Sull'esclusione delle lesioni stradali dai reati procedibili a querela: un eccesso di delega in minus?

03 Aprile 2019

I principi e criteri direttivi fissati dalla delega prevedevano la trasformazione della procedibilità a querela - c.d. “deprocedibilità” - «per i reati contro la persona puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a 4 anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, fatta eccezione per...
Abstract

Il d.lgs. 10 aprile 2018 n. 36, recante Disposizioni di modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati, attua quella parte della delega contenuta nell'art. 1 commi 16 lett. a) e b) e 17 l. 23 giugno 2017 n. 103, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario.

I principi della delega

I principi e criteri direttivi fissati dalla delega prevedevano la trasformazione della procedibilità a querela - c.d. “deprocedibilità” - «per i reati contro la persona puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a 4 anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, fatta eccezione per il delitto di cui all'art. 610 c.p. (Violenza privata), e per i reati contro il patrimonio previsti dal codice penale».

Erano, inoltre, previste alcune eccezioni - con il conseguente mantenimento della procedibilità d'ufficio - nel caso della ricorrenza di una delle seguenti condizioni:

«1) la persona offesa sia incapace per età o per infermità;

2) ricorrano circostanze aggravanti a effetto speciale (che comportano un aumento di pena rispetto all'ipotesi base in misura superiore a un terzo, ex art. 63, comma 3) ovvero le circostanze indicate nell'articolo 339 (violenza o minaccia commessa con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da associazioni segrete, esistenti o supposte; violenza o minaccia commessa da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi; violenza o minaccia commessa mediante il lancio o l'utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti atti ad offendere, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da creare pericolo alle persone);

3) nei reati contro il patrimonio, il danno arrecato alla persona offesa sia di rilevante gravità».

I principi della delega

La “deprocedibilità” persegue l'obiettivo di costituire un punto di equilibrio fra due opposte esigenze:

  • da un lato, evitare che si determinino meccanismi repressivi automatici in ordine a fatti che non rivestono particolare gravità;
  • dall'altro, quello di far emergere e valorizzare l'interesse privato alla punizione del colpevole in un ambito di penalità connotato dall'offesa a beni strettamente individuali.

Dalla combinazione di queste emergenze deriva anche l'ulteriore risultato di non ingolfare il sistema con procedimenti penali non giustificati da un'effettiva esigenza repressiva, in caso di assenza della volontà di persecuzione da parte della persona offesa.

L'ordinamento non è nuovo all'ampliamento delle ipotesi di perseguibilità a querela per finalità deflattive. L'ultimo intervento sistematico è stato realizzato con la nota l. 24 novembre 1981, n. 689, recante Modifiche al sistema penale, la quale, con intento analogo, ha mutato il regime di procedibilità di taluni illeciti penali originariamente perseguibili d'ufficio.

Le singole ipotesi “deprocedibilizzate”

Il decreto interviene puntualmente su alcune fattispecie criminose, procedibili d'ufficio, contemplate dal codice penale, rendendole procedibili a querela.

Tra i delitti contro la persona:

  • il delitto contro la libertà morale di cui all'art. 612, comma 2. c.p. (Minaccia);
  • il delitto contro l'inviolabilità del domicilio di cui all'art. 615, comma 2, c.p. (Violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale);
  • i delitti contro l'inviolabilità dei segreti di cui agli artt. 617-ter, comma 1, c.p. (Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche); art. 617-sexies, comma 1, c.p. (Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche); art. 619, comma 1, c.p. (Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza commesse da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni) e art. 620 c.p. (Rivelazione del contenuto di corrispondenza commessa da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni).

Tra i “delitti contro il patrimonio”:

  • i delitti mediante frode di cui di cui agli artt. 640 c.p. (Truffa); art. 640-ter c.p. (Frode informatica) e art. 646 c.p. (Appropriazione indebita).

