RTI, la mancanza della qualificazione sulla singola quota di lavori è causa di esclusione dell’intero raggruppamento

Guido Befani
29 Marzo 2019

La mancanza del requisito di qualificazione in misura corrispondente alla quota di lavori alla quale si è impegnata una delle imprese costituenti il raggruppamento in sede di presentazione dell'offerta è causa di esclusione dell'intero raggruppamento dalla gara, anche se lo scostamento sia minimo ed anche nel caso in cui il raggruppamento nel suo insieme (ovvero un'altra delle imprese del medesimo) sia in possesso del requisito di qualificazione sufficiente all'esecuzione dell'intera quota di lavori.

Nel risolvere il contrasto interpretativo sorto sul punto, l'Adunanza Plenaria ha preferito l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale la mancanza del requisito di qualificazione in misura corrispondente alla quota di lavori alla quale si è impegnata una delle imprese costituenti il raggruppamento in sede di presentazione dell'offerta è causa di esclusione dell'intero raggruppamento dalla gara.

Per il Collegio, infatti, non possono rilevare in senso contrario altre e diverse considerazioni, quali la natura del raggruppamento, l'entità minima dello scostamento e, in particolare, la circostanza che il raggruppamento nel suo insieme sia in possesso del requisito di qualificazione sufficiente all'esecuzione dell'intera quota dei lavori.

Già in via strettamente letterale, il Collegio ha avuto modo di rilevare come, in virtù dell'art. 92, comma 2, d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 (applicabile ratione temporis) la mancanza del requisito di qualificazione in misura corrispondente alla quota dei lavori, cui si è impegnata una delle imprese costituenti il raggruppamento temporaneo in sede di presentazione dell'offerta, è causa di esclusione dell'intero raggruppamento, anche se lo scostamento sia minimo ed anche nel caso in cui il raggruppamento nel suo insieme (ovvero un'altra delle imprese del medesimo) sia in possesso del requisito di qualificazione sufficiente all'esecuzione dell'intera quota di lavori.

Del resto, le conclusioni cui si perviene già sulla base di un'interpretazione letterale del testo risulterebbero del tutto coerenti con la natura e la finalità dei requisiti di qualificazione, in quanto tali requisiti attengono alle caratteristiche soggettive del concorrente che partecipa alla gara ed aspira all'aggiudicazione, e ciò al fine di rassicurare la stazione appaltante sulla sua serietà, professionalità e capacità imprenditoriale in ordine alla realizzazione di quella parte di lavoro che potrebbe, in caso di esito positivo della gara, essergli affidata.

I requisiti di qualificazione, in ultima analisi, sono funzionali alla cura e tutela dell'interesse pubblico alla selezione di contraenti affidabili, onde garantire al me

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