavori deve comunque assicurare il risultato che il committente si aspetta di conseguire, dovendo egli assicurare la conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'offerta, e segnalando all'appaltatore tutte le situazioni anomale e gli inconvenienti che si verificano in corso d'opera (Trib. Lucca 16 gennaio 2015, n. 73).

Dalla tipologia dei compiti gravanti sul direttore di lavori, consistenti sostanzialmente nel dovere di sorvegliare l'esatta esecuzione dei lavori appaltati, la giurisprudenza desume l'impossibilità, per il titolare o l'amministratore dell'impresa appaltatrice, di ricoprire il ruolo suddetto, il quale si risolve in una forma di rappresentanza del committente (in questo senso, Trib. Arezzo 20 ottobre 2017, n. 1227).

Il committente, inoltre, può avvalersi di un responsabile dei lavori, incaricato di svolgere compiti di progettazione o controllo dell'esecuzione dell'opera. Anche tale ruolo, ove non esercitato personalmente dal committente, può essere svolto da persona da quest'ultimo incaricata.

Il direttore tecnico di cantiere, invece, è di norma un soggetto di fiducia dell'appaltatore, essendo incaricato dell'organizzazione, della gestione e della conduzione del cantiere, del coordinamento dei lavori con il direttore dei lavori, nonché della vigilanza sulla corretta applicazione del piano di sicurezza del cantiere.

Fatte queste brevi premesse sulle figure professionali che cooperano negli appalti di lavori privati, la giurisprudenza si è più volte interrogata sulla responsabilità del direttore dei lavori, nonché sul coordinamento della responsabilità di quest'ultimo con le parti del contratto di appalto.

In primo luogo deve evidenziarsi che tra l'appaltatore e il direttore dei lavori si instaura un vincolo di responsabilità solidale, quando i rispettivi inadempimenti hanno concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente. Tale principio trova fondamento nell'art. 2055 c.c. che, ancorché dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all'ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale (Cass. n. 29218/2017).

La sola circostanza che le istruzioni impartite dal direttore dei lavori nell'esecuzione del lavoro si siano rivelate errate non consente all'appaltatore di andare esente da responsabilità.

In termini generali, difatti, in presenza di erronee istruzioni impartite dal committente, l'appaltatore può andare esente da responsabilità solo ove dimostri, oltre all'erroneità delle istruzioni stesse, anche l'impossibilità di discostarsi, per l'insistenza del committente e nonostante l'aver manifestato il proprio dissenso, dall'esecuzione delle istruzioni. Solo in questo caso, difatti, l'appaltatore è esonerato da responsabilità contrattuale, essendo null'altro che un nudus minister del committente (in questo senso, Cass. n. 8016/2012).

Nello stesso senso, la giurisprudenza prevalente ha escluso la responsabilità dell'appaltatore per danni cagionati a terzi, quando risulti provato che il fatto lesivo è stato commesso dall'appaltatore in esecuzione di un ordine impartitogli dal direttore dei lavori (o da altro rappresentante del committente), il quale, esorbitando dalla mera sorveglianza sull'opera oggetto del contratto, abbia in concreto esercitato un'ingerenza decisiva sull'attività dell'appaltatore, al punto da ridurlo a ruolo di mero esecutore (Cass. n. 11757/2011).

L'esclusione di responsabilità per danni in caso di soggetto ridotto a mero esecutore di ordini, invece, non si applica al direttore dei lavori che, per le sue peculiari capacità tecniche assume, nei confronti del committente, precisi doveri di vigilanza correlati alla particolare diligenza richiestagli. In ragione delle suddette competenze, grava sul direttore dei lavori l'obbligo di accertare la conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera appaltata al progetto, sia delle modalità di esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, onde la sua responsabilità non è esclusa nel caso in cui ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, pur risolvendosi, nella sostanza, in un rappresentante del committente (Cass. n. 8700/2016).

Non sussiste, inoltre, corresponsabilità del direttore dei lavori e dell'appaltatore per i difetti dell'opera derivanti da vizi progettuali, a meno egli non sia stato espressamente incarico dal committente di svolgere anche l'attività di verifica della fattibilità e l'esattezza tecnica del progetto, in quanto i poteri di controllo del direttore dei lavori sono limitati alla vigilanza sulla esecuzione dell'opera (Cass. n. 18285/2016).

Infine, in ordine alla responsabilità del committente verso i terzi, la giurisprudenza (Cass. n. 4697/1984) ha escluso che essa sussista per il solo fatto di aver affidato la sorveglianza dei lavori ad un direttore dei lavori rivelatosi negligente e imperito, in quanto la responsabilità del committente per culpa in eligendo è ravvisabile solo in ordine alla scelta dell'appaltatore, per aver affidato il compimento dell'opus o del servizio ad un soggetto privo della capacità tecnica e dell'organizzazione d'impresa necessarie ad eseguire la prestazione senza pericolo di danno per i terzi.

