Reddito di cittadinanza: gli ex coniugi non dovranno più risiedere insiemeFonte: L. 28 marzo 2019 n. 26
04 Aprile 2019
A decorrere dal 1° aprile 2019, è istituito il reddito di cittadinanza, quale «misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro».
Requisiti per accedere al reddito di cittadinanza. Il reddito di cittadinanza è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, di determinati requisiti, tra quali si evidenziano quelli di cittadinanza, residenza e soggiorno, nonché quelli reddituali e patrimoniali.
Il nucleo familiare e la famiglia anagrafica. Ai fini del reddito di cittadinanza, i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione; se la separazione o il divorzio sono avvenuti successivamente alla data del 1° settembre 2018, il cambio di residenza deve essere certificato da apposito verbale della polizia locale. I componenti già facenti parte di un nucleo familiare come definito ai fini ISEE o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici continuano a farne parte anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione. Invece, il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori solo quando: - è di età inferiore a 26 anni; - è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, - non è coniugato e non ha figli.
Il reddito familiare. Ai soli fini del reddito di cittadinanza, il reddito familiare è determinato al netto dei trattamenti assistenziali eventualmente inclusi nell'ISEE ed include il valore annuo dei trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi. |