Approvvigionamento MEPA e obbligo della verifica del possesso dei requisiti dell’aggiudicatario (originario ed eventuale subentrante)

Angelica Cardi
04 Aprile 2019

In caso di approvvigionamento mediante ricorso al mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni – pur essendo la verifica del possesso dei requisiti a monte demandata alla Consip in qualità di affidataria del MEPA – è comunque necessario che ciascuna Stazione Appaltante ne accerti il possesso tanto da parte del legittimo soggetto aggiudicatario, quanto dell'eventuale soggetto a quest'ultimo subentrante.

Il caso. Il Collegio si è pronunciato sul ricorso proposto da un'impresa – subentrante alla società originariamente aggiudicataria per effetto di cessione di ramo d'azienda - avverso il provvedimento di revoca dell'aggiudicazione e la contestuale nuova aggiudicazione del servizio medesimo all'impresa seconda classificata (cui poi è subentrata una diversa impresa per effetto di cessione di ramo d'azienda).

In particolare, la ricorrente lamentava da un lato, la mancanza dei presupposti per il ritiro in autotutela dell'aggiudicazione alla propria dante causa e, dall'altro lato, la mancata verifica del possesso dei requisiti in capo alla impresa originaria partecipante (seconda classificata). La stazione appaltante aveva infatti effettuato la suddetta verifica solo nei confronti dell'impresa a quest'ultima subentrante affittuaria di azienda.

La questione giuridica. Il TAR ha, in primo luogo, riqualificato il provvedimento di “revoca” adottato dalla Stazione appaltante in termini di annullamento d'ufficio, rilevando la sussistenza di tutti i presupposti ex lege per procedere all'annullamento d'ufficio dell'aggiudicazione.

Nella specie, infatti, l'amministrazione aveva correttamente ritirato il provvedimento di aggiudicazione dopo aver rilevato – su segnalazione dell'impresa concorrente – di aver erroneamente applicato, in sede di valutazione delle offerte, una formula diversa da quella indicata nel capitolato speciale per l'attribuzione del punteggio relativo all'offerta economica, attribuendo, in tal modo, alle imprese concorrenti punteggi errati (laddove, infatti, fosse stata utilizzata la formula indicata nel capitolato speciale l'impresa seconda classificata si sarebbe collocata in posizione migliore rispetto all'odierna ricorrente).

Il TAR ha, invece, rilevato l'illegittimità del provvedimento nella parte in cui prevede una nuova aggiudicazione del servizio in favore dell'impresa subentrante per effetto di cessione di ramo d'azienda all'impresa originaria concorrente per mancato controllo dei requisiti in capo a quest'ultima.

Il principio. Sul punto, il Collegio ha richiamato il consolidato principio secondo cui il possesso dei requisiti di ammissione si impone a partire dall'atto di presentazione della domanda di partecipazione e per tutta la durata della procedura di evidenza pubblica, in quanto la verifica del possesso da parte del soggetto concorrente dei requisiti di partecipazione alla gara deve ritenersi immanente all'intero procedimento di evidenza pubblica.

Tale principio si pone a garanzia della permanenza della serietà e della volontà dell'impresa di presentare un'offerta credibile e perciò della sicurezza per la stazione appaltante dell'instaurazione di un rapporto con un soggetto che, dalla candidatura in sede di gara fino alla stipula del contratto e poi ancora fino all'adempimento dell'obbligazione contrattuale, sia provvisto di tutti i requisiti di ordine generale e tecnico-economico-professionale necessari per contrattare con la Pubblica Amministrazione.

La soluzione giuridica. In applicazione dei principi sopra richiamati, il Collegio ha rilevato che, ai sensi degli artt. 32 e 36, comma 6 bis del d.lgs. n. 50 del 2016, la Stazione appaltante avrebbe dovuto accertare il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016 non solo in capo all'impresa affittuaria di azienda, ma anche in capo all'impresa originariamente partecipante alla procedura negoziata. Solo in caso di esito positivo della verifica suddetta in capo alla società originariamente partecipante (e legittima aggiudicataria), la Stazione appaltante avrebbe infatti potuto procedere ad aggiudicare il servizio nei confronti dell'affittuaria di azienda.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.