Riforma giurisdizione tributaria: tra enfatico entusiasmo e lentezza d'avvio

02 Aprile 2019

Sulla riforma della giustizia tributaria esistono numerose proposte ma in particolare sono due che risultano presentate alla Camera dai gruppi parlamentari di maggioranza: quella del Gruppo della Lega (Atto Camera 1526) e quella che fa capo al gruppo delle Movimento Cinque stelle (Atto Camera 1521). L'Avv. Mario Cavallaro provvede a fare un punto sulla ormai urgente ed indispensabile riforma della giurisdizione tributaria.
Premessa

Come di consueto, nella fase iniziale di ogni Legislatura si ricomincia a parlare di urgente ed indispensabile riforma della giurisdizione tributaria.

Se, quando e quanto poi si realizzerà ancora non è dato capire, perché nonostante l'enfatico entusiasmo che circonda gli annunci, ed anche questa è ormai invalsa prassi, al momento chi ha esperienza concreta di lavori parlamentari non può che registrare una certa lentezza nell'avvio del concreto esame dei disegni di legge di ispirazione parlamentare, mentre fino ad ora il governo non ha manifestato un preciso orientamento in merito, salvo riproporre il più volte promesso aumento del compenso fisso per i giudici tributari la cui misura tuttavia, ottanta euro mensili, non ha suscitato comprensibilmente entusiasmi ed esaltazioni nei destinatari.

Elemento di novità e discontinuità è sicuramente la personale partecipazione del Ministro Tria alla recente cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario tributario in Cassazione (ndr vedi nostra news Giustizia tributaria: inaugurato l'Anno giudiziario 2019, e Al via l'Anno Giudiziario Tributario Lombardo 2019), nella quale ha annunciato la costituzione di un tavolo tecnico presso il MEF per l'esame della problematica: in precedenza, ricordiamo che analoghe iniziative, annunciate nella scorsa legislatura, ed in particolare una commissione tecnica che avrebbe dovuto essere guidata dai due capi di gabinetto del Mef e della Giustizia, non ebbero poi alcun concreto seguito.

Le proposte normative in itinere

Sul piano parlamentare, due almeno sono le proposte che risultano presentate alla Camera in materia dai gruppi parlamentari di maggioranza, quella del Gruppo della Lega (Atto Camera 1526, Centemero ed altri: "Ordinamento degli organi di giurisdizione e amministrativi della giustizia tributaria") e quella che fa capo al gruppo delle Movimento Cinque stelle (Atto Camera 1521, Martinciglio ed altri: "Ordinamento degli organi di giurisdizione e amministrativi della giustizia tributaria”).

Tuttavia, nessuna delle due ha iniziato al momento in cui scriviamo (fine marzo 2019) il concreto iter parlamentare, né ve ne sono i testi formalmente disponibili.

Leggermente più avanti è invece la p.d.l. della deputata di Forza Italia Sandra Savino, (A. C. n. 840) che è una snella legge delega al governo per il riordino della giurisdizione tributaria ed è stata già assegnata alla commissione giustizia; ma anche in questo caso, tuttavia, i lavori di esame non sono concretamente iniziati.

Al Senato, invece è stato da tempo presentato il D.d.l. dal Senatore Nannicini (n. 759 A.S.) il cui testo è pubblicato ed è stato assegnato in sede redigente alle commissioni congiunte Giustizia e Finanze. L'esame in concreto non è iniziato, ma poiché il testo è pubblicato si può già affermare che si tratta di una organica riforma della giurisdizione che rimane speciale, costituita essenzialmente da giudici professionisti selezionati per pubblico concorso e con uno spazio limitato per la componente onoraria.

Il D.d.l. salda la giurisdizione speciale alla Suprema Corte di Cassazione, che ne rimane il grado di legittimità.

Sempre in Senato è stato presentato dal Senatore Vitali (Gruppo F.I.) il D.d.l. n. 243, anch'esso assegnato in sede redigente ma alla sola commissione Giustizia, il cui testo è disponibile e che è anch'esso incentrato su una giurisdizione speciale con al vertice di legittimità la Suprema Corte di Cassazione.

Infine, sebbene il testo non risulti ancora presentato ufficialmente alle Camere, il Consiglio dei Ministri nella seduta n. 48 del 28 Febbraio 2018 risulta aver approvato un pacchetto di leggi-delega, fra cui quella in materia di semplificazione e codificazione nella quale, fra le materie oggetto di riforma per delega, risulta la giurisdizione tributaria.