Variazioni del progetto

L'art. 1161 c.c. prevede il diritto del committente di apportare varianti al progetto, purché il loro ammontare non superi il sesto del prezzo originario e purché non importi notevoli modificazioni della natura dell'opera.

Entro i suddetti limiti, l'appaltatore è obbligato ad eseguire le varianti richieste, con diritto al compenso per i maggiori lavori eseguiti.

Diversamente, nell'ipotesi di “notevoli” varianti dell'opera viene in discussione la sussistenza stessa del diritto del committente ex art. 1661 comma 1, c.c., fermo tuttavia il diritto dell'appaltatore che abbia comunque eseguito le variazioni richieste a richiedere il riconoscimento di corrispettivi ulteriori rispetto al prezzo di appalto originariamente concordato (Cass. II, n. 9796/2011).

Al fine di delineare l'ambito di inapplicabilità dello ius variandi, pertanto, occorre distinguere tra le varianti e le opere o i lavori extracontrattuali.

I Giudici di legittimità hanno chiarito che le varianti d'appalto esprimono un accordo tra committente e appaltatore che ha origine sempre nel contratto di appalto. Le opere extracontrattuali, invece, esprimono una nuova volontà contrattuale.

In particolare, la Cassazione ha ribadito il principio a tenore del quale “si ha variazione quando le opere nuove, nelle quali le variazioni stesse consistono, sono necessarie per la migliore e completa esecuzione a regola d'arte dell'opera, che quindi, pur modificata resta conforme al progetto originario. Si tratterà di lavori extracontrattuali in presenza di opere nuove che pur avendo una relazione con l'opera in essere sono opere con una nuova individualità distinta da quella originaria. Dunque, l'opera nuova è quella che realizza sostanziali modifiche dell'opera originariamente pattuita” (Cass. II, n. 9767/2016).

Se nel corso dell'esecuzione del contratto il committente richiede all'appaltatore variazioni tali da incidere sull'originario piano di lavori, vengono meno il termine di consegna e la penale per il ritardo pattuiti nel contratto. Solo se le parti fissano un nuovo termine per la consegna, la penale conserva efficacia; diversamente, grava sul committente l'onere di provare che il ritardo nella consegna sia dipeso da colpa dell'appaltatore e non già dalle variazioni richieste (Cass. II, n. 20484/2011).

Vizi dell'opera e risarcimento del danno

L'art. 1668 c.c. prevede che in caso di vizi o difformità dell'opera appaltata, il committente può richiedere che essi siano eliminati a spese dell'appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente ridotto, ovvero, in alternativa, può agire per il risarcimento del danno. Tale ultimo rimedio, consistente nel ristoro delle spese sopportate dall'appaltante per provvedere a cura di terzi ai lavori ripristinatori, deve essere raccordato con la particolare natura dell'opus commissionato.

Nel contratto di appalto il committente, che lamenti difformità o difetti dell'opera, può a sua scelta richiedere l'eliminazione delle difformità o dei difetti dell'opera a spese dell'appaltatore ex art. 2931 c.c., con ulteriore ed alternativa istanza di risarcimento per equivalente subordinatamente alla mancata esecuzione specifica, ovvero domandare direttamente la riduzione del prezzo. Ne consegue che, mentre il risarcimento per equivalente può essere chiesto solo quando sia stata proposta la domanda per l'eliminazione dei difetti, essendo ancorato al costo necessario per la loro eliminazione, viceversa, ove la domanda abbia ad oggetto solo la riduzione del prezzo, l'entità del risarcimento è costituita esclusivamente dalle spese già sostenute per rifare l'opera (Cass. II, n. 23291/2021).

Nel caso di risoluzione dell'appalto per totale inesecuzione del contratto da parte dell'appaltatore, il risarcimento dovuto al committente, liberato dall'obbligo del pagamento del prezzo, non può comprendere l'intero corrispettivo dal committente medesimo sostenuto per procurarsi, mediante la conclusione di un altro appalto, la stessa utilità perseguita con il contratto risolto, ma solo la differenza fra l'importo pattuito con l'appaltatore inadempiente ed il maggior costo sopportato per la stipulazione di un contratto maggiormente oneroso (Cass. III, n. 17453/2021).

Queste considerazioni rilevano soprattutto con riguardo all'appalto di lavori, nel quale l'oggetto dell'appalto non è costituito dalla realizzazione di una res, ma consiste nell'esecuzione di un'attività su di un bene del committente.

