Sulla distinzione tra le soluzioni migliorative e le varianti

Diego Campugiani
04 Aprile 2019

Le soluzioni migliorative previste dalle procedure di affidamento secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa si differenziano dalle varianti perché possono liberamente esplicarsi in tutti gli aspetti tecnici lasciati “aperti” a diverse soluzioni sulla base del progetto posto a base di gara, senza modificarne le caratteristiche progettuali già stabilite dall'amministrazione. Le varianti, invece, si sostanziano in modifiche del progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale, per la cui ammissibilità è necessaria una previa manifestazione di volontà della stazione appaltante, mediante preventiva autorizzazione contenuta nel bando.

Il caso. Il Tar si è pronunciato sul ricorso proposto dall'impresa che contestava la legittimità dell'aggiudicazione ad altra concorrente perché l'offerta da questa presentata non avrebbe proposto semplici migliorie (come richiesto dal disciplinare di gara), ma vere e proprie varianti strutturali, precluse dal bando e dallo stesso disciplinare.

Nel caso di specie la lex specialis della procedura prevedeva che le offerte potessero essere valutate anche con riferimento al “aumento, ottimizzazione e miglioramento qualitativo-tecnico-funzionale-prestazionale, anche con lavori aggiuntivi ed opere, rispetto a quelle previste in progetto (senza riconoscimento di ulteriori oneri) atte ad ottimizzare la funzionalità dell'opera e degli impianti connessi, senza stravolgimenti all'impostazione progettuale oggetto di offerta, finalizzato al miglioramento del grado di sicurezza e funzionalità del complesso strutturale”. In virtù di tale previsione, l'aggiudicataria della gara aveva proposto, quale soluzione migliorativa, la sostituzione della struttura portante con setti in cemento armato su fondazione a piastra continua in c.a., con una struttura in acciaio su fondazione a graticcio di travi rovesce in cemento armato. Tale soluzione tecnica era stata ritenta dall'impresa ricorrente integrare una vera e propria variante al progetto, sebbene tale opzione fosse stata esclusa dalla stazione appaltante.

Il TAR, nel respingere la doglianza proposta ha, invece ribadito che, come a più riprese affermato dal Consiglio di Stato, le soluzioni migliorative, che sono consustanziali alle procedure di affidamento secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, si differenziano dalle varianti perché possono liberamente esplicarsi in tutti gli aspetti tecnici lasciati “aperti” a diverse soluzioni sulla base del progetto posto a base di gara ed oggetto di valutazione del pregio delle offerte dal punto di vista tecnico, rimanendo comunque preclusa la modificabilità delle caratteristiche progettuali già stabilite dall'amministrazione (Cons Stato, 29 marzo 2011, n. 1925). Di tal che si tratterebbe di “variazioni migliorative rese possibili dal possesso di peculiari conoscenze tecnologiche”, direttamente riferibili alle singole forniture e lavorazioni in cui si sostanzia l'opera, in virtù delle quali quest'ultima può risultare meglio rispondente al quadro delle esigenze funzionali poste a base della progettazione ed ai relativi aspetti qualitativi. Le varianti, invece, si sostanziano in modifiche del progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale, per la cui ammissibilità è necessaria una previa manifestazione di volontà della stazione appaltante, mediante preventiva autorizzazione contenuta nel bando di gara (…) e l'individuazione dei relativi requisiti minimi, che segnano i limiti entro i quali l'opera proposta dal concorrente costituisce un aliud rispetto a quella prefigurata dall'amministrazione. Il confronto competitivo è in questo secondo caso necessariamente ristretto a singoli e predeterminati aspetti del progetto, entro i quali il ventaglio delle alternative progettuali proponibili è nondimeno più esteso…” (cfr. ex multisCons. Stato, Sez. V, Sent. n. 6615/2012, Sez. V, Sent. n. 6388/2012, Sez. V, Sent. n. 5655/2015, T.A.R. Lecce, Sent. n. 1557/2017).

In conclusione, le migliorie progettuali possono liberamente esplicarsi in tutti gli aspetti tecnici per i quali la stazione appaltante ha previsto possano essere proposte diverse soluzioni a quelle indicate nel progetto posto a base di gara ed oggetto di valutazione, salva la immodificabilità delle caratteristiche progettuali già stabilite dall'Amministrazione. Cosicché, contrariamente a quanto asserito da parte ricorrente, nel caso di specie, la struttura portante e la fondazione ben potevano essere oggetto di proposte migliorative; l'unico limite consisteva nella circostanza che non fosse stravolto il progetto oggetto di offerta, ossia l'insieme degli elementi progettuali da considerarsi indefettibili per la realizzazione ed il soddisfacimento dell'interesse realizzativo perseguito dalla Stazione Appaltante.

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