In verità, dai testi informali che circolano non risultano specifici indirizzi per l'esercizio da parte del governo di questa delega, che allo stato presenterebbe, per difetto di chiari indirizzi da parte del parlamento, più di un sospetto di incostituzionalità.

Da quanto informalmente acquisito anche sul contenuto dei testi giacenti alla Camera, è presto per avviare un dibattito di stretto merito sulle sorti della riforma, ma si può dire che ormai risulta diffusamente, anzi unanimemente abbandonato il proposito di un ritorno alla giurisdizione ordinaria della materia tributaria, in quanto tutti i disegni di legge riconoscono la necessità del mantenimento della giurisdizione speciale, con il relativo organo di autogoverno.

Divergenze significative si registrano nella composizione delle corti tributarie, nelle quali in alcuni disegni di legge si riordina l'attuale composizione mista fra laici e togati professionisti ed in altri invece si propende per una articolazione professionistica della magistratura tributaria, con accesso per concorso pubblico, più o meno semplificato, con spazi più o meno significativi per una quota onoraria di magistrati.

Dal complesso delle proposte, si profila una magistratura che quanto a retribuzione è equiparata alla magistratura ordinaria nella sua componente professionistica; in verità, irrisolto perché ancora non determinato appare il costo di operazioni di questa natura, dovendosi prevedere un organico di alcune centinaia di magistrati, seppur con la sicura previsione della diminuzione ulteriore del contenzioso, l'introduzione di un primo grado di regola monocratico ed il riordino anche territoriale di sedi che ormai non operano entro parametri di economicità.

Nonostante la previsione in molte ipotesi di una vera e propria riforma e non di un semplice riordino dell'esistente, non sembrano trovare accoglimento le proposte - pur circolate nella precedente legislatura - di un “trasferimento” della giurisdizione tributaria alla giustizia amministrativa o a quella contabile, che avrebbe il pregio – ma forse bisognerebbe ipotizzare una legge costituzionale – di eleminare il grado di legittimità presso la Cassazione, che ha sostanzialmente stravolto i numeri dei giudizi civili presso la Suprema Corte e che le misure adottate non hanno finora deflazionato a sufficienza, nonostante gli sforzi inauditi compiuti dalla Corte.

In conclusione

Mai come in passato, tuttavia, la sensazione è che il cantiere sia aperto e che si voglia tener conto più che di impostazioni “ideologiche”, basate sul primato di questa o quella giurisdizione, della realtà dei fatti, che postula intanto l'apprezzamento per l'attuale sistema delle corti tributarie di merito, le più celeri nel dirimere le controversie loro affidate, la necessità di riordino territoriale ed organizzativo degli uffici giudiziari tributari, la definizione dello status del giudice tributario che ne garantisca l'autonomia ed indipendenza ed una adeguata retribuzione oltre che una più sicura professionalità specifica, con l'evidente corollario che esso non possa dipendere o essere legato allo stesso organo istituzionale - il MEF - che ha come compito l'esercizio della funzione tributaria amministrativa e per converso che, ove si mantenga l'attuale possibilità di partecipazione dei giudici togati, tale aspetto venga adeguatamente regolato.

Ineludibile - ma come più volte chi scrive ha affermato nel quadro del più generale abnorme dilatarsi del giudizio di legittimità nella giurisdizione non solo tributaria, ma anche penale e civile – è anche affrontare il tema dei compiti nella materia della suprema Corte di Cassazione, atteso che nelle altre giurisdizioni speciali il giudizio di legittimità è assorbito, salvo per quel che riguarda le questioni di giurisdizione, dal giudizio di seconda istanza.

Va anche tenuto conto della progressiva ulteriore diminuzione del numero dei giudizi, non senza tenere conto che la fase di mediazione preliminare obbligatoria dovrebbe essere svolta innanzi ad organi terzi e non emanazioni ancorché separate dell'amministrazione tributaria e che la limitazione del ricorso alla giurisdizione ha già raggiunto soglie molto elevate, dovendosi semmai offrire al contribuente un rito semplificato e ad accesso poco oneroso per le questioni minori.

In considerazione del fatto che tutto quanto si è finora mosso è però ai blocchi di partenza, non resta che verificare – dopo l'ormai prossimo passaggio delle elezioni europee, significativo sotto il profilo politico – quale indirizzo sarà in concreto tracciato dalle forze parlamentari e dal governo.

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