Se il pedone attraversa al di fuori delle strisce pedonali, è corresponsabile del proprio investimento
29 Marzo 2019
Massima
Sebbene il conducente di veicoli a motore sia onerato da una presunzione di colpa, il pedone che attraversi al di fuori delle strisce pedonali ha l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli; talché, in caso di violazione di tale norma comportamentale e conseguente investimento, il pedone sarà corresponsabile della causazione del sinistro nella misura che il giudice di merito quantificherà percentualmente, in base alle circostanze specifiche del caso. Il caso
Tizia attraversa la strada a circa 100 metri di distanza dalle strisce pedonali; Caio, alla guida della propria autovettura non la vede e la investe, causandone il decesso. Gli eredi di Tizia agiscono in giudizio contro Caio e la compagnia Alfa Assicurazioni per il risarcimento del danno, che viene liquidato dal Tribunale tenendo conto della prevalente responsabilità di Tizia nella causazione del sinistro. Gli eredi di Tizio propongono appello, chiedendo l'addebito esclusivo della responsabilità al conducente; la Corte d'Appello, accogliendo solo parzialmente il gravame, ridetermina la corresponsabilità di Tizia per aver attraversato al di fuori delle strisce pedonali nella misura del 60%. Gli eredi di Tizia ricorrono allora in Cassazione, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 2054, comma 1 e 1227, comma 1, c.c. in relazione agli artt. 190 e 191 c.d.s. La questione
Il pedone che attraversa al di fuori delle strisce pedonali è sempre corresponsabile del proprio investimento? Le soluzioni giuridiche
Secondo la giurisprudenza prevalente, l'art. 2054, comma 1 c.c. stabilisce non tanto un'ipotesi di responsabilità oggettiva, quanto piuttosto una responsabilità presunta da cui il conducente può liberarsi esclusivamente dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. III, 22 gennaio 2015, n. 1135). Tuttavia, tale presunzione di colpa a carico del conducente non esclude un possibile concorso di colpa del pedone nella causazione del fatto, qualora risulti che il danneggiato abbia tenuto una condotta imprudente o non abbia usato l'ordinaria diligenza. L'art. 190 c.d.s. pone delle regole comportamentali per il pedone che attraversa la strada, il quale dovrà utilizzare gli appositi attraversamenti, se presenti. In assenza di strisce o altri attraversamenti, invece, il pedone dovrà: i. prestare l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri; ii. dare la precedenza ai conducenti. La violazione di queste norme comportamentali integra una condotta colposa che -pur non dando luogo, di per sé, a responsabilità esclusiva- determina comunque un concorso di colpa del pedone, di entità variabile a seconda delle circostanze concrete. Tuttavia, l'investimento del pedone al di fuori dell'attraversamento potrà essere ricondotto a sua responsabilità esclusiva quando il conducente (che, ricordiamo, deve vincere la presunzione di cui all'art. 2054, comma 1, c.c.) dimostri che il pedone abbia omesso di dargli la precedenza, ponendosi come ostacolo imprevisto imprevedibile e inevitabile e, dall'altro lato, di aver tenuto una condotta corretta (cfr. Cass. civ., 18 giugno 2015 n. 12595). L'imprevedibilità della condotta del pedone, si evidenzia, dovrà essere accertata con particolare rigore; ad esempio non è stata ritenuta tale neppure quella di chi attraversi frettolosamente e guardando in basso una strada del centro urbano, dove si trovano vari bar e altri esercizi commerciali. L'art. 191 c.d.s., nel disciplinare la condotta del conducente in presenza di pedoni, sancisce la regola della precedenza assoluta del pedone che attraversi sulle strisce. Il pedone che si accinga ad attraversare la strada utilizzando un apposito attraversamento non sarà neppure tenuto a verificare se i conducenti in transito mostrino o meno l'intenzione di rallentare e lasciarlo attraversare, potendo egli fare ragionevole affidamento sugli obblighi di cautela gravanti sui conducenti; e anche se la sua condotta sia stata del tutto straordinaria ed imprevedibile, potrà esservi al più concorso di colpa, ma non sua responsabilità esclusiva (cfr. Cass. civ., 9 marzo 2011 n. 5540; Cass. civ., 30 settembre 2009 n. 20949. Contra, cfr. Cass. civ., 18 ottobre 2001 n. 12751, secondo cui «il pedone, il quale attraversi la strada di corsa sulle apposite "strisce pedonali" immettendosi nel flusso dei veicoli marcianti alla velocità imposta dalla legge, pone in essere un comportamento colposo che può costituire causa esclusiva del suo investimento da parte di un veicolo, ove il conducente dimostri che l'improvvisa ed imprevedibile comparsa del pedone sulla propria traiettoria di marcia ha reso inevitabile l'evento dannoso, tenuto conto della breve distanza di avvistamento, insufficiente per operare un'idonea manovra di emergenza»). In assenza di attraversamenti, occorre distinguere i casi in cui il pedone non abbia ancora impegnato la carreggiata (nei quali, come s'è visto, la precedenza spetta al conducente) da quelli in cui il pedone abbia già impegnato la carreggiata, nei quali il conducente deve sempre consentirgli di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza (cioè, in sostanza, dargli la precedenza).