Ne consegue, allora, che mentre nell'appalto di opere gli interventi emendativi vanno rapportati all'opera, come sarebbe dovuta risultare se realizzata a regola d'arte; nel caso di un appalto di lavori il risarcimento non può concretarsi in un radicale intervento di ripristino della cosa, in quanto, diversamente opinando, si attribuirebbe al danneggiato una res qualitativamente migliore rispetto a quella anteriore incisa dall'appalto (Cass. II, n. 19103/2012).

In ogni caso, resta salvo il diritto al compenso del direttore dei lavori, quando il committente non pretenda l'eliminazione diretta da parte dell'esecutore dei vizi o delle difformità, ma si limiti a chiedere il risarcimento del danno per l'inesatto adempimento della prestazione appaltata, in quanto la domanda di risarcimento non presuppone lo scioglimento del contratto e le ragioni del committente trovano in essa adeguata tutela (Cass. n. 29218/2017).

Profili fiscali

Poiché nel contratto di appalto concorrono alla formazione del reddito d'impresa, in un periodo determinato, esclusivamente i ricavi per i corrispettivi dei lavori ultimati – cioè quelli in ordine ai quali sia intervenuta l'accettazione del committente, derivante dalla positiva esecuzione del collaudo o conseguente all'espressione di una volontà incompatibile con la mancata accettazione – qualora la prestazione di servizi risulti ultimata in un determinato periodo di imposta, ma il pagamento della stessa prestazione avvenga in un periodo di imposta successivo, l'imputazione temporale deve avvenire in quest'ultimo e non alla data di ultimazione, perché solo a quest'ultima data la componente di reddito diventa certa nell'esistenza ed oggettivamente determinabile nel quantum (Cass. trib., n. 3204/2015).

In materia di imposizione diretta, il contratto di appalto è considerato una prestazione di servizi, con la conseguenza che i corrispettivi si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate, cioè al momento in cui il committente abbia definitivamente accettato l'opera senza riserve. Nell'ipotesi che il contratto di appalto preveda pagamenti per stati di avanzamento lavori (SAL), si dovrà avere riguardo alle singole incondizionate accettazioni della parte di opere di cui ai vari SAL (C.t.p. Alessandria 12 marzo 2012, n. 26).

In tema di agevolazioni tributarie previste dall'art. 2, comma 8, l. n. 133/1999 (cd. legge Visco), l'investimento in beni strumentali nuovi, realizzato mediante contratto di appalto si computa nell'esercizio a partire dal quale il bene diventa ammortizzabile ai sensi dell'art. 67, comma 1, d.P.R. n. 917/1986, in quanto la scelta contrattuale di frazionare il pagamento del prezzo in ratei parziali e anticipati, correlati agli stati di avanzamento dei lavori, non implica di per sé che le somme corrisposte – e i reciproci costi per l'effetto sostenuti – siano da considerare imputabili per competenza al periodo d'imposta dell'avvenuto pagamento (Cass. trib., n. 650/2012).

In tema di determinazione del reddito di impresa, le regole sull'imputazione temporale dei componenti del reddito, dettate in via generale dall'art. 75 d.P.R. n. 917/1986, sono tassative ed inderogabili, non essendo consentito al contribuente di ascrivere a proprio piacimento un componente positivo o negativo del reddito ad un esercizio diverso da quello individuato dalla legge come esercizio di competenza. Pertanto, con riferimento ai contratti di appalto, concorrono alla formazione del reddito di impresa, in un periodo determinato, esclusivamente i ricavi per i corrispettivi dei lavori ultimati, ovverosia di quelli in ordine ai quali sia intervenuta l'accettazione del committente, derivante dalla positiva esecuzione del collaudo o conseguente all'espressione, per facta concludentia, di una volontà incompatibile con la mancata accettazione secondo quanto stabilito nell'art. 1665 c.c., commi 2 e 3 (Cass. n. 25603/2010).

In tema di imposte sui redditi, alla formazione del reddito di impresa in un determinato periodo concorrono, secondo le regole sull'imputazione temporale dei componenti di reddito, i ricavi per corrispettivi (anche se non ancora incassati) degli appalti ultimati nel medesimo periodo, e cioè quelli in cui è intervenuta (o si considera intervenuta) l'accettazione del committente, poiché è in quel momento che si perfeziona il diritto dell'appaltatore al corrispettivo, ai sensi dell'art. 1665 c.c.: pertanto, è onere dell'Amministrazione finanziaria provare se e quando sia intervenuta l'accettazione da parte del committente (Cass. trib, n. 10818/2010).

Nella controversia tra le parti di un appalto in ordine all'aliquota IVA (agevolata o meno) applicabile ai lavori eseguiti per la costruzione di un edificio, deve aversi riguardo non solo alla iniziale concessione edificatoria – che tali benefici consente di ottenere – ma anche agli accertamenti successivamente effettuati dalla stessa autorità amministrativa o da quella giurisdizionale ed alla intervenuta (o meno) sanatoria edilizia (Cass. II, n. 4871/2010).

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