Opposizione al decreto penale. Quali sono i luoghi in cui è possibile presentare la richiesta?
04 Aprile 2019
È possibile presentare l'atto di opposizione al decreto penale nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trova l'opponente, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, ovvero davanti a un agente consolare all'estero?
La soluzione al quesito proposto trova la propria primaria fonte nell'art. 461 c.p.p., alla stregua del quale l'atto di opposizione a decreto penale può essere depositato anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trova l'opponente. In ogni caso, per completezza, vale la pena precisare che anche ragioni di ordine sistematico avrebbero condotto alla medesima soluzione. Invero, in merito alla natura giuridica dell'opposizione a decreto penale di condanna, la giurisprudenza è ormai consolidata e sin dalla nota sentenza Cass. pen. Sez. V, 9 marzo 1995, n. 399, ha sempre affermato che, pur con le sue peculiarità, la opposizione a decreto penale è catalogabile tra i mezzi di impugnazione. L'assunto è stato poi sempre confermato nelle successive occasioni in cui la Corte di è occupata del tema ha sempre confermato che l'opposizione a decreto penale di condanna, anche se speciale, è una forma di impugnazione (Cass. pen. Sez. V, 7 marzo 2003, n. 10621). Orbene posta questa premessa la conseguenza è che sono adottabili tutte le forme previste dagli artt. 582 e 583 c.p.p. (cfr. Cass, pen. Sez. IV, 18 febbraio 2016, n. 9603 e da ultimo anche se implicitamente Cass. Sez. V, 23 gennaio 2018, n. 21056). In altri termini, se anche non vi fosse la disposizione di cui all'art. 461 c.p.p. si sarebbe potuti giungere alla stessa soluzione dell' opponibilità del decreto nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trova l'opponente anche alla stregua dell'art. 582 c.p.p.
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