Condizioni e presupposti di sussistenza dell’interesse a ricorrere della terza graduata in una procedura di gara

Angelica Cardi
04 Aprile 2019

Ai fini dell'individuazione della sussistenza dell'interesse a ricorrere della terza graduata in una procedura di gara, l'utilità che la stessa ricorrente mira a conseguire, sia essa finale o strumentale, deve, comunque, derivare, in via immediata e secondo criteri di regolarità causale, dall'accoglimento del ricorso e non già, in via mediata, da eventi incerti e potenziali quali l'esito negativo di una verifica di anomalia. La verifica negativa di anomalia dell'offerta costituisce, infatti, una mera eventualità sicché l'impugnazione da parte del terzo classificato della posizione della seconda classificata non può essere condizionata alla stessa.

Il caso. Il TAR si è pronunciato sul ricorso proposto da un'impresa, terza classificata, avverso l'aggiudicazione intervenuta in favore della prima classificata rilevando l'inammissibilità dello stesso per carenza di interesse.

In particolare, il Collegio, dopo aver evidenziato che la ricorrente, nell'ambito della graduatoria predisposta all'esito della gara, si era classificata al terzo posto dopo la controinteressata (prima) e un'ulteriore impresa (seconda), rilevava che avverso la posizione in graduatoria della seconda classificata la ricorrente non aveva mosso alcuna doglianza, limitandosi a dichiarare di rimanere in attesa dell'espletamento della procedura di valutazione di anomalia ex art. 97 del d.lgs. n. 50 del 2016 e rinviava, pertanto, all'esito della suddetta verifica ogni valutazione in proposito. Da qui la carenza di interesse della ricorrente stessa.

E, infatti, ribadendo un consolidato principio giurisprudenziale, il TAR ha affermato che l'utilità o bene della vita cui aspira il ricorrente – in una giurisdizione che si caratterizza di diritto soggettivo e non oggettivo e cioè di una mera tutela della legalità dell'azione amministrativa – deve porsi in rapporto di prossimità, regolarità ed immediatezza causale rispetto alla domanda di annullamento proposta e non restare subordinata ad eventi solo potenziali e incerti dal cui verificarsi potrebbe scaturire il vantaggio cui mira il contenzioso prodotto. L'interesse strumentale alla caducazione dell'intera gara ed alla sua riedizione assume, quindi, consistenza sempre che sussistano in concreto ragionevoli possibilità di ottenere l'utilità richiesta; esso deve cioè aderire in modo rigoroso e con carattere di immediatezza ed attualità all'oggetto del giudizio.

Se la collocazione al terzo posto in graduatoria non comporta di per sé il difetto di legittimazione del concorrente terzo graduato ad introdurre contestazioni sulle scelte operate dalla stazione appaltante, è, comunque, necessario che il terzo classificato censuri specificatamente anche a posizione della seconda classificata.

Nel caso di specie, dunque, il TAR conclude affermando l'insussistenza in capo alla ricorrente di un interesse meritevole di tutela in quanto l'azione intrapresa mira ad un'utilità subordinata ad eventi futuri e incerti, quale l'anomalia dell'offerta della seconda graduata (dato meramente auspicato e mai oggetto di una specifica deduzione e allegazione ad opera di parte ricorrente).

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