Quando le annotazioni nel casellario informatico Anac devono essere adeguatamente motivate?

28 Marzo 2019

Le annotazioni nel Casellario Informatico dell'ANAC che non siano previste per legge devono essere rigorosamente motivate tenuto conto delle effettive risultanze istruttorie, a nulla rilevando la circostanza che le stesse non impediscono automaticamente all'operatore economico la partecipazione alla gara.

Il caso. Il Collegio si è pronunciato sul ricorso proposto da un'impresa avverso il provvedimento con il quale l'Autorità aveva disposto a carico dell'operatore economico l'iscrizione nel Casellario di un'annotazione a causa dell'applicazione di penali (di esiguo valore) per il presunto inadempimento nell'esecuzione di una fornitura di materiale informatico.

L'applicazione di una penale “irrisoria”, l'assenza di gravità dell'inadempimento e l'iter motivazionale dell'Autorità. La società ricorrente ha anzitutto lamentato che l'applicazione della penale - in ragione della sua irrisorietà - non avrebbe dovuto formare oggetto di segnalazione posto che la valutazione complessiva dell'andamento dell'appalto, escludeva a priori l'incidenza di tali penali sull'integrità e l'affidabilità della società ricorrente.

Nel caso di specie, difatti, il ritardo contestato dalla stazione appaltante non solo ammontava - a fronte di una convenzione per la fornitura di pc di oltre € 120.000,00 - a meno di € 7.000,00, ma tale ritardo si era determinato a causa di un aggiornamento tecnologico che aveva oggettivamente reso più complessa la reperibilità sul mercato dei materiali che la società si era impegnata a fornire.

A ciò la ricorrente ha aggiunto che il ritardo accumulato si era verificato in prossimità della scadenza della convenzione e che la consegna posticipata del materiale era stata tempestivamente comunicata alla stazione appaltante.

In definitiva, la società ricorrente ha lamentato il difetto di proporzionalità e di motivazione in quanto né l'Autorità né la stazione appaltante avrebbero valutato il necessario bilanciamento delle circostanze prospettate.

L'istruttoria compiuta sulla vicenda sottesa all'annotazione e la (carente) motivazione: le conclusioni del TAR. Il Collegio, in linea con la tesi della società ricorrente, ha ritenuto che nonostante l'annotazione in questione (nei termini segnalati dalla stazione appaltante) rientrava tra quelle non automaticamente escludenti - cd. notizie utili – la sua valutazione non poteva né prescindere dall'applicazione dei canoni di proporzionalità e ragionevolezza dell'azione amministrativa né doveva risultare “manifestamente inconferente rispetto alle finalità di tenuta del Casellario” (cfr. Tar Lazio, Roma, sez. I, 18 febbraio 2019).

Il TAR ha quindi precisato che in tutti in casi in cui le annotazioni non sono previste dall'ordinamento come “atto dovuto”, le stesse devono essere - in ogni caso - adeguatamente motivate e devono tenere conto delle effettive risultanze istruttorie in ordine alle ragioni della ritenuta utilità (Tar Lazio, Roma, sez. I, 8 marzo 2019, n. 3098).

In conclusione, il Collegio ha affermato che il valore di mera “pubblicità notizia” delle circostanze annotate come “utili” ed il loro carattere non automaticamente escludente, non esonera l'Autorità da una valutazione sull'oggetto dell'iscrizione e che tale valutazione non può prescindere da un iter motivazionale che non deve ridursi ad una mera ricognizione della notizia dell'inadempimento.

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