L'affido condiviso è sempre la regola, salvo eccezioni
02 Aprile 2019
Il caso. In primo grado veniva disposto l'affido esclusivo del minore alla madre, in ragione della residenza all'estero del padre e vista anche la conflittualità dei genitori. Il padre proponeva quindi reclamo contro la decisione del Tribunale, in cui chiedeva che fosse disposto l'affidamento congiunto, sostenendo la sua volontà e disponibilità a mantenere rapporti continui e proficui con il figlio, vista anche l'assiduità dei suoi viaggi in Italia, effettuati proprio per questo scopo. Nell'accogliere il reclamo, la Corte d'Appello disponeva l'affido condiviso, con collocamento prevalente presso la madre, attribuendo l'esercizio della responsabilità genitoriale in forma congiunta per le questioni di maggior interesse per la vita del minore e in forma disgiunta per le questioni di ordinaria amministrazione. La madre ricorreva per cassazione, vedendo rigettato il suo ricorso.
L'affido condiviso è sempre la regola, purché sia garantito lo sviluppo psico-fisico dei figli. Secondo la Suprema Corte, l'affidamento condiviso è da considerarsi il regime ordinario, anche nel caso in cui i genitori abbiano cessato il rapporto di convivenza e vivano lontani tra di loro, mentre il grave conflitto che essi abbiano non è di per sé solo motivo di esclusione dell'affido condiviso, se non quando costituisca ostacolo per l'equilibrio e il corretto sviluppo psico-fisico dei figli, che deve essere sempre garantito, quale interesse primario e superiore a quello personale dei genitori, che siano coniugi o meno. Nel caso in esame, osserva la Corte, la pur riscontrata conflittualità era stemperata dalla lontananza delle parti, in modo da non assumere una connotazione ostativa all'affido condiviso.
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