Sull’interesse ad accedere ai documenti di gara anche in caso di decorso del termine per impugnare

02 Aprile 2019

L'avvenuto decorso del termine per impugnare la procedura di gara non incide sull'attualità dell'interesse ad accedere agli atti di gara, non spettando all'amministrazione che detiene il documento valutare le modalità di tutela dell'interesse del richiedente e negare l'accesso per il caso in cui ritenga talune di esse non più praticabili; spetta solo al privato richiedente, una volta ottenuto il documento, la decisione sui rimedi giurisdizionali da attivare ove ritenga lesa la sua situazione giuridica soggettiva.

Il caso. A seguito dell'aggiudicazione di una procedura aperta per l'affidamento di un appalto di lavori, un'ATI pretermessa formulava istanza di accesso con particolare riferimento all'offerta tecnica ed economica del primo classificato. La stazione appaltante comunicava di non potere esibire buona parte dell'offerta tecnica, nonché gli allegati ai giustificativi dell'anomalia, per ragioni di riservatezza. A seguito dell'ulteriore diffida dell'ATI rimasta senza esito, quest'ultima proponeva ricorso al Tar contestando la legittimità del silenzio per violazione dell'art. 53 del d.lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii. e lamentando di non essere stata posta in grado di verificare la legittimità degli atti di gara e quindi di predisporre, entro il termine decadenziale, l'eventuale ricorso.

La questione. Il Tar ha rilevato che l'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza, salve le limitazioni giustificate dalla necessità di contemperare il suddetto interesse con altri interessi meritevoli di tutela, riconoscendo il diritto di accesso agli atti a chiunque vi abbia interesse in quanto finalizzato alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti. L'art. 53 del d.lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii. detta una disciplina specifica per l'accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, rinviando alla disciplina generale di cui agli articoli 22 e seguenti della legge n. 241/1990. Tanto premesso, il Tar Toscana ha ritenuto che l'avvenuto decorso del termine per impugnare gli atti della procedura ad evidenza pubblica, non incide sull'attualità dell'interesse all'accesso, non spettando all'amministrazione che detiene il documento valutare le modalità di tutela dell'interesse del richiedente e negare l'accesso per il caso in cui ritenga talune di esse non più praticabili.

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