I documenti relativi alla fase di esecuzione di un appalto pubblico sono soggetti all'accesso civico di cui al D.Lgs n. 33 del 2013

Benedetta Barmann
28 Marzo 2019

Il D.lgs. n. 33 del 2016, all'art. 5 bis elenca in modo tassativo gli ambiti sottratti alla regola generale della trasparenza senza contemplare fra le materie escluse quella degli appalti pubblici. Deve, dunque, ritenersi che l'istituto dell'accesso civico operi anche in tale settore.

Il caso. Una società presentava a un Comune istanza di accesso alla documentazione relativa sia alla fase di affidamento che alla fase esecutiva di un appalto. L'istanza veniva fondata sia sugli artt. 22 e ss. della L. 241/90, ritenendo la società di vantare un interesse personale alla ostensione dei documenti richiesti, avendo partecipato all'appalto cui si riferiscono; sia come domanda di accesso civico ai sensi dell'art. 5 bis del D.lgs. 33/2013.

Il Comune accoglieva la richiesta solo con riferimento alla documentazione inerente alla fase di affidamento; per quanto concerne i documenti relativi alla fase esecutiva, invece, emanava un provvedimento di rigetto, stante l'opposizione manifestata dal RTI aggiudicatario dell'appalto.

Avverso tale parziale rigetto della richiesta di accesso la società proponeva ricorso al Tar.

Il giudizio. Il Tar riconosce la fondatezza del ricorso, osservando quanto segue. Anzitutto, viene richiamato l'orientamento giurisprudenziale in base al quale la accessibilità della documentazione concernente i contratti di appalto sarebbe disciplinata esclusivamente dall'art. 53 del D.lgs. n. 50 del 2016 che non richiama l'accesso civico.

Ad avviso dei giudici, tuttavia, non può ritenersi che il mancato richiamo comporti l'inoperatività del predetto istituto. Sul punto si osserva che «Il D.Lgs n. 33 del 2016 all'art. 5 bis elenca in modo tassativo gli ambiti sottratti alla regola generale della trasparenza senza contemplare fra la materie escluse quella degli appalti pubblici (TAR Milano 45/2019, TAR Napoli, VI, 6028/2017). Inoltre, il comma 6 del predetto articolo rimette alla Autorità nazionale anticorruzione la predisposizione di linee guida recanti indicazioni operative che specifichino i casi in cui l'accesso civico deve ritenersi recessivo rispetto all'esigenza di protezione di dati sensibili di carattere personale o industriale». Proprio tale ultima disposizione, ad avviso del Tar, presuppone l'operatività dell'istituto dell'accesso civico nel settore degli appalti pubblici, che rientra nelle materie di competenza dell'ANAC.

Il ricorso viene, dunque, accolto ritenendo che la documentazione relativa alla fase esecutiva dell'appalto debba essere oggetto di accesso civico.

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