Ponendosi sul solco di un orientamento ormai consolidato, Cass. civ., n. 2241/2019 traccia linee guida molto chiare per i giudici di merito chiamati ad accertare il concorso di colpa del pedone nel proprio investimento.
Tre i passaggi da seguire per decidere la fattispecie concreta: a) muovere dall'assunto che la colpa del conducente sia presunta e pari al 100%; b) accertare in concreto la colpa del pedone; c) ridurre progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente, via via che emergono circostanze idonee a dimostrare la colpa in concreto del pedone.
In relazione al passaggio di cui alla lettera b), precisa poi la Corte, la condotta del pedone che inizi l'attraversamento della strada al di fuori delle strisce pedonali senza dare la precedenza ai veicoli sopraggiungenti, costituisce per giurisprudenza consolidata una concausa nella produzione dell'evento, la cui rilevanza in termini percentuali può essere apprezzata esclusivamente in sede di merito, esclusa ogni possibilità di ricorrere per cassazione (come, ahimè, frequentemente accade) al solo scopo di rideterminare le percentuali di colpa sulla base di una lettura del materiale istruttorio differente da quella effettuata dai giudici di primo e secondo grado (cfr. Cass. civ., 22 gennaio 2015 n. 1135; Cass. civ., 13 marzo 2009, n. 6168). Osservazioni
All'atto pratico, il conducente sarà sempre responsabile, o quantomeno corresponsabile, dell'investimento del pedone, salvi soli i casi in cui questo abbia tenuto una condotta “imprevedibile e anormale”, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e di osservarne tempestivamente i movimenti e, al contempo, abbia rispettato tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza. Non solo, per andare completamente esente da responsabilità, il conducente dovrà anche essere in grado di provare tali circostanze, cosa che potrebbe esser molto difficile (si pensi al caso di sinistro avvenuto in assenza di testimoni) come sembra dimostrare la sporadicità delle sentenze che imputano la causazione del sinistro alla responsabilità esclusiva del pedone. Pare a chi scrive che, a fronte della presunzione legale posta dall'art. 2054, comma 1 c.c., il conducente non si trovi di fronte a una situazione molto diversa da un'inversione dell'onere della prova a tutti gli effetti; e anche se la Cassazione ha precisato come “il riconoscimento di una presunzione favorevole ad una parte non comporta una deroga ai criteri ordinari di riparto dell'onere della prova di cui all'art. 2967 c.c., ma consente alla parte, che ne rimane gravata, di assolvervi mediante la presunzione stessa” (cfr. Cass. civ., 17 dicembre 2018 n. 32642), resta il fatto che, sofismi a parte, al pedone/attore sarà sufficiente allegare la responsabilità del conducente, mentre il conducente/convenuto dovrà provarne -e con quale rigore!- l'insussistenza. Insomma, l'art. 2054 c.c. denota una sorta di favor legis nei confronti del pedone, del quale tutti i soggetti coinvolti nella gestione del sinistro (parti, legali, compagnie assicuratrici etc.) farebbero bene a tener conto, prima di optare per la definizione in via giudiziale. |