In ossequio alle indicazioni della delega, con i nuovi artt. 623-ter e 649-bis c.p. per tutti i reati citati è stata mantenuta la procedibilità di ufficio nel caso in cui ricorrano «circostanze aggravanti a effetto speciale».

Il regime transitorio

L'art. 12 d.lgs. 36/2018 è dedicato al regime transitorio.

Le due regole dirette a disciplinare le diverse situazioni, mutuano il contenuto dell'art. 19 l. 25 giugno 1999, n. 205, recante Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario.

Per i reati divenuti perseguibili a querela commessi prima dell'entrata in vigore del decreto, viene previsto che il termine per la presentazione della querela (tre mesi) decorra dalla predetta data, se la persona offesa abbia avuto già in precedenza notizia del fatto costituente reato, secondo la disciplina generale di cui agli artt. 120 e seguenti.

Invece, per i reati divenuti perseguibili a querela per i quali risulti già pendente un procedimento o un processo davanti al giudice viene previsto che il pubblico ministero, nella fase delle indagini preliminari, o il giudice, dopo l'esercizio dell'azione penale, debbano provvedere a informare la persona offesa - «anche, se necessario, previa ricerca anagrafica» dell'indirizzo dove inviare l'atto - della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata. Per quanto evidente, l'informazione deve avere contenuto determinato in maniera tale che la persona offesa sia specificamente informata della possibilità offertagli dalla legge di perseguire l'autore del reato presentando querela, con decorrenza del relativo termine dalla data del ricevimento dell'avviso.

Un intervento a portata limitata

Sebbene le finalità fossero totalmente condivisibili, il contenuto sostanziale dell'intervento risulta assai circoscritto.

Specie in relazione all'esigenza “deflattiva”, il novum, in punto di procedibilità, ha riguardato - salvo i reati di minaccia, truffa e appropriazione indebita - principalmente reati di scarso rilievo statistico.

Se si guarda ai contenuti della delega, tuttavia, il novero dei reati che avrebbero potuto essere resi procedibili a querela era molto più esteso. Il legislatore delegato, invece, ha sfruttato solo in parte la delega.

Il mancato inserimento dell'art. 590-bis c.p.

Nonostante, da più parti, la delega fosse stata letta come tesa a modificare anche - e principalmente - la procedibilità del delitto contro la persona di cui all'art. 590-bis commi 1, 4, 5 e 6, c.p. relativo alle ipotesi di lesioni personali stradali gravi o gravissime, di primo e secondo livello, il legislatore delegato ha ritenuto di non procedere in tal senso; ciò si evince dall'iter logico-argomentativo che emerge dal facile confronto tra gli esiti dei due processi ermeneutici paralleli concernenti la norma delegante e la norma delegata.

Tale incompleta e parziale inattuazione da parte dell'esecutivo dei principi e criteri direttivi offerti dal legislatore delegante risulta, allora, in grado di integrare quello che è stato definito dalla Consulta come eccesso di delega in minus.

Nel caso in esame, infatti, quello “stravolgimento della legge delega”, idoneo a determinare la sussistenza di un dubbio di costituzionalità sull'increscioso accidente (cfr. Corte Cost., ordinanza n. 283 del 2013 e, nello stesso senso, sentenza n. 149 del 2005), è riscontrabile nella circostanza che, nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della l. 103/2017 e fino all'adozione del d.lgs. 36/2018, numerosi processi in tutta la Repubblica sono stati rinviati, in attesa della de-quotazione processuale del delitto de quo.

Si impone, allora, la reductio ad legitimitatem del testo legislativo, da parte del Giudice delle leggi.

Se, è vero, che “la configurazione delle fattispecie criminose e la determinazione della pena … costituiscono materia affidata alla discrezionalità del legislatore, involvendo apprezzamenti tipicamente politici” (Corte Cost., sentenza n. 35 del 2018), tale discrezionalità è da riconoscere - solo e soltanto - al legislatore delegante e non anche al legislatore delegato.

Si ritiene, quindi, possibile sollevare questione di legittimità relativa all'ammissibilità di quel teorema prospettato dal legislatore delegato (a dispetto di quello previsto dal delegante) con l'auspicio che la Consulta, pronta a sviluppare una riflessione ampia e organica, ponga un punto fermo al problema.

Sulla rilevanza della questione

La questione di legittimità costituzionale appare rilevante ai fini della decisione del giudizio relativo al delitto di colposa offesa stradale all'incolumità individuale, sussistendo un nesso di pregiudizialità necessaria tra il giudizio a quo e il giudizio di legittimità costituzionale. E invero, nel vigente quadro normativo, il Tribunale è costretto a celebrare il processo e a verificare in dibattimento la sussistenza o meno della fattispecie delittuosa, che potrebbe comportare la condanna dell'imputato, anche in caso di assenza della volontà di persecuzione da parte della persona offesa.

Tuttavia, in caso di declaratoria di illegittimità del d.lgs. 36/2018, si assisterebbe alla restituzione delle citate ipotesi previste e punite dall'art. 590-bis commi 1, 4, 5 e 6, c.p. nell'alveo della procedibilità a querela, in quanto punite, come richiesto dalla delega, con pena detentiva non superiore nel massimo a 4 anni.

Ne consegue che la questione della costituzionalità della norma possiede un'incidenza attuale nel procedimento per lesioni stradali, perché ha a oggetto una norma che consente di instaurare d'ufficio il giudizio.

Sulla non manifesta infondatezza

Il requisito della “non manifesta infondatezza” è ravvisabile nell'effettiva e concreta consistenza della questione di legittimità che si esprime nei seguenti termini.

Nella relazione tecnica al d.lgs. 36/2018 si legge che il legislatore delegato ha ritenuto di equiparare la “malattia nel corpo o nella mente” derivante dalle lesioni stradali a quello stato di “incapacità” (art. 583, comma 1, n. 1, c.p.), previsto dalla delega come ostativo alla trasformazione.

Resta, tuttavia, che se così fosse, anche il delitto di lesioni stradali lievi, di cui all'art. 590, procedibile a querela, dovrebbe diventare d'ufficio, in quanto anch'esso connotato dall'evento di (pur limitata) “incapacità”.

In realtà, nella relazione illustrativa si legge che per il reato de quo non si è ritenuto di introdurre la procedibilità a querela «trattandosi […] di fattispecie criminose … oggetto di recente intervento normativo (l. 23 marzo 2016 n. 41), e connotate comunque da una certa gravità posto che l'evento lesivo risulta conseguenza della violazione di una regola di cautelare di condotta posta a presidio della sicurezza della circolazione stradale».

Anche in relazione a tale osservazione, resta da rilevare che (il più recente) art. 590-sexies c.p., concernente le lesioni personali in ambito sanitario, rinvia in toto all'art. 590 c.p., che resta procedibile a querela.

Ne deriva che il citato esercizio incompleto e solo parziale della delega legislativa, comporta una palese violazione dell'articolo 76 della Costituzione - che rappresenta quel parametro che regge i rapporti fra delegante e delegato - per aver determinato uno stravolgimento in contrasto con le diverse indicazioni e con l'organicità del sistema risultante dai principi e fini della legge di delegazione, tale da pregiudicare il complesso della nuova disciplina.

In conclusione

Si ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del decreto legislativo 10 aprile 2018 n. 36, recante Disposizioni di modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati, nella parte in cui ha escluso la procedibilità a querela delle ipotesi di reato di cui all'art. 590-bis commi 1, 4, 5 e 6, per contrasto con l'art. 76 della Carta Costituzionale, per mancato esercizio della delega contenuta nell'art. 1 commi 16 lett. a) e b) e 17 l. 23 giugno 2017 n. 103.