Violazione degli obblighi di assistenza familiare. L'obbligato può compensare con il credito vantato nei confronti dell'avente diritto?

02 Aprile 2019

Qualora il soggetto obbligato a fornire mezzi di sussistenza, vanti dei crediti nei confronti di colui verso il quale sussistano gli obblighi di assistenza familiare, può opporre tale circostanza a titolo di compensazione senza commettere reato?

Qualora il soggetto obbligato a fornire mezzi di sussistenza, vanti dei crediti nei confronti di colui verso il quale sussistano gli obblighi di assistenza familiare, può opporre tale circostanza a titolo di compensazione senza commettere reato?

La ratio della norma prevista dall'art. 570, comma 2, n. 2 c.p. risiede nel non far mancare i mezzi di sussistenza a coloro che ne hanno diritto e che versano in uno stato di bisogno. Tale obbligo discende dalla legge, pertanto non è determinato nell'entità ma solo nel fine che è quello di tutelare la famiglia non facendo mancare i mezzi di sussistenza agli aventi diritto. Proprio per queste sue caratteristiche, il credito vantato dall'avente diritto non ha i requisiti (art. 1243 c.c.) per essere posto in compensazione con qualsivoglia credito vantato dal soggetto obbligato nei confronti dello stesso avente diritto.

Ma, anche nel caso in cui l'obbligo di fornire i mezzi di sussistenza derivi da uno specifico provvedimento del giudice civile, sebbene si possa ritenere che il credito dell'avente diritto possieda i requisiti per essere posto in compensazione con un corrispondente credito del soggetto obbligato a fornire i mezzi di sussistenza, non può chiedersi al giudice penale di pronunciarsi in merito alla compensazione dei crediti, che quindi rimane esclusa, in quanto la sua funzione non è certo quella di valutare se il credito vantato dall'obbligato a fornire i mezzi di sussistenza possa ritenersi certo, liquido ed esigibile (condizione necessaria per la compensazione) analogamente a quello vantato dall'avente diritto e disposto dal Giudice civile. Infatti, la ratio e la funzione di tutela propri della disciplina di cui all'art. 570 c.p. non può essere piegata a questioni di natura compensatoria, poiché risponde alla funzione di preservare il nucleo familiare da una condizione di bisogno che prevale su qualsivoglia questione di natura civilistica. Del resto, nel sistema del codice penale, la giurisprudenza attribuisce limitata rilevanza all'istituto civilistico della compensazione solo là dove siano in gioco esclusivamente interessi patrimoniali (ad esempio, in tema di appropriazione indebita: Cass. pen., Sez. II, 4 dicembre 2013, n. 293), mentre tale rilevanza è esclusa là dove siano tutelati interessi diversi da quelli patrimoniali (come quello del buon andamento della pubblica amministrazione nel reato di peculato: Cass. pen., Sez. VI, 11 luglio 2017, n. 47003).

Il richiamo ad istituti civilistici per esimersi da responsabilità con riferimento al reato di cui all'art. 570, comma 2, n. 2, c.p. è irrilevante, poiché si tratta di reato plurioffensivo, in quanto diretto a tutelare non solo interessi patrimoniali, ma soprattutto interessi pubblici attinenti all'ordine familiare.

In conclusione, quindi, poiché il principio della compensazione tra debiti e crediti previsto dall'art. 1241 c.c., non si può applicare nella fattispecie prevista dall'art. 570 c.p., il soggetto obbligato a fornire i mezzi di sussistenza non può opporre, a titolo di compensazione, al fine di escludere la ipotizzabilità del reato, un suo credito verso l'avente diritto (Cass. pen., Sez. VI, 21 giugno 2018, n. 45450 e Cass. pen., Sez. VI, 22 dicembre 1983, n. 4078; Cass. pen., Sez. V, 3 novembre 2011, n. 9600).

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