Differenze tra la fase di verifica di anomalia dell’offerta e la fase di verifica di conformità dei prodotti forniti alle caratteristiche tecniche richieste

Redazione Scientifica
02 Aprile 2019

La verifica di anomalia dell'offerta, condotta dalla Stazione Appaltante in sede di gara e volta ad accertare l'affidabilità dell'offerta presentata dalla controinteressata in presenza di uno scostamento...

La verifica di anomalia dell'offerta, condotta dalla Stazione Appaltante in sede di gara e volta ad accertare l'affidabilità dell'offerta presentata dalla controinteressata in presenza di uno scostamento da parametri predeterminati dall'Amministrazione, è da tenere rigorosamente distinta dalla successiva fase di verifica di conformità, attinente alla fase esecutiva del contratto e volta ad accertare in concreto la conformità dei prodotti forniti alle caratteristiche tecniche. Qualora la verifica di conformità dovesse avere esito negativo, la conseguenza prospettabile sarebbe non un'illegittima modifica postuma dell'offerta presentata, bensì l'integrazione di un inadempimento negoziale, suscettibile di determinare la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno patito dalla Stazione Appaltante.

Per contestare l'esito positivo della verifica di anomalia dell'offerta non bastano generiche considerazioni circa l'implausibilità del calcolo di alcuni fattori dell'offerta. Per contestare l'esito positivo della verifica dell'eventuale anomalia dell'offerta va fornita una prova fondata su elementi concreti accompagnati da conteggi analitici e non da generiche considerazioni circa l'implausibilità del calcolo di alcuni fattori dell'offerta